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Interrogazione al Senato sul caso di un papà disconosciuto

Written By Redazione on giovedì 20 settembre 2012 | 08:51



Firmatari
Primo firmatario: PERDUCA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 19/06/2012

co-firmatario GALLONE MARIA ALESSANDRA 
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' 05/09/2012

Destinatari:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

Ministero/i delegato/i a rispondere
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/06/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/06/2012



Legislatura: 16 
Seduta di annuncio: 746 del 19/06/2012


Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07734
presentata da
MARCO PERDUCA
martedì 19 giugno 2012, seduta n.746
PERDUCA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

al cittadino Elvio Gallo è stato reso impossibile riconoscere il proprio figlio alla nascita, come disciplinato dalle norme del codice civile francese, e di procedere ad affermare i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, primo tra tutti quello alla piena identità della persona, alla luce di quanto appare come una violazione di norme internazionali;

l'alta parte contraente francese ha ricevuto, dal Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, specifiche raccomandazioni relativamente l'attuazione degli articoli 2,3 e 7 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo;

avere reso impossibile al padre la procedura di riconoscimento del bambino al momento della nascita ha costituito un atto illegittimo, causando un danno alla reputazione del bambino, e un'interferenza illegale nella vita privata del fanciullo (come risulti dalle relazioni del Defenseur des enfants);

un'indagine generale dei servizi sociali rivela che ci sono elementi che mostrano forme di discriminazione, dirette e indirette, che penalizzano i genitori di sesso maschile per una sensibilità sociale focalizzata prevalentemente sulla figura materna, con la conseguenza che i padri sono spesso "defraudati" nel diritto di esercitare il proprio ruolo genitoriale (e ogni volta che il diritto di un genitore è violato di riflesso è violato anche quello dei figli); e si introduce il fenomeno di dissuasione istituzionale di paternità, che si concretizza anche in sentenze che mostrano elementi rivelatori di una discriminazione fondata sul genere (subordinando o negando l'importanza del ruolo della figura paterna);

la Commissione europea, chiamata ad intervenire, ha riconosciuto in astratto la violazione dell'art. 8 della Corte europea per i diritti umani;

al signor Gallo, nostro connazionale, in Francia è impedito di procedere nei gradi di giudizio in tempi equi, ovvero entro i termini di prescrizione fissati dalle norme francesi, per l'esercizio e l'affermazione dei suoi diritti imprescrittibili e inviolabili. L'esaurimento dei ricorsi interni è necessario per adire la Corte europea per i diritti umani, quale autorità riconosciuta dalle alte parti contraenti per tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali quando mancano efficaci ed effettive tutele all'interno di una competente giurisdizione nazionale.

Si rileva, anche per questo, una grave situazione dilatoria che, tenuto conto dei sempre maggiori costi da sostenere e della congiuntura di crisi, compromette, in astratto, l'esercizio del diritto alla giustizia come previsto dall'art. 6 della Corte europea per i diritti umani e comprime quello di portare il proprio caso al giudizio della Corte. Il giudizio che autorizza l'esame del DNA è essenziale per: 1) procedere al riconoscimento del figlio riaffermando pubblicamente la piena dignità, abusivamente violata, del legame;
2) determinare insieme ai diritti, le responsabilità delle parti davanti alla legge; 3) normalizzare la situazione e 4) sanare i documenti illegittimamente prodotti. Inoltre si configurano potenzialmente i caratteri di urgenza con gli estremi per un'azione di pronto intervento da parte delle autorità perché il bambino è una probabile vittima di un abuso affettivo-psicologico (nomen iuris: maltrattamenti), giacché ancora oggi è inconsapevole dell'esistenza del padre;

vista la documentazione raccolta, la madre appare come la principale responsabile della situazione determinatasi e rifiuta ogni forma di mediazione cercata dal padre; rimandando, sostenuta anche dal suo legale, alla sola via giudiziaria che non mostra di essere, nel caso in esame, imparziale e comunque non tutela idoneamente i diritti costituzionali del connazionale in Francia;
per dare dei riferimenti: la data di ricorso in appello è stata fissata dopo quasi 19 mesi e la comunicazione di notifica della sentenza del 30 dicembre 2011, dell'udienza del 15 novembre, è stata formalizzata dopo circa quattro mesi, diversi interventi di sollecito e un viaggio in Francia. La comunicazione di notifica era indispensabile per avviare la procedura di ricorso in Cassazione;

si evidenzia che i ritardi di giustizia non sospendono i tempi di prescrizione con conseguenze soppressorie, che hanno rilievo discriminatorio per il grave pregiudizio al diritto, sancito costituzionalmente, di avviare il naturale rapporto genitoriale col figlio senza interferenze illegali (dissuasione di paternità) e di esercitare l'autorità genitoriale ("concessa" in Francia ai padri naturali solo dopo il 1989);

non si stanno salvaguardando i diritti di un bambino, discriminandolo, che sta vivendo una situazione che presenta forti analogie con un caso di sottrazione internazionale. Inoltre, si sta mancando di accertare se la cittadina francese, stabilitasi in Italia: abbia abbandonato il nostro Paese per conservare una rendita del Pole emploi a cui non avrebbe avuto diritto se avesse formalizzato pubblicamente il suo trasferimento in Italia (come da sua dichiarazione documentata) e abbia deciso di far registrare il piccolo da un terzo, alterandone di fatto lo stato civile, cosa che avrebbe reso impossibile al padre l'esercizio dei suoi diritti;
mostrandosi il caso rilevante e di interesse generale, in quanto a giudizio dell'interrogante si ravvisano gli estremi di mancata applicazione della legge all'interno dello spazio unico europeo determinata da prassi discriminatorie in Francia, in Italia e Europa, che trovano riscontri in più documenti (oltre a quelli espressamente richiamati),

si chiede di sapere come il Governo intenda intervenire con riferimento al caso in questione, che si inserisce in un contesto che ha assunto carattere generale, e quali provvedimenti correttivi preveda di porre in atto.

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=55599&stile=6&highLight=1
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