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Cassazione: conflittualità e incomunicabilità tra i genitori possono portare ad affido esclusivo

Written By Giorgio G on mercoledì 11 aprile 2012 | 00:53

Scatta l’affidamento esclusivo alla mamma se l’eccessiva conflittualità tra i due ex coniugi che hanno vedute opposte sull'educazione e non si parlano mette a repentaglio il benessere e lo sviluppo psicofisico del figlio. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5108 del 29 marzo 2012, ha respinto il ricorso di un 46enne contro l’ordinanza della Corte d’appello. 
La vicenda prende le mosse a Roma. La coppia aveva avuto una bambina. Poi erano iniziate le differenze di vedute, l'educazione l'alimentazione, la scuola. A un certo punto i due si erano separati e il Tribunale aveva disposto l'affido congiunto della minore. La Corte d'Appello ha ribaltato la sorti della vicenda affidando la piccola alla madre per assoluta mancanza di comunicazione fra i due. Ora la Cassazione ha confermato il verdetto. 
La prima sezione civile ha osservato che «in tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 Cc, è, ai sensi dell’art. 155 bis Cc, derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.
La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse». 
Nelle specie, essendo emerso che l’affidamento condiviso si era dimostrato nocivo alla minore, nel presente e nel futuro, Piazza Cavour ha concluso per la sussistenza di condizioni pregiudizievoli al suo interesse, atte a legittimare la decisione per l’affidamento della figlia alla madre.

Fonte: www.cassazione.net
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11 aprile 2012 alle ore 08:44

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