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Rassegna Stampa del Convegno sull'affido dei minori-5/2/2013

Written By Redazione on lunedì 11 febbraio 2013 | 00:44

 
 Roma, Convegno Colibrì 5 Febbraio 2013 <Il migliore affido Minorile> Senato della Repubblica
Un successo in piena regola, un parterre di relatori di grande livello, con relazioni interessanti ed attualissime che hanno contribuito a dare evidenza alle più recenti ricerche in ambito di affido minorile, utili ad analizzare un panorama, quello italiano, che stenta ad attualizzarsi e a  confrontarsi con le nazioni che hanno molta più esperienza in questo ambito. Necessita nuova consapevolezza, proprio la stessa che gli studi e ricerche internazionali presentate hanno mostrato, illustrando quanto in altri paesi con una cultura dell'affido minorile ben più avanzata della nostra ha messo in evidenza.
I temi trattati hanno costituito un terreno di fertile curiosità per i presenti e autorevole esposizione da parte dei relatori. Un evento che è stato accolto con attenzione dagli operatori del settore e dai media, come si evidenzia sotto nell'elencazione interattiva. Studi mirati ed evidenze medico-scentifiche avvalorano una tesi che di già il buonsenso vorrebbe fosse normalità: -I figli necessitano della cura di entrambi i genitori, anche e soprattutto, dopo la separazione- L'affido dei minori, nel nostro paese deve necessariamente cominciare a vivere una seconda e più attuale stagione,
in tutti i settori di competenza, dal Sociale, alla Giustizia alla Politica.

Questa è la ricca raccolta di ciò che la stampa ha prodotto nelle giornate successive
Articoli - Video- Radio 

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/affido-condiviso-meno-separazioni.aspx

RADIO:
Emittente Radio Maria (Audio link)

VIDEO:
Foto montaggio Convegno 5/2/2013 Affido dei Minori
(Parte1di3). Convegno Colibrì-5/2/2013-Dr.Vezzetti.m4v

(Parte2di3) Convegno Colibrì-5/2/2013- Dr.Vezzetti.m4v

(Parte3di3) Convegno Colibrì-5/2/2013- Dr.Vezzetti.m4v
Convegno Colibrì-5/2/2013- Avv.Marcello Adriano Mazzola.m4v
http://youtu.be/CmpZS5RRquI
Convegno Colibrì-5/2/2013 Giudice Morcavallo (1° parte)
http://youtu.be/jvYiqErUHp0
Convegno Colibrì-5/2/2013 Giudice Morcavallo (2° parte)
http://youtu.be/LIkQFli7TiE
Convegno Colibrì-5/2/2013 Dr Paolo Barcucci Psicologo
http://youtu.be/00luZtbWotE
Convegno Colibrì-5/2/2013 Avv. Carlo Ioppoli Presidente ANFI
http://youtu.be/KCXSnITxI0E
 per problemi tecnici non sono stati prodotti video di tutti i relatori 


Roberto Castelli
Responsabile Pubbliche Relazioni & Comunicazione di "Colibrì"
Info@colibri-italia.it

Quale giustizia al Tribunale dei Minori di Bologna ?

Written By Redazione on martedì 11 dicembre 2012 | 03:00


Quando di allarmante c'è la "prassi" allora occorre capire, indagare, approfondire, riferire, cogliere il senso più ampio che regola la giustizia secondo procedure spesso non più in linea con il mandato: -Fare Giustizia-. Soprattutto se sono in essere prassi non funzionali alla salvaguardia e realizzazione dell’interesse dei minori e delle loro famiglie.

Quello che accade al tribunale dei Minorenni di Bologna, che è anche il tribunale regionale, probabilmente accade anche in altre città ma questo non deve distogliere l'attenzione da questa analisi.  Pare si rappresenti una forma di amministrazione della giustizia svelta, codificata, spesso delegata a terzi, nella fattispecie i Servizi Sociali, una serie di procedure che offrono spunti di riflessione e mostrano agli  osservatori più attenti, che possono esservi fondati dubbi sulla gestione a Bologna, della giustizia minorile, soprattutto in ambito figli e separazioni, e, anche se questo meccanismo pare rodato, non pare questa essere la giustificazione con la quale porsi a garanzia dei minori.
Inutile dire che da lungo tempo le associazioni lamentano le prassi dei TdM al punto di indire  ripetutamente manifestazioni proprio davanti alle loro sedi in tutto il paese. Ma quello che vogliamo fare ora è concentare l'attenzione su ciò che fa davvero male alla giustizia e ai cittadini.

Colibrì insieme all' Associazione Genitori Sottratti, presente ed attiva proprio nella regione Emilia Romagna, fa sua l'iniziativa di rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero di Giustizia immediatamente a seguito ad una analoga operazione compiuta dall' Associazione ANFI, Associazione Nazionale Familiaristi italiani, sposandone totalmente i punti elencati in un documento recapitato al CSM e non solo.

Affinchè le nostra comunicazione inviata a: Consiglio Superiore della Magistratura Prima e Quarta Commissione, Procura Generale c/o Corte di Cassazione ,  Consiglio Giudiziario Del Distretto di Bologna, Ministero della Giustizia , non divenga lettera morta, abbiamo pensato di affiancarla da una ulteriore iniziativa: una petizione On-line, coi medesimi contenuti delle raccomandate spedite ai vari ministeri e luoghi istituzionali di giustizia.

Petizione che richiede le firme della popolazione, allo scopo di ottenere sensibilità diffusa e condivisa sul tema. La petizione è verificabile  al seguente indirizzo web: http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N33253  

Segue testo della petizione:


In qualità di cittadini consapevoli del peso che l’azione della Tutela Minori ha nel nostro paese ci rivolgiamo a:
- Consiglio Superiore della Magistratura Prima e Quarta Commissione,
- Procura Generale c/o Corte di Cassazione
- Consiglio Giudiziario Del Distretto di Bologna,
- Ministero della Giustizia


per rappresentare come presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, sono in essere prassi non funzionali alla salvaguardia e realizzazione dell’interesse dei minori e delle loro famiglie.
Le vicende che con sempre maggiore consistenza e frequenza, rappresentano le inascoltate istanze dei genitori non sono più ascrivibili alla categoria dei casi isolati ma disegnano una vera e propria linea di condotta avversa tanto alla attuazione del “giusto processo”, quanto a quella di norme di rango nazionale e sovranazionale sui fondamentali diritti della persona (artt. 3, 30 Cost., 1 della L. n. 184 del 1983 e dagli artt. 6 e 8 della Convenzione CEDU).


Così, e a titolo esemplificativo si indica:
 
1) il procedimento, in particolare quello relativi all’affidamento etero-familiare - è caratterizzato da una lunga serie di decreti provvisori, non reclamabili. Essi non sono funzionali al riavvicinamento del minore alla famiglia di origine e anzi determinano l’ allungamento del giudizio ed il formalizzarsi di una situazione di distacco tra minore e famiglia di origine tale da produrre da questo lato una vera e propria alienazione parentale, e da quello del giudizio la condizione di non ritorno funzionale a disporre la adottabilità del minore, quale “male minore” date le circostanze.
2) la motivazione dei decreti è spesso sintetica e lacunosa;
 
3) vengono disposti allontanamenti dei minori dalla famiglia d'origine con limitazione della potestà genitoriale sulla base di un decreto provvisorio ed urgente assunto inaudita altera parte, non preceduto da un’istruttoria scrupolosa, volta alla verifica dei requisiti stabiliti dall’art. 333 c.c.
Spesso, il decreto è motivato in modo del tutto sintetico; In esso viene autorizzato l’uso della forza pubblica; I genitori non ne sanno nulla, fino a quando viene loro notificato (nei casi migliori) il provvedimento; L’ascolto dei genitori, da parte del giudice avviene soltanto a distanza di mesi, e quasi mai dopo l'audizione viene modificato qualcosa.

 
4)  il Tribunale Minorile recepisce in modo acritico le informazioni/relazioni dei Servizi non prendendo in considerazione i rilievi critici formulati dai difensori
 
5) I decreti spesso demandano ai Servizi sociali compiti e funzioni a carattere decisorio, tali da comportare il rischio evidente di confusione di ruoli, e di abdicazione del giudice rispetto all’esercizio della funzione giurisdizionale.
In questo contesto, abbiamo recentemente appreso della avvenuta notifica al Dr. Francesco Morcavallo, giudice svolgente le proprie funzioni presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, di un provvedimento del CSM con cui gli si contesta la cd. “incompatibilità ambientale”.
Sono ben note la preparazione e competenza in materia del dr. Morcavallo, il quale ha dimostrato di sapere e volere operare nel profondo rispetto delle regole e delle leggi poste a presidio del benessere del minore e dei propri congiunti.
Se pertanto di “incompatibilità ambientale” si deve parlare essa riteniamo sia quella esistente tra il sistema poco sopra descritto ed i principi di giustizia dell’ordinamento. Rispetto a tale stato di cose il Giudice Morcavallo è di certo in minoranza, ma non per questo in difetto e non comprendiamo come proprio quel giudice che con ogni sua forza si adopera per ricondurre l’attività del T.M. di Bologna nell’alveo della legalità, debba essere punito, invece che sostenuto.
Per questa ragione chiediamo accoratamente alle autorità in indirizzo ed in primis al CSM di voler approfondire la conoscenza della realtà descritta.
Chiediamo, di rimeditare la considerazione riservata al giudice dr. Francesco Morcavallo, così da mantenere nell’esercizio delle funzioni minorili giudicanti il magistrato che allo stato, applica scrupolosamente le garanzie costituzionali connesse ai principi del giusto processo, ciò che consentirà ai cittadini e agli operatori del diritto di continuare a nutrire fiducia nel ripristino di una piena funzionalità e legittimità dell’esercizio della giurisdizione minorile nel distretto di Bologna.


Gabriele Bartolucci
Vice Presidente Ass. di Volontariato Genitori Sottratti Em. Romagna

Roberto Castelli
Resp. P. R. e Comunicazione del Coordinamento Interassociativo COLIBRI'


Ad oggi, si riconoscono in Colibrì le associazioni ed i movimenti:
Ass. Genitori Sottratti Em. Romagna, Ass. per le Nuove famiglie Cagliari, Movimento femminile per la parità genitoriale, Ass. Nonne e nonni penalizzati dalle separazioni, Ass.Genitori separati e Figli Torino, Ass. Aiutiamo le famiglie Roma, Ass. Genitori Separati Novi Ligure, Ass. Figlipersempre nazionale: Trentino Alto Adige-Lombardia-Lazio, Ass. Papà separati Torino, Ass. Papà separati & figli Torino, Ass. Papà separati Asti, Ass. Papà separati Liguria, Ass. Papà separati Roma, Movimento Papageno (Svizzera), Associazione Donne2 (Svizzera), Ass. I Comme Identitè I.C.I. (Francia)

Cassazione: Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione è immediatamente esecutivo

Written By Giorgio G on mercoledì 11 aprile 2012 | 01:05

Accolto il ricorso di un padre che chiedeva il pignoramento dell’auto della moglie per mancato versamento ai figli dell’assegno


Dietrofront della Suprema corte sulla modifica delle condizioni di separazione. Il provvedimento adottato dal giudice è immediatamente esecutivo ed è quindi da solo titolo idoneo per pignorare i beni del coniuge inadempiente. 
Lo ha sancito la prima sezione civile della Suprema corte che, con la sentenza n. 4376 del 20 marzo 2012, prendendo coscientemente le distanze da un precedente contrario, ha aderito all’interpretazione dell’articolo 710 c.p.c. prospettata da una parte della dottrina. 
Ecco il nuovo principio affermato dal Collegio a metà delle lunghe motivazioni: «il provvedimento di chiusura del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (tanto consensuale che giudiziale), previsto dall'art. 710 cod. proc. civ., è immediatamente ed automaticamente esecutivo per quanto si desume all'interno dello stesso art. 710, restando, invece, esclusa la sua soggezione alla disciplina della norma generale del procedimento camerale, di cui all'art. 741 cod. proc. civ.». 
Non solo. Gli Ermellini hanno inoltre precisato che «le conclusioni raggiunte si giustificano (come non ha mancato di rilevare una dottrina) sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione pronunciata all'esito di un procedimento contenzioso, sia per il procedimento di modificazione delle condizioni di una separazione consensuale, atteso che l'art. 710 c.p.c. prevede una disciplina unica per l'uno e per l'altro caso e considerato che se, nel secondo caso, le modificazioni vengano rese sull'accordo delle parti, l'esecutività del provvedimento definitivo (da spendere se poi taluno dei coniugi non voglia osservarle) si giustifica a maggior ragione per il carattere lato sensu negoziale del provvedimento, mentre, se vengano rese a seguito di lite, viene meno qualsiasi rilievo della pregressa separazione consensuale».


Fonte: www.cassazione.net

Cassazione - Assegno di mantenimento diminuito se il padre si risposa e fa un altro figlio

“Sacrosanto” il diritto a rifarsi una vita: il divorzio non può essere un limite per un interesse costituzionale e sovranazionale


Il diritto a rifarsi una vita dopo il fallimento del primo matrimonio è “sacrosanto” oltreché garantito da principi di ordine costituzionale e sovranazionale. Per questo il padre obbligato al mantenimento può ottenere la riduzione dell’assegno se fa un altro figlio.
Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4551 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso di una madre che lamentava la riduzione del contributo del padre di 250 euro al mese. 
Ad avviso della prima sezione civile, «se quindi la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12) e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria».

Fonte: www.cassazione.net

Cassazione: conflittualità e incomunicabilità tra i genitori possono portare ad affido esclusivo

Scatta l’affidamento esclusivo alla mamma se l’eccessiva conflittualità tra i due ex coniugi che hanno vedute opposte sull'educazione e non si parlano mette a repentaglio il benessere e lo sviluppo psicofisico del figlio. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5108 del 29 marzo 2012, ha respinto il ricorso di un 46enne contro l’ordinanza della Corte d’appello. 
La vicenda prende le mosse a Roma. La coppia aveva avuto una bambina. Poi erano iniziate le differenze di vedute, l'educazione l'alimentazione, la scuola. A un certo punto i due si erano separati e il Tribunale aveva disposto l'affido congiunto della minore. La Corte d'Appello ha ribaltato la sorti della vicenda affidando la piccola alla madre per assoluta mancanza di comunicazione fra i due. Ora la Cassazione ha confermato il verdetto. 
La prima sezione civile ha osservato che «in tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 Cc, è, ai sensi dell’art. 155 bis Cc, derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.
La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse». 
Nelle specie, essendo emerso che l’affidamento condiviso si era dimostrato nocivo alla minore, nel presente e nel futuro, Piazza Cavour ha concluso per la sussistenza di condizioni pregiudizievoli al suo interesse, atte a legittimare la decisione per l’affidamento della figlia alla madre.

Fonte: www.cassazione.net

Cassazione: l'assegnazione della casa familiare rimane se figlio non completamente indipendente

Nel caso in cui il figlio lavori con contratto a progetto la madre convivente non perde l'assegnazione della casa familiare. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5174 del 30 marzo 2012. 
Al riguardo la prima sezione civile ha ribadito «in tema di assegnazione della casa familiare, il giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore della donna che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull’immobile e che sia affidataria della prole minorenne, o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri».
Respingendo il ricorso incidentale della ex moglie, nella seconda parte delle motivazioni, Piazza Cavour, ha ritenuto illegittimo la determinazione dell’assegno osservando che «in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione».

Fonte: www.cassazione.net