Luglio 2018
L'innovativo disegno di legge prodotto dal senatore Simone Pillon, (già Responsabile Colibrì per le relazioni con Senato e Parlamento per il tema dell'Affido dei minorenni), nella scia di quanto deliberato dal Consiglio d'Europa e sostenuto da altri rappresentanti del governo, rappresenta la coerenza di un governo che vede lucidamente le necessità della società, le sa cogliere e interpretare con chiarezza e spirito innovativo; un governo che in questo settore interviene con quella determinazione che francamente l'intero paese attendeva dopo anni di governi attendisti remissivi o ideologizzati: in buona sostanza meno immobilismo e più razionalità allo stesso tempo, una lungimiranza e nitida visione della società e del Paese già dimostrate in varie iniziative in questi ultimi mesi e che ci auguriamo proseguano su questa linea.
Ecco che la indispensabile evoluzione alla legge 54/2006 attesa per lunghi anni relativa all'affido minorile, diventa un disegno di legge indispensabile introducendo alcuni punti sostanziali che nessun altro ddl ha mai contemplato fino ad oggi.
1. La Mediazione familiare obbligatoria, 2. L'affido materialmente condiviso con tempi equivalenti e una definizione non più lasciata all'arbitrio delle cause di esclusione, 3. Il mantenimento diretto ed il Piano Genitoriale, 4. La lotta all'alienazione parentale, 5. L'abrogazione dell'addebito, 6. L'abrogazione dell'articolo 570 bis del codice penale.
II disegno è a dir poco rivoluzionario, e pur nella consapevolezza che i vari emendamenti necessari e conseguenti ne raddrizzeranno e ottimizzeranno le linee appena inizierà la discussione, rimane e rimarrà una dorsale evolutiva del diritto minorile nel pieno rispetto della Bigenitorialità, riconosciuta così fondante per la crescita serena ed equilibrata dell'infanzia e adolescenza come dimostrato in numerose ricerche ed esperienze internazionali, riprese anche nelle giurisprudenze straniere.
Il testo di legge (riprodotto a fine pagina), inoltre rispecchia pienamente la sollecitazione agli Stati membri proveniente dal Consiglio d’Europa di introdurre nelle legislazioni nazionali il principio della «shared residence», definita nella Relazione preliminare alla Risoluzione (doc. 13870, § 12) «an arrangement whereby the child lives alternately with each parent for more or less equal amounts of time, which may be fixed in days or weeks, or even months».
Come cita anche il Prof. Romolo Donzelli, (professore associato di diritto processuale civile Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Studi di Macerata)
"Viene, così, accantonata la figura del genitore collocatario.... Inoltre, il mantenimento cd. diretto si sostituisce al mantenimento indiretto, ovvero ciascun genitore, fermo il ricordato principio di proporzionalità, provvede direttamente al pagamento delle spese necessarie ai bisogni del figlio, eventualmente per capitoli di spesa. Soluzione quest’ultima, che responsabilizza maggiormente i genitori e favorisce una più corretta osservanza degli obblighi di mantenimento."
Si tratta quindi della tanto auspicata riforma legislativa a favore dell’affidamento il più possibile paritario, in linea oltre che con le esigenze di una società che deve poter crescere in consapevolezza responsabilità e civiltà, anche col contratto stipulato dalla maggioranza di governo e accolto con grande entusiasmo dalla stragrande maggioranza dell'associazionismo italiano che da dodici anni si chiedeva fra molteplici difficoltà, perchè mai nessuno si prodigasse a girare pagina.
Le associazioni italiane più rappresentative che trattano i temi della separazione e della genitorialità post-separativa, appoggiano questo indispensabile ddl e si prodigheranno anche per contribuire alla rifinitura del testo base, negli incontri o tavoli programmati col governo. Oggi, al momento della scrittura dell'articolo, purtroppo, non ci è stato dato di integrare alcune associazioni che ci accompagneranno certamente, dopo aver rispettato le formalità di accesso.
L'innovativo disegno di legge prodotto dal senatore Simone Pillon, (già Responsabile Colibrì per le relazioni con Senato e Parlamento per il tema dell'Affido dei minorenni), nella scia di quanto deliberato dal Consiglio d'Europa e sostenuto da altri rappresentanti del governo, rappresenta la coerenza di un governo che vede lucidamente le necessità della società, le sa cogliere e interpretare con chiarezza e spirito innovativo; un governo che in questo settore interviene con quella determinazione che francamente l'intero paese attendeva dopo anni di governi attendisti remissivi o ideologizzati: in buona sostanza meno immobilismo e più razionalità allo stesso tempo, una lungimiranza e nitida visione della società e del Paese già dimostrate in varie iniziative in questi ultimi mesi e che ci auguriamo proseguano su questa linea.
Ecco che la indispensabile evoluzione alla legge 54/2006 attesa per lunghi anni relativa all'affido minorile, diventa un disegno di legge indispensabile introducendo alcuni punti sostanziali che nessun altro ddl ha mai contemplato fino ad oggi.
1. La Mediazione familiare obbligatoria, 2. L'affido materialmente condiviso con tempi equivalenti e una definizione non più lasciata all'arbitrio delle cause di esclusione, 3. Il mantenimento diretto ed il Piano Genitoriale, 4. La lotta all'alienazione parentale, 5. L'abrogazione dell'addebito, 6. L'abrogazione dell'articolo 570 bis del codice penale.
II disegno è a dir poco rivoluzionario, e pur nella consapevolezza che i vari emendamenti necessari e conseguenti ne raddrizzeranno e ottimizzeranno le linee appena inizierà la discussione, rimane e rimarrà una dorsale evolutiva del diritto minorile nel pieno rispetto della Bigenitorialità, riconosciuta così fondante per la crescita serena ed equilibrata dell'infanzia e adolescenza come dimostrato in numerose ricerche ed esperienze internazionali, riprese anche nelle giurisprudenze straniere.
Il testo di legge (riprodotto a fine pagina), inoltre rispecchia pienamente la sollecitazione agli Stati membri proveniente dal Consiglio d’Europa di introdurre nelle legislazioni nazionali il principio della «shared residence», definita nella Relazione preliminare alla Risoluzione (doc. 13870, § 12) «an arrangement whereby the child lives alternately with each parent for more or less equal amounts of time, which may be fixed in days or weeks, or even months».
Come cita anche il Prof. Romolo Donzelli, (professore associato di diritto processuale civile Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Studi di Macerata)
"Viene, così, accantonata la figura del genitore collocatario.... Inoltre, il mantenimento cd. diretto si sostituisce al mantenimento indiretto, ovvero ciascun genitore, fermo il ricordato principio di proporzionalità, provvede direttamente al pagamento delle spese necessarie ai bisogni del figlio, eventualmente per capitoli di spesa. Soluzione quest’ultima, che responsabilizza maggiormente i genitori e favorisce una più corretta osservanza degli obblighi di mantenimento."
Si tratta quindi della tanto auspicata riforma legislativa a favore dell’affidamento il più possibile paritario, in linea oltre che con le esigenze di una società che deve poter crescere in consapevolezza responsabilità e civiltà, anche col contratto stipulato dalla maggioranza di governo e accolto con grande entusiasmo dalla stragrande maggioranza dell'associazionismo italiano che da dodici anni si chiedeva fra molteplici difficoltà, perchè mai nessuno si prodigasse a girare pagina.
Le associazioni italiane più rappresentative che trattano i temi della separazione e della genitorialità post-separativa, appoggiano questo indispensabile ddl e si prodigheranno anche per contribuire alla rifinitura del testo base, negli incontri o tavoli programmati col governo. Oggi, al momento della scrittura dell'articolo, purtroppo, non ci è stato dato di integrare alcune associazioni che ci accompagneranno certamente, dopo aver rispettato le formalità di accesso.
Queste alla data odierna le realtà associative e movimenti che sostengono il disegno di legge:
Ass. Genitori Sottratti, Bologna
Ass. per le Nuove famiglie, Cagliari
Ass. FLAGe Figli Liberi dall’Alienazione Genitoriale, Cagliari
Ass. Figli Contesi, Oristano
Ass. Papà e Mamme separati Toscana “A Tutela dei Minori” onlus
Ass. Genitori separati e Figli, Torino
Ass. Famiglie Separate Cristiane, Milano
Ass. Ricerca e Cambiamento, Lazio
Ass. Diritto minori, Milano
Ass. Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus, Roma
Ass. Papà Separati dai Figli - Puglia
Ass. Genitori Separati, Novi Ligure
Ass. Figlipersempre Nazionale
Ass. Figlipersempre, Trentino Alto Adige
Ass. Figlipersempre, Pavia
Ass. Figlipersempre Milano, Monza e Brianza
Ass. Genitori Separati dai Figli, Schio
Ass. Papà separati, Torino
Ass. Papà separati & figli, Torino
Ass. Papà separati, Asti
Ass. Papà Separati, Vibo Valenza
Ass. Papà Separati, Milano
Ass. Papà separati Liguria
Ass. Papà separati, Roma
Ass. Papà separati, Brescia
Ass. Aiutiamo le famiglie, Roma
Ass. Figli Negati, Roma
Ass. Figli Liberi, Bergamo
Ass. Help Family, Roma
Ass. Genitori Separati Vicenza
Ass. Genitori Separati insieme per i Figli GESIF onlus, Friuli Venezia Giulia
Ass. Vater Aktiv, Bolzano
Ass. Bi.Genitori Diritti dei Minori onlus - Cremona e Mantova
Ass. Papà Separati Lombardia onlus
Ass. Genitori Separati dai Figli GESEF, Roma
Ass. Bambini con genitori in stato di necessità onlus
Ass. Nessuno tocchi Papà, Bologna
Ass. GE.SE. Genitori Separati, Foggia
Ass. Italiana per il Patrocinio dell’Infanzia AIPI, Massa Carrara
Ass. Movimento Famiglie Italiane MOFI, Brescia
Movimento femminile per la parità genitoriale
Mantenimento Diretto Movimenti per l’Uguaglianza Genitoriale
Coordinamento Mantenimento Diretto
il Nuovo disegno di Legge:
NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO
E GARANZIA DI BIGENITORIALITÀ
Il disegno di legge vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia ad una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro il protagonismo della famiglia e dei genitori.
Come soleva dire l’insigne giurista Arturo Carlo Jemolo, la
famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo
normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve
saper rispettare quanto più possibile.
I criteri dettati dal
contratto di governo sono sostanzialmente quattro:
1.
Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano
coinvolti i figli minorenni
2.
Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi
paritari
3.
Mantenimento in forma diretta senza automatismi
4.
Contrasto della alienazione genitoriale
Senato della
Repubblica
DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa dei senatori
Norme in materia di
affido condiviso,
mantenimento diretto e
garanzia di bigenitorialità
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge
vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza
parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti
modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una
progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i
genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il
diritto di decidere sul futuro dei loro figli, e lasciando al giudice il ruolo
residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non
contrarietà all'interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
Come soleva dire Arturo Carlo
Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo
organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma
giuridica deve saper rispettare quanto più possibile.
I criteri dettati dal contratto
di governo sono sostanzialmente quattro: a) mediazione civile obbligatoria per
le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra
entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma
diretta senza automatismi; d) contrasto della alienazione genitoriale.
Quanto alla mediazione civile
obbligatoria, sono note le questioni pregiudiziali sollevate da taluni con
riguardo alla possibilità per la norma di imporre un procedimento di
mediazione. È tuttavia ben strano che sia stata imposta la mediazione
preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si
pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia.
Eppure, meccanismi di Alternative Dispute
Resolution (ADR), ben concepiti e caldeggiati, potrebbero evitare a molte
famiglie la lite giudiziaria, di per sé autonoma espressione di fallimento e
foriera di conseguenze personali e relazionali, le cui spese vengono in ogni
caso pagate a caro prezzo dai molti minori coinvolti. A fronte della
imposizione normativa del procedimento ADR è pertanto necessario garantire uno
strumento realmente capace di incidere positivamente sulle situazioni concrete
ed evitare, per quanto possibile, che le famiglie con minori siano costrette al
tunnel giudiziario.
Per quanto concerne l'affido
condiviso, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, si è rivelata un fallimento,
cosicché l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per
quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Nel
mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato
a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il
20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
realtà, però, presso alcune corti degli Stati Uniti già nel 1970 gruppi di
magistrati avevano iniziato a redigere sentenze che prevedevano l’affido
congiunto della prole in caso di divorzio dei genitori. Ben presto gli analisti
si resero conto che dietro la locuzione joint
custody si potevano celare differenti forme di affidamento: in molti casi
dietro il concetto di pari responsabilità genitoriali si nascondevano forme di
affidamento identiche a quelle normalmente previste in caso di affidamento
esclusivo (si trattava della cosiddetta joint
legal custody), mentre in altre a una suddivisione giuridico-formale si
aggiungeva una condivisione materiale delle cure e dei tempi di permanenza (joint physical custody).
Senza minimamente prendere in considerazione le
esperienze estere, in Italia solo nel 2006, dopo un faticoso lavoro durato ben
quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata
l’affidamento formalmente (o legalmente) condiviso nel 2006. Il risultato,
però, è stato fallimentare: in Italia l'affido a tempi paritetici è stimato
intorno all'1-2%, in Belgio supera il 20%, in Quebec il 25%, in Svezia il 28%.
In Italia l'affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione
nella quale il minore trascorre almeno il 30% del tempo presso il genitore meno
coinvolto) riguarda il 3-4% dei minori, tasso fra i più bassi al mondo, in
Belgio il 30%, in Quebec il 30%, in Svezia il 40%. In Italia l'affido
materialmente esclusivo riguarda oltre il 90% dei minori, in Belgio circa il
50%, in Quebec circa il 40%, in Svezia il 30%. Nel nostro Paese troviamo quindi
una situazione estrema che sicuramente non rispecchia la volontà del
legislatore e che sta danneggiando moltissimi minori. E' giunta pertanto l'ora
di dare piena applicazione alla risoluzione n. 1079/2015 del Consiglio d'Europa
che consiglia gli stati membri di adottare legislazioni che assicurino
l'effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, al
fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di
partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro
figlio, nel miglior interesse di quest'ultimo, consigliando altresì di
introdurre nella legislazione il principio della doppia residenza o del doppio
domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di
abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica. E' la stessa
risoluzione a suggerire di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena
esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli e agli incontri
coi genitori, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata
frequentazione dei bambini, incoraggiando in ogni caso la mediazione
all'interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai
minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice.
La risoluzione si conclude chiedendo che i paesi membri incoraggino
l'elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire loro
stessi i principali aspetti della vita di loro figlio.
In modo analogo, si ritiene
maturo il tempo per applicare il principio del mantenimento diretto, pur
astrattamente previsto dalla norma come modalità di default per provvedere alla
prole. Eppure, oltre ad essere costume esteso ed inveterato di molti Stati
progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come
rilevato da molte ricerche, contribuisce ad una percezione nel minore di
maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il
proprio contributo da una persona – l’ex partner – di cui, a torto o ragione,
non ha fiducia). In Italia, invece, si è rimasti fermi all’antiquata idea
dell’assegno, priva di valenze relazionali a carico di uno dei genitori.
La norma già oggi vigente
manifesta la netta preferenza del legislatore verso un mantenimento diretto
della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo solo
quale espediente residuale. Tuttavia nell’applicazione pratica, ciò che doveva
restare residuale si è trasformato in ordinario e sono davvero rarissimi i casi
in cui nei provvedimenti di separazione, divorzio o di mantenimento di figli
nati fuori dal matrimonio non si preveda un assegno mensile a carico dell’uno o
dell’altro genitore. È dunque ora di mettere mano alla norma per indicare con
ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la
forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che,
trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei
genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle
esigenze della prole.
Per questa ragione è importante
far passare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in
forma diretta, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di
spesa
Medesimo discorso va fatto
anche in ordine ad una delle componenti più significative della contribuzione
economica dei genitori alle esigenze della prole: la “assegnazione” della casa
familiare.
Non potendosi più identificare un
genitore collocatario, ma dovendosi prendere atto che il bambino potrà
finalmente fare conto su “due case”, in perfetta conformità con l’osservazione
di Jemolo, è opportuno ripensare in modo significativo nell’ambito del corpus normativo l’istituto “monstrum” dell’assegnazione che ha
richiesto negli anni un continuo adeguamento giurisprudenziale a fini di
coordinamento rispetto alle norme sulla proprietà, altri diritti reali nonché
ai contratti per l’utilizzo degli immobili (si veda, in particolare, l'art. 6
della legge 392/78).
Lo stesso istituto
dell'assegnazione, alla luce del raggiunto consenso scientifico sulla
sostanziale irrilevanza dell’eventuale assegnazione ai fini del benessere della
prole in relazione all’autentico significato e concetto sostanziale
dell’affidamento condiviso, presenta forti dubbi di costituzionalità (rispetto
all'art. 42 Cost.).
In caso di separazione, il
conflitto tra i genitori nella sua più aspra declinazione giudiziale è
statisticamente e positivamente determinato dall’interesse economico
all’assegnazione della casa familiare piuttosto che da un reale scetticismo
sull’idoneità dell’altro genitore, che inflaziona il processo con accertamenti
peritali e altro.
Con riferimento al caso statisticamente
più frequente di casa familiare co-intestata ad entrambi i genitori, la
proposta di modifica richiama la regolamentazione secondo le norme sulla
comunione (art. 1100 e ss. del codice civile) che prevede il diritto a un
corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza il bene in via
esclusiva, nelle more della divisione. In caso di proprietà esclusiva in capo a
uno dei due genitori o a terzi, si dovranno in ogni caso applicare le vigenti
norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di
abitazione e locazione.
L'istituto che meglio aiuterà i
genitori a evitare contrasti strumentali e a concentrarsi sulla centralità dei
figli sarà quello del piano genitoriale, autentico strumento di lavoro sul
quale padre e madre saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete
esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale
che riguardi i tempi e le attività della prole e i relativi capitoli di spesa.
Il continuo rimando della
proposta alle procedure ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione
genitoriale) ha lo scopo di restituire la responsabilità decisionale ai
genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa della difficoltà di
dialogo, i medesimi non appaiono in grado di mantenere pervio il canale
comunicativo nell'interesse del minore.
Anche i nonni potranno
intervenire e far sentire la loro voce con interventi ad adiuvandum che siano propositivi e che tutelino il diritto dei
minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti
È poi necessario superare la concezione nominalistica
dell’alienazione genitoriale che in passato ha suscitato consistenti polemiche
e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del
rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno
dei genitori. Alienazione, estraniazione, avversità, sono solo nomi mutevoli
che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle
condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del
minore. Nell’ambito dei rapporti all’interno della famiglia e, in particolare,
nelle relazioni tra genitori e figli, si parla di una nuova categoria di
diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di diritti relazionali o diritti alla relazione. Essi
rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione
affettiva ed emotiva, relazione della quale l’ordinamento ed i giuristi sempre
più si stanno occupando. È grazie al godimento del diritto ad avere relazioni
con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i
doveri legati al “fare famiglia”.
Il presente disegno di legge
si compone di 24 articoli.
All’articolo 1 si istituisce e
regolamenta la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore
familiare, stabilendo i requisiti per l’esercizio di tale professione. Si
delineano in modo estremamente puntiglioso e rigoroso i titoli di studio, le
specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all’espletamento del
ruolo di mediatore familiare, professione che non può essere improvvisata, ma
che necessita di una formazione approfondita. Si stabilisce che le regioni
debbano istituire ed aggiornare annualmente gli elenchi di iscrizione per i
mediatori.
All’articolo 2 si sancisce
l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, stabilendo anche che gli
atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti
nei procedimenti giudiziali, se non previo accordo sottoscritto dal mediatore,
dalle parti e dai rispettivi legali.
L’articolo 3, con rimandi alla
normativa vigente in materia di mediazione civile, definisce e regolamenta il
procedimento della mediazione familiare prevedendone l'accesso volontario delle
parti, con durata non superiore a sei mesi, che, in qualsiasi momento, possono
interromperne la partecipazione. L'esperimento della mediazione familiare
rimane condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti
direttamente o indirettamente persone minorenni. Al comma 8 si prevede
l’omologazione del tribunale competente per territorio al fine dell’esecutività
dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare. Il
tribunale deve decidere, entro quindici giorni dalla richiesta, in camera di
consiglio.
All’articolo 4 si prevede che le
spese e i compensi per il mediatore siano stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge.
L’articolo 5, nell’ambito della
coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle
controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Si
tratta di esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione
specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'Albo di una delle
professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Il medesimo,
operando come terzo imparziale, nell’ambito delle disposizioni di natura legale
e deontologica della rispettiva professione, ha il compito di gestire in via
stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole
minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è
volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della
co-genitorialità assistendo i genitori nell’attuazione del piano genitoriale,
monitorandone l’osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie. Il
Giudice, su richiesta dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale,
ne dispone la nomina ove ritenuto necessario nell'interesse del minore.
L’articolo 6 modifica l’articolo
178 Codice di procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) con
l’aggiunta di un comma per stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in
materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti,
con reclamo immediato al collegio.
L’articolo 7, che modifica
l’articolo 706 del codice di procedura civile (Forma della domanda), sancisce
che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per
aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori. In ogni caso il mediatore familiare rilascia
ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui si dà
atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.
L’articolo 8, di modifica
all’articolo 708 del codice di procedura civile, stabilisce che all’udienza di
comparizione il presidente, nel caso di conciliazione infruttuosa, il
presidente debba informare le parti della possibilità di avvalersi della
mediazione familiare (obbligatoria in presenza di figli minori). Si stabilisce,
per i procedimenti di separazione di genitori con figli minorenni, la verifica
anche d’ufficio del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 706. Il
presidente è altresì tenuto a valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo
con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse della prole e dei
coniugi, secondo quanto previsto dagli art. 337 ter e seguenti del Codice
Civile.
L’articolo 9, sostituendo il
vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), rende più
incisivo il ricorso in quanto la mera ammonizione si è rivelata un’arma spuntata
ed incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori.
Con l’articolo 10, sostitutivo
del vigente articolo 711 del codice di procedura civile (Separazione
consensuale), si stabilisce che nel caso di separazione consensuale i genitori di
figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano
genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, quinto comma
del presente codice e dall'art. 337 ter del Codice Civile. Ove riscontri che i
coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente è tenuto ad esperire
preliminarmente un tentativo di conciliazione. In caso positivo si procede come
previsto dall’articolo 708, secondo comma. In caso negativo il presidente dà
atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle
condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e
dai piani educativo e di riparto delle spese. I coniugi che abbiano depositato
ricorso congiunto per la separazione consensuale sono esentati dalla mediazione
obbligatoria.
L’articolo 11 riguarda i
provvedimenti concernenti i figli. Con la sostituzione del vigente articolo
337-ter del codice civile, il nuovo articolato prevede, in maniera oltremodo
innovativa, il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e
continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, e a trascorrere con
ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvo i casi
di impossibilità materiale. Si garantiscono tempi paritari qualora anche uno
solo dei genitori ne faccia richiesta. Si garantisce comunque la permanenza di
non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e
presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la
salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. Si sancisce
il suo diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale. L'articolo prevede inoltre che il giudice,
nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio
domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e
relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura
e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto
dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche
attribuendo a ciascuno specifici
capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di
permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano
genitoriale, considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i
genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore. In mancanza di accordo, il giudice, sentite le parti,
stabilisce il piano genitoriale determinando i tempi e le modalità della
presenza dei figli presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo
con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli sulla base del costo medio dei beni e
servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della
vita come calcolato dall'ISTAT, individuando le spese ordinarie, le spese
straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa,
dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie. Si
sancisce infine che, ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre
un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della
contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Con l’articolo 12, che
sostituisce l'articolo 337-quater del codice civile (Affidamento a un solo
genitore e opposizione all'affidamento condiviso), si stabilisce che il
giudice, nei casi di cui all'art. 337-ter, comma 2, possa disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo
sempre il diritto del minore alla bi-genitorialità. Il genitore cui sono
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in
ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che
ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non
sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Sono previsti casi di temporanea
impossibilità ad affidare il minore ai propri genitori. In tali casi il giudice
deve porre in essere ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale
dei figli.
L’articolo 13, sostitutivo
dell’art. 337-quinquies del codice civile, reca la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale
introducendo il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale
quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione
autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali e dei tempi di
frequentazione con la prole, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
L’articolo 14, che sostituisce
l’articolo 337-sexies, verte sulla residenza del minore presso la casa
familiare e sulle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire
nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa
familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà
continuare a risiedervi. Si stabilisce che non possa continuare a risedere
nella casa familiare il genitore non proprietario o non titolare di specifico
diritto che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio.
All’articolo 15, che sostituisce
l’articolo 337-sexies vertente su disposizioni in favore dei figli maggiorenni,
si chiarisce che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno
periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente
all'avente diritto.
L’articolo 16, che sostituisce
l’articolo 337-octies del codice civile (Poteri del giudice e ascolto del
minore), prevede che il giudice disponga l'ascolto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di
un esperto da lui designato e deve essere videoregistrato. Le parti, che
possono assistere in locale separato collegato mediante video, possono
presentare domande per mezzo del giudice, ma sono vietate domande dirette ad
ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei
genitori ovvero quelle potenzialmente in grado di suscitare preferenze o
conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori.
L’articolo 17 modifica all'art.
342 bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte,
l’adozione con decreto di provvedimenti nell'esclusivo interesse del
minore, anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori
- il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con
riguardo ad uno di essi.
L’articolo 18 introduce il nuovo
articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice
il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole
per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con
provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità
genitoriale. Egli può, in ogni caso, disporre l'inversione della residenza
abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento
provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa
redazione da parte dei Servizi Sociali o degli operatori della struttura di uno
specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore,
nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.
L’articolo 19 dispone
l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 151 del codice civile, in tema di
separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la
separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Con l’articolo 20 si modifica
l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire che le parti e i
rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli
artt. 337- ter e seguenti del codice civile.
Con l’articolo 21, quale logica
conseguenza del principio del mantenimento diretto della prole, si procede ad
abrogare l’art. 570-bis del Codice Penale.
L’articolo 22 applica i principi
previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.
L'art. 23 stabilisce che le norme
della presente legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data
dell'entrata in vigore della medesima.
L’articolo 24 infine contiene una
clausola di invarianza finanziaria.
DISEGNO
DI LEGGE
ART.
1.
(Istituzione dell'albo nazionale per la
professione di mediatore familiare).
1. È istituito
l'albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la
funzione sociale della mediazione familiare.
2. Entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della Giustizia, sono adottate le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei
seguenti principi:
a)
Possono esercitare la
professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea
specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o
pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli
quali master universitari ovvero
specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle
regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore.
b)
Possono altresì
esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata
in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che
hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della
formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero
a seguito della frequenza e del superamento dell’esame finale presso corsi di
formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e
conclusi entro il 31 dicembre 2018.
c)
La qualifica di
mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti
all’ordine professionale da almeno 5 anni e che abbiano trattato almeno 10
nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minorenni per ogni anno.
d)
La professione di
mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata
secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
e)
Il Ministero di
Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce e successivamente cura annualmente, l'aggiornamento dello specifico
albo professionale al quale possono fare domanda di iscrizione i mediatori
familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
f)
Il servizio di
mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari
pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari
iscritti negli albi di cui alla lettera precedente.
g)
Il mediatore familiare
deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di
mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto,
psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e
genitoriali.
h)
L'iscrizione all'albo
è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgersi annualmente e
la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa
con il Ministero dell'Istruzione e della Famiglia.
i)
L'istituendo consiglio
nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione
all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:
j)
Il mediatore familiare
deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
k)
Il mediatore familiare
ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di
avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto
possibile l’unità della famiglia come previsto dall'art. 708 del codice di
procedura civile, rispetto del best
interest of child; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere
gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare,
anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri
specialisti.
l)
Il mediatore deve
astenersi dal fornire consulenza
legale o psicologica alle parti.
ART.
2.
(Obbligo di riservatezza).
1. Il mediatore
familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 c.p. Nessuno
degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere
prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell’accordo,
solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai
rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore ai
sensi dell’articolo 4.
ART.
3.
(Procedimento di mediazione familiare).
1. Il
procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al
procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La
partecipazione al procedimento di mediazione di minori - purché aventi età
superiore a dodici anni - può essere ammessa solo con il consenso di tutte le
parti e, comunque, di entrambi i genitori.
2. Le parti
devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la
professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio
ai sensi del codice di procedura civile.
3. La
partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta
dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L'esperimento della
mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto
dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che
coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti delle persone minorenni.
4. Il
procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi,
decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti
devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare
assistite dai rispettivi avvocati qualora esse abbiano già dato loro mandato.
5. Il mediatore
familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al
comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque
essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione
dell’eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati
e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano
gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
8. L’efficacia
esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione
familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per
territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. Il tribunale
di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla
richiesta.
ART.
4
(Spese e compensi per il mediatore
familiare).
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la
determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo
in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri
professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbono applicare
le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.
ART.
5
(Il coordinatore genitoriale)
1.
La coordinazione
genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie
centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che
integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i
rischi del conflitto per le relazioni genitori-figli, la gestione del caso e
degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i
genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e, assumendo, previo
consenso dei genitori, le funzioni decisionali.
2.
Il coordinatore
genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di
formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'Albo di una
delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico
- Psichiatra
- Neuropsichiatra
- Psicoterapeuta
- Psicologo
- Assistente sociale
- Avvocato
- Mediatore familiare
3.
Il coordinatore
genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e
deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale
e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente
sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano
genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al
corretto e sereno esercizio della co-genitorialità con l'obiettivo di:
- assistere i genitori con alto livello di conflitto
nell’attuazione del piano genitoriale,
- monitorarne l’osservanza, risolvendo tempestivamente le
controversie
- salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e
significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
4.
Lo svolgimento
dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità
personali salvo i casi di dolo o colpa grave.
5.
Il Giudice prende atto
della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale
nell'interesse del minore. L’accordo di incarico e il consenso informato (per
le professioni sanitarie) alla coordinazione genitoriale, devono essere
sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del
coordinatore.
ART. 6
(Modifica all’articolo 178 del codice di
procedura civile).
1. Dopo il terzo
comma dell’articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento
dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla
lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa
notifica. Il collegio decide in Camera di Consiglio entro 30 giorni dal
deposito del reclamo.»
ART.
7
(Modifiche all’articolo 706 del codice di
procedura civile).
1. All’articolo
706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è premesso il seguente comma:
«I genitori di
prole minorenne che vogliano separarsi devono - a pena di improcedibilità -
iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori debbono redigere,
eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un
piano genitoriale come previsto dall'art. 337 ter del Codice Civile. In ogni
caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione,
sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato
la mediazione e informa del relativo esito»;
b) al comma 3, le parole: “novanta giorni dal deposito del ricorso” sono
sostituite dalle seguenti: “quaranta giorni dal deposito del ricorso”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Nel caso di cui
al quarto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a
pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata
proposta di piano genitoriale che illustrino la situazione attuale del minore e
le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla
sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'art.
337 ter del Codice Civile.»;
ART.
8
(Modifiche all’articolo 708 del codice di
procedura civile).
1. All’articolo
708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Qualora la
conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione
e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del
procedimento»;
b) il terzo comma è sostituito dal
seguente:
«Qualora la
conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della
possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di
separazione di genitori con figli minorenni il presidente verifica anche
d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 706 e in caso
contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina
alle parti di rivolgersi ad un mediatore familiare. Il presidente all’esito,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani
genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della
prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli art. 337 ter e seguenti del
Codice Civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie
all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di
discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano
genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio
piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate
dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».
ART.
9
(Modifica dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile).
1. L’articolo
709-ter del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«ART. 709-ter. — (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni).
Per la soluzione
delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità
genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del
procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente
il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il
giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di
cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e
violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro
uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti
di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza della responsabilità
genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino,
restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:
1) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
3) condannare il
genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria,
da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro. I provvedimenti
assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
ART.
10
(Modifica dell’articolo 711 del codice di
procedura civile).
1. L’articolo 711 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«ART. 711. — (Separazione consensuale)
1.
Nel caso di
separazione consensuale previsto
dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso
congiunto.
2.
I genitori di figli
minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale
concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, quinto comma del
presente codice e dall'art. 337 ter del Codice Civile. Il presidente, ove
riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di
conciliazione di cui all’articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel
corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto
dall’articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente
dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle
condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e
dai piani educativo e di riparto delle spese.
3.
La separazione
consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, che provvede
in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della
separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo 710».
ART.
11
(Modifica all'art. 337 ter del codice
civile)
L’articolo 337-ter del codice
civile è sostituito dal seguente:
1.
“Articolo 337-ter
(Provvedimenti riguardo ai figli)
1.
Indipendentemente dai
rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio
esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura,
educazione e istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali,
con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari
opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi
paritetici o equipollenti, salvo i casi di impossibilità materiale.
2.
Qualora uno dei
genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il
giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere
tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i
pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti,
deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di 12
giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre,
salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica
del figlio minore in caso di:
1)
Violenza
2)
Abuso sessuale
3)
Trascuratezza
4)
Indisponibilità di un
genitore
5)
Inadeguatezza evidente
degli spazi predisposti per la vita del minore.
3.
Il giudice o le parti,
quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei
tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero
durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei
tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso
dell’anno.
4.
Il figlio minore ha
anche il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono
intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’art. 105 del codice
di procedura civile. Il giudice nei procedimenti di cui all'art. 337-bis adotta
i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa.
5.
Il giudice, salvo che
ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i
figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio
domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle
comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
6.
Entrambi i genitori
predispongono un piano genitoriale in ordine a:
1)
Luoghi abitualmente
frequentati dai figli
2)
Scuola e percorso
educativo del minore
3)
Eventuali attività
extrascolastiche, sportive, culturali e formative
4)
Frequentazioni
parentali e amicali del minore
5)
Vacanze normalmente
godute dal minore
Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità
con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia
per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno
specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo
quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
7.
Il giudice esamina e
approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante
col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in
caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente
concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale determinando
i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli,
applicando in ogni caso mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti
e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su
base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT,
indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a
ciascun genitore specifici capitoli di spesa.
8.
Il giudice stabilisce,
ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico
di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore
dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel
medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere
intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole,
indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico
residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore
della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti
sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura
direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di
carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate,
il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui
beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
9.
All'attuazione dei
provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del
merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni quotidiane vengono assunte dal genitore che in quel momento si trova
col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza
abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si
attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche
al fine della modifica della forma di affidamento.
ART.
12
(Modifica all'art. 337 quater del codice
civile)
1.
L’articolo 337-quater
del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo
337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento
condiviso)
1.
Il giudice, nei casi
di cui all'art. 337-ter, comma 2, può disporre temporaneamente l'affidamento
dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato
che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni
caso deve garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità disponendo
tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario
e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato
all'affidamento esclusivo.
2.
Ciascuno dei genitori
può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono
le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda,
dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto
possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli,
rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori
con l'altro genitore, a meno che ciò sia stato espressamente limitato dal
giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed
il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse.
3.
Il giudice, nel caso
di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone
l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, e per un
tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di
parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo
territorio del minore. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al
giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore alla
bi-genitorialità disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun
genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario
all'interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura
idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del
minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile.
ART.
13
(Modifica all'art. 337 quinquies del codice
civile)
1.
L’articolo
337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo
337-quinquies (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- conflittualità genitoriale - mediatore e coordinatore genitoriale)
1.
I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei
tempi di frequentazione con la prole e l'attribuzione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative
alla misura e alla modalità del contributo.
2.
Il giudice, nei casi
di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori ad intraprendere
un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle
controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento
per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare,
sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora
la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle
parti con l'aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove
non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.
3.
In caso di rifiuto o
di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista,
propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di
facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse
dei figli minori. Il mediatore può sentire le parti separatamente e
congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale
il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle
nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano
genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice
per il tramite dei legali delle parti.
4.
Gli oneri della
coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50%,
salvo diverso accordo tra le parti.
5.
Qualora le parti
rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale il
giudice decide della questione applicando i principi di cui al comma 1 del
presente articolo e di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 337 ter.
ART.
14
(Modifica all'art. 337 sexies del codice
civile)
1.
L’articolo 337-sexies
del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-sexies. (Residenza
presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
1.
Fermo il doppio
domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal
comma 5. dell’art. 337 ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli
minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in
caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.
Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un
indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi
di mercato.
2.
Le questioni relative alla
proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme
vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risedere
nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di
specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non
abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio.
3.
In presenza di figli
minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta
giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La
mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di
reperire il soggetto.
4.
In ogni caso il
trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione
ad un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto
di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di
mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via
preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario
al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle
autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi
per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato
allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice.
ART.
15
(Modifica all'art. 337 septies del codice
civile)
1.
L’articolo 337-septies
del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-septies (Disposizioni
in favore dei figli maggiorenni)
1.
I genitori possono
concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente
un piano genitoriale con le forme di cui al comma 6 dell’art. 337 ter. Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni
non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno
periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno, è versato da entrambi
i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di
cui all'art. 315-bis.
2.
Ai figli maggiorenni
portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
3.
Fatto salvo quanto
previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni
obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero
qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da
negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si
dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun
effettivo rendimento.
ART.
16
(Modifica all'art. 337 octies del codice
civile)
1.
L’articolo 337-octies
del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-octies Poteri del
giudice e ascolto del minore
1.
Prima dell'emanazione,
anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il
giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei
procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori,
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede
all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente
superfluo.
2.
L'ascolto del minore
deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui
designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in
locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo
del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare
conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori."
ART.
17
(Modifica all'art. 342 bis del codice
civile)
All’articolo 342-bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli
abusi familiari) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"Quando in
fase di separazione dei genitori o dopo essa la condotta di un genitore è causa
di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri
familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e
continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su
istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei
provvedimenti di cui agli artt. 342 ter e 342 quater. I provvedimenti di
cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati - nell'esclusivo interesse
del minore - anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei
genitori - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o
estraniazione con riguardo ad uno di essi."
ART.
18
(Introduzione dell'art. 342-quater del
codice civile)
Dopo l’articolo
342-ter è inserito il seguente:
“Art. 342-quater
1.
Con il decreto di cui
all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta
pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre
disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità
genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei
provvedimenti contenuti nell’art. 709 ter c.p.c.
2.
Il Giudice, nei casi
di cui all’art. 342 bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza
abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di
permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero il collocamento
provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata previa redazione
da parte dei Servizi Sociali o degli operatori della struttura di uno specifico
programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché
dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma. Con il
medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano
difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede
con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti
delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli artt. 337-ter e
337-quater."
ART.
19
(Modifiche all’art. 151 del codice civile)
1.
L’articolo 151 comma 2
del codice civile è abrogato.
ART.
20
(Modifiche all'art. 6 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132)
1.
Dopo il comma 3
dell'art. 6 del decreto-legge 162/2014 convertito dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le parti e i rispettivi legali
devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli artt. 337- ter e
seguenti del codice civile".
ART. 21
(Abrogazione dell’art. 570 bis CP)
1.
L’articolo 570 bis del
codice penale è abrogato.
ART. 22
(Modifiche all'art. 4
della legge 1 dicembre 1970, n. 898)
1.
L’art. 4 della legge 1
dicembre 1979 n. 898 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4.
1.
I genitori di prole
minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare
un percorso di mediazione familiare. I genitori debbono redigere, eventualmente
con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano
genitoriale secondo quanto previsto dall'art. 337 ter del Codice Civile. In
ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione,
sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato
la mediazione e del relativo esito»;
2.
La domanda per
ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile,
la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
3.
La domanda si propone
con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli
minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di
piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all’art. 337-ter del Codice
Civile.
4.
Del ricorso il
cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
5.
Il presidente del
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con
decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire
entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione
del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare
memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando
il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6.
Al ricorso e alla
prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
7.
I coniugi devono
comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e
comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si
presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge
convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente poi congiuntamente, e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i
coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione.
8.
Se la conciliazione
non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della
mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minorenni il presidente
verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di
mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine
massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi ad un mediatore
familiare. I genitori debbono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore
familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’art.
337 ter del Codice Civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare
ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto
che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
9.
Il presidente
all’esito, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l'ascolto
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità
di cui all’art. 337 octies del Codice Civile, esamina i rispettivi piani
genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole secondo quanto
previsto dagli articoli 337 ter e seguenti del Codice Civile, accogliendo le
rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e
motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni
dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei
genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il
presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue
e non contrarie all’interesse della prole.
10.
Con la medesima
ordinanza il presidente, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo
difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal
giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile.
11.
Tra la data
dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata
al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione
devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di
procedura civile ridotti a metà.
12.
Con l'ordinanza di cui
al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito
in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui
all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di
procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice
nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non
siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine
stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
13.
All'udienza davanti al
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,
commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura
civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
14.
Nel caso in cui il
processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale
emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo
appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
15.
Quando vi sia stata la
sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone
l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo
produca effetti fin dal momento della domanda.
16.
Per la parte relativa
ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva.
17.
L'appello è deciso in
camera di consiglio.
18.
La domanda congiunta
dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, è proposta con ricorso al Presidente del Tribunale. I genitori di
figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale
concordato secondo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 337 ter del Codice
Civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in
precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta
preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di
esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa
redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il
presidente, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge
e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, rimette gli
atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il
tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9."
ART. 23
(Disposizioni
transitorie)
1.
Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della medesima.
ART. 24
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1.
Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2.
Le amministrazioni
interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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