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Norme in materia di Affido Condiviso, Mantenimento Diretto e garanzia di Bigenitorialità

Written By Redazione on domenica 22 luglio 2018 | 03:30



Luglio 2018

L'innovativo disegno di legge prodotto dal senatore Simone Pillon, (già Responsabile Colibrì per le  relazioni con Senato e Parlamento per il tema dell'Affido dei minorenni),  nella scia di quanto deliberato dal Consiglio d'Europa e sostenuto da altri rappresentanti del governo, rappresenta la coerenza di un governo che vede lucidamente le necessità della società, le sa cogliere e interpretare con chiarezza e spirito innovativo; un governo che in questo settore interviene con quella determinazione che francamente l'intero paese attendeva dopo anni di governi attendisti remissivi o ideologizzati: in buona sostanza meno immobilismo e più razionalità allo stesso tempo, una lungimiranza e nitida visione della società e del Paese già dimostrate in varie iniziative in questi ultimi mesi e che ci auguriamo proseguano su questa linea.
   Ecco che la indispensabile evoluzione alla legge 54/2006 attesa per lunghi anni relativa all'affido minorile, diventa un disegno di legge indispensabile introducendo alcuni punti sostanziali che nessun altro ddl ha mai contemplato fino ad oggi.
1. La Mediazione familiare obbligatoria, 2. L'affido materialmente condiviso con tempi equivalenti e una definizione non più lasciata all'arbitrio delle cause di esclusione, 3. Il mantenimento diretto ed il Piano Genitoriale, 4. La lotta all'alienazione parentale, 5. L'abrogazione dell'addebito, 6. L'abrogazione dell'articolo 570 bis del codice penale.

    II disegno è a dir poco rivoluzionario, e pur nella consapevolezza che i vari emendamenti necessari e conseguenti ne raddrizzeranno e ottimizzeranno le linee appena inizierà la discussione, rimane e rimarrà una dorsale evolutiva del diritto minorile nel pieno rispetto della Bigenitorialità, riconosciuta così fondante per la crescita serena ed equilibrata dell'infanzia e adolescenza come dimostrato in numerose ricerche ed esperienze internazionali, riprese anche nelle giurisprudenze straniere.
Il testo di legge (riprodotto a fine pagina),
inoltre rispecchia pienamente la sollecitazione agli Stati membri proveniente dal Consiglio d’Europa di introdurre nelle legislazioni nazionali il principio della «shared residence», definita nella Relazione preliminare alla Risoluzione (doc. 13870, § 12) «an arrangement whereby the child lives alternately with each parent for more or less equal amounts of time, which may be fixed in days or weeks, or even months».

    Come cita anche il Prof. Romolo Donzelli, (professore associato di diritto processuale civile Dipartimento di Giurisprudenza dell' Università di Studi di Macerata)
"Viene, così, accantonata la figura del genitore collocatario.... Inoltre, il mantenimento cd. diretto si sostituisce al mantenimento indiretto, ovvero ciascun genitore, fermo il ricordato principio di proporzionalità, provvede direttamente al pagamento delle spese necessarie ai bisogni del figlio, eventualmente per capitoli di spesa. Soluzione quest’ultima, che responsabilizza maggiormente i genitori e favorisce una più corretta osservanza degli obblighi di mantenimento."

    Si tratta quindi della tanto auspicata riforma legislativa a favore dell’affidamento il più possibile paritario, in linea oltre che con le esigenze di una società che deve poter crescere in consapevolezza responsabilità e civiltà, anche col contratto stipulato dalla maggioranza di governo e accolto con grande entusiasmo dalla stragrande maggioranza dell'associazionismo italiano che da dodici anni si chiedeva fra molteplici difficoltà, perchè mai nessuno si prodigasse a girare pagina.

    Le associazioni italiane più rappresentative che trattano i temi della separazione e della genitorialità post-separativa, appoggiano questo indispensabile ddl e si prodigheranno anche per contribuire alla rifinitura del testo base, negli incontri o tavoli programmati col governo. Oggi, al momento della scrittura dell'articolo, purtroppo, non ci è stato dato di integrare alcune associazioni che ci accompagneranno certamente, dopo aver rispettato le formalità di accesso.

Queste alla data odierna le realtà associative e movimenti che sostengono il disegno di legge:


Ass. Genitori Sottratti, Bologna

Ass. per le Nuove famiglie, Cagliari


Ass. FLAGe Figli Liberi dall’Alienazione Genitoriale, Cagliari

Ass. Figli Contesi, Oristano

Ass. Papà e Mamme separati Toscana “A Tutela dei Minori” onlus

Ass. Genitori separati e Figli, Torino 

Ass. Famiglie Separate Cristiane, Milano

Ass. Ricerca e Cambiamento, Lazio

Ass. Diritto minori, Milano
Ass. Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus, Roma

Ass. Papà Separati dai Figli - Puglia

Ass. Genitori Separati, Novi Ligure 

Ass. Figlipersempre Nazionale

Ass. Figlipersempre, Trentino Alto Adige

Ass. Figlipersempre, Pavia

Ass. Figlipersempre Milano, Monza e Brianza

Ass. Genitori Separati dai Figli, Schio

Ass. Papà separati, Torino 

Ass. Papà separati & figli, Torino 

Ass. Papà separati, Asti 

Ass. Papà Separati, Vibo Valenza

Ass. Papà Separati, Milano

Ass. Papà separati Liguria 

Ass. Papà separati, Roma

Ass. Papà separati, Brescia

Ass. Aiutiamo le famiglie, Roma 

Ass. Figli Negati, Roma

Ass. Figli Liberi, Bergamo

Ass. Help Family, Roma 

Ass. Genitori Separati Vicenza 

Ass. Genitori Separati insieme per i Figli GESIF onlus, Friuli Venezia Giulia
Ass. Vater Aktiv, Bolzano


Ass. Bi.Genitori Diritti dei Minori onlus - Cremona e Mantova 

Ass. Papà Separati Lombardia onlus

Ass. Genitori Separati dai Figli GESEF, Roma

Ass. Bambini con genitori in stato di necessità onlus

Ass. Nessuno tocchi Papà, Bologna

Ass. GE.SE. Genitori Separati, Foggia

Ass. Italiana per il Patrocinio dell’Infanzia AIPI, Massa Carrara
Ass. Movimento Famiglie Italiane MOFI, Brescia

Movimento femminile per la parità genitoriale
Mantenimento Diretto Movimenti per l’Uguaglianza Genitoriale

Coordinamento Mantenimento Diretto


il Nuovo disegno di Legge:

NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITÀ

Il disegno di legge vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia ad una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro il protagonismo della famiglia e dei genitori.
Come soleva dire l’insigne giurista Arturo Carlo Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile.
I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro:
1.     Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni
2.     Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari
3.     Mantenimento in forma diretta senza automatismi
4.     Contrasto della alienazione genitoriale

Senato della Repubblica
 XVIII legislatura

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa dei senatori
Pillon, Candura, Pellegrini, Ostellari, Piarulli, D’Angelo, Evangelista, Giarrusso, Riccardi
  
Norme in materia di affido condiviso,
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli, e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrarietà all'interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile.
I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro: a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto della alienazione genitoriale.
Quanto alla mediazione civile obbligatoria, sono note le questioni pregiudiziali sollevate da taluni con riguardo alla possibilità per la norma di imporre un procedimento di mediazione. È tuttavia ben strano che sia stata imposta la mediazione preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia. Eppure, meccanismi di Alternative Dispute Resolution (ADR), ben concepiti e caldeggiati, potrebbero evitare a molte famiglie la lite giudiziaria, di per sé autonoma espressione di fallimento e foriera di conseguenze personali e relazionali, le cui spese vengono in ogni caso pagate a caro prezzo dai molti minori coinvolti. A fronte della imposizione normativa del procedimento ADR è pertanto necessario garantire uno strumento realmente capace di incidere positivamente sulle situazioni concrete ed evitare, per quanto possibile, che le famiglie con minori siano costrette al tunnel giudiziario.
Per quanto concerne l'affido condiviso, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, si è rivelata un fallimento, cosicché l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, promulgata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In realtà, però, presso alcune corti degli Stati Uniti già nel 1970 gruppi di magistrati avevano iniziato a redigere sentenze che prevedevano l’affido congiunto della prole in caso di divorzio dei genitori. Ben presto gli analisti si resero conto che dietro la locuzione joint custody si potevano celare differenti forme di affidamento: in molti casi dietro il concetto di pari responsabilità genitoriali si nascondevano forme di affidamento identiche a quelle normalmente previste in caso di affidamento esclusivo (si trattava della cosiddetta joint legal custody), mentre in altre a una suddivisione giuridico-formale si aggiungeva una condivisione materiale delle cure e dei tempi di permanenza (joint physical custody).
Senza minimamente prendere in considerazione le esperienze estere, in Italia solo nel 2006, dopo un faticoso lavoro durato ben quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l’affidamento formalmente (o legalmente) condiviso nel 2006. Il risultato, però, è stato fallimentare: in Italia l'affido a tempi paritetici è stimato intorno all'1-2%, in Belgio supera il 20%, in Quebec il 25%, in Svezia il 28%. In Italia l'affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione nella quale il minore trascorre almeno il 30% del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4% dei minori, tasso fra i più bassi al mondo, in Belgio il 30%, in Quebec il 30%, in Svezia il 40%. In Italia l'affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90% dei minori, in Belgio circa il 50%, in Quebec circa il 40%, in Svezia il 30%. Nel nostro Paese troviamo quindi una situazione estrema che sicuramente non rispecchia la volontà del legislatore e che sta danneggiando moltissimi minori. E' giunta pertanto l'ora di dare piena applicazione alla risoluzione n. 1079/2015 del Consiglio d'Europa che consiglia gli stati membri di adottare legislazioni che assicurino l'effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest'ultimo, consigliando altresì di introdurre nella legislazione il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica. E' la stessa risoluzione a suggerire di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli e agli incontri coi genitori, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini, incoraggiando in ogni caso la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice. La risoluzione si conclude chiedendo che i paesi membri incoraggino l'elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire loro stessi i principali aspetti della vita di loro figlio.

In modo analogo, si ritiene maturo il tempo per applicare il principio del mantenimento diretto, pur astrattamente previsto dalla norma come modalità di default per provvedere alla prole. Eppure, oltre ad essere costume esteso ed inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche, contribuisce ad una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona – l’ex partner – di cui, a torto o ragione, non ha fiducia). In Italia, invece, si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali a carico di uno dei genitori. 
La norma già oggi vigente manifesta la netta preferenza del legislatore verso un mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo solo quale espediente residuale. Tuttavia nell’applicazione pratica, ciò che doveva restare residuale si è trasformato in ordinario e sono davvero rarissimi i casi in cui nei provvedimenti di separazione, divorzio o di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio non si preveda un assegno mensile a carico dell’uno o dell’altro genitore. È dunque ora di mettere mano alla norma per indicare con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole.
Per questa ragione è importante far passare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa
Medesimo discorso va fatto anche in ordine ad una delle componenti più significative della contribuzione economica dei genitori alle esigenze della prole: la “assegnazione” della casa familiare.
Non potendosi più identificare un genitore collocatario, ma dovendosi prendere atto che il bambino potrà finalmente fare conto su “due case”, in perfetta conformità con l’osservazione di Jemolo, è opportuno ripensare in modo significativo nell’ambito del corpus normativo l’istituto “monstrum” dell’assegnazione che ha richiesto negli anni un continuo adeguamento giurisprudenziale a fini di coordinamento rispetto alle norme sulla proprietà, altri diritti reali nonché ai contratti per l’utilizzo degli immobili (si veda, in particolare, l'art. 6 della legge 392/78).
Lo stesso istituto dell'assegnazione, alla luce del raggiunto consenso scientifico sulla sostanziale irrilevanza dell’eventuale assegnazione ai fini del benessere della prole in relazione all’autentico significato e concetto sostanziale dell’affidamento condiviso, presenta forti dubbi di costituzionalità (rispetto all'art. 42 Cost.).
In caso di separazione, il conflitto tra i genitori nella sua più aspra declinazione giudiziale è statisticamente e positivamente determinato dall’interesse economico all’assegnazione della casa familiare piuttosto che da un reale scetticismo sull’idoneità dell’altro genitore, che inflaziona il processo con accertamenti peritali e altro.
Con riferimento al caso statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata ad entrambi i genitori, la proposta di modifica richiama la regolamentazione secondo le norme sulla comunione (art. 1100 e ss. del codice civile) che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza il bene in via esclusiva, nelle more della divisione. In caso di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori o a terzi, si dovranno in ogni caso applicare le vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione e locazione.
L'istituto che meglio aiuterà i genitori a evitare contrasti strumentali e a concentrarsi sulla centralità dei figli sarà quello del piano genitoriale, autentico strumento di lavoro sul quale padre e madre saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale che riguardi i tempi e le attività della prole e i relativi capitoli di spesa.
Il continuo rimando della proposta alle procedure ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) ha lo scopo di restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa della difficoltà di dialogo, i medesimi non appaiono in grado di mantenere pervio il canale comunicativo nell'interesse del minore.
Anche i nonni potranno intervenire e far sentire la loro voce con interventi ad adiuvandum che siano propositivi e che tutelino il diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti
È poi necessario superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale che in passato ha suscitato consistenti polemiche e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniazione, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore. Nell’ambito dei rapporti all’interno della famiglia e, in particolare, nelle relazioni tra genitori e figli, si parla di una nuova categoria di diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di diritti relazionali o diritti alla relazione. Essi rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, relazione della quale l’ordinamento ed i giuristi sempre più si stanno occupando. È grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al “fare famiglia”.
Il presente disegno di legge si compone di 24 articoli.

All’articolo 1 si istituisce e regolamenta la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore familiare, stabilendo i requisiti per l’esercizio di tale professione. Si delineano in modo estremamente puntiglioso e rigoroso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all’espletamento del ruolo di mediatore familiare, professione che non può essere improvvisata, ma che necessita di una formazione approfondita. Si stabilisce che le regioni debbano istituire ed aggiornare annualmente gli elenchi di iscrizione per i mediatori.

All’articolo 2 si sancisce l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, stabilendo anche che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziali, se non previo accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L’articolo 3, con rimandi alla normativa vigente in materia di mediazione civile, definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare prevedendone l'accesso volontario delle parti, con durata non superiore a sei mesi, che, in qualsiasi momento, possono interromperne la partecipazione. L'esperimento della mediazione familiare rimane condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni. Al comma 8 si prevede l’omologazione del tribunale competente per territorio al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere, entro quindici giorni dalla richiesta, in camera di consiglio.
All’articolo 4 si prevede che le spese e i compensi per il mediatore siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’articolo 5, nell’ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Si tratta di esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'Albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Il medesimo, operando come terzo imparziale, nell’ambito delle disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione, ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della co-genitorialità assistendo i genitori nell’attuazione del piano genitoriale, monitorandone l’osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie. Il Giudice, su richiesta dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale, ne dispone la nomina ove ritenuto necessario nell'interesse del minore.
L’articolo 6 modifica l’articolo 178 Codice di procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) con l’aggiunta di un comma per stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.
L’articolo 7, che modifica l’articolo 706 del codice di procedura civile (Forma della domanda), sancisce che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori.   In ogni caso il mediatore familiare rilascia ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui si dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.
L’articolo 8, di modifica all’articolo 708 del codice di procedura civile, stabilisce che all’udienza di comparizione il presidente, nel caso di conciliazione infruttuosa, il presidente debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria in presenza di figli minori). Si stabilisce, per i procedimenti di separazione di genitori con figli minorenni, la verifica anche d’ufficio del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 706. Il presidente è altresì tenuto a valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, secondo quanto previsto dagli art. 337 ter e seguenti del Codice Civile.

L’articolo 9, sostituendo il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), rende più incisivo il ricorso in quanto la mera ammonizione si è rivelata un’arma spuntata ed incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori.

Con l’articolo 10, sostitutivo del vigente articolo 711 del codice di procedura civile (Separazione consensuale), si stabilisce che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, quinto comma del presente codice e dall'art. 337 ter del Codice Civile. Ove riscontri che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente è tenuto ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. In caso positivo si procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. In caso negativo il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. I coniugi che abbiano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale sono esentati dalla mediazione obbligatoria.
L’articolo 11 riguarda i provvedimenti concernenti i figli. Con la sostituzione del vigente articolo 337-ter del codice civile, il nuovo articolato prevede, in maniera oltremodo innovativa, il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvo i casi di impossibilità materiale. Si garantiscono tempi paritari qualora anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta. Si garantisce comunque la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. Si sancisce il suo diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'articolo prevede inoltre che il giudice, nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a  ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano genitoriale, considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In mancanza di accordo, il giudice, sentite le parti, stabilisce il piano genitoriale determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT, individuando le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie. Si sancisce infine che, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Con l’articolo 12, che sostituisce l'articolo 337-quater del codice civile (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso), si stabilisce che il giudice, nei casi di cui all'art. 337-ter, comma 2, possa disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bi-genitorialità. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore ai propri genitori. In tali casi il giudice deve porre in essere ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale dei figli.
L’articolo 13, sostitutivo dell’art. 337-quinquies del codice civile, reca la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale introducendo il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali e dei tempi di frequentazione con la prole, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
L’articolo 14, che sostituisce l’articolo 337-sexies, verte sulla residenza del minore presso la casa familiare e sulle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. Si stabilisce che non possa continuare a risedere nella casa familiare il genitore non proprietario o non titolare di specifico diritto che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
All’articolo 15, che sostituisce l’articolo 337-sexies vertente su disposizioni in favore dei figli maggiorenni, si chiarisce che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.
L’articolo 16, che sostituisce l’articolo 337-octies del codice civile (Poteri del giudice e ascolto del minore), prevede che il giudice disponga l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato collegato mediante video, possono presentare domande per mezzo del giudice, ma sono vietate domande dirette ad ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori ovvero quelle potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori.
L’articolo 17 modifica all'art. 342 bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l’adozione con decreto di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.
L’articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Egli può, in ogni caso, disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei Servizi Sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.
L’articolo 19 dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Con l’articolo 20 si modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli artt. 337- ter e seguenti del codice civile.
Con l’articolo 21, quale logica conseguenza del principio del mantenimento diretto della prole, si procede ad abrogare l’art. 570-bis del Codice Penale.
L’articolo 22 applica i principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.
L'art. 23 stabilisce che le norme della presente legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.
L’articolo 24 infine contiene una clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare).
1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti principi:
a)     Possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore.
b)     Possono altresì esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell’esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018.
c)     La qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno 5 anni e che abbiano trattato almeno 10 nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minorenni per ogni anno.
d)     La professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
e)     Il Ministero di Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e successivamente cura annualmente, l'aggiornamento dello specifico albo professionale al quale possono fare domanda di iscrizione i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
f)      Il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti negli albi di cui alla lettera precedente.
g)     Il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.
h)     L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgersi annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e della Famiglia.
i)      L'istituendo consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:
j)      Il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
k)     Il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall'art. 708 del codice di procedura civile, rispetto del best interest of child; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri specialisti.
l)      Il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.
ART. 2.
(Obbligo di riservatezza).
1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 c.p. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell’accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore ai sensi dell’articolo 4.
ART. 3.
(Procedimento di mediazione familiare).
1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori - purché aventi età superiore a dodici anni - può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.
2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti delle persone minorenni.
4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati qualora esse abbiano già dato loro mandato.
5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
8. L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.
ART. 4
(Spese e compensi per il mediatore familiare).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.
ART. 5
(Il coordinatore genitoriale)
1.   La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni genitori-figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e, assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.
2.   Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'Albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico
-       Psichiatra
-       Neuropsichiatra
-       Psicoterapeuta
-       Psicologo
-       Assistente sociale
-       Avvocato
-       Mediatore familiare
3.   Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della co-genitorialità con l'obiettivo di:
-       assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale,
-       monitorarne l’osservanza, risolvendo tempestivamente le controversie
-       salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
4.   Lo svolgimento dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali salvo i casi di dolo o colpa grave.
5.   Il Giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L’accordo di incarico e il consenso informato (per le professioni sanitarie) alla coordinazione genitoriale, devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.

ART. 6
(Modifica all’articolo 178 del codice di procedura civile).
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in Camera di Consiglio entro 30 giorni dal deposito del reclamo.»

ART. 7
(Modifiche all’articolo 706 del codice di procedura civile).
1. All’articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è premesso il seguente comma:
«I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono - a pena di improcedibilità - iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori debbono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'art. 337 ter del Codice Civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;
b) al comma 3, le parole: “novanta giorni dal deposito del ricorso” sono sostituite dalle seguenti: “quaranta giorni dal deposito del ricorso”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di cui al quarto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al terzo comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustrino la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'art. 337 ter del Codice Civile.»;
ART. 8
(Modifiche all’articolo 708 del codice di procedura civile).
1. All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione riesca il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minorenni il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi ad un mediatore familiare. Il presidente all’esito, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti  che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli art. 337 ter e seguenti del Codice Civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».
ART. 9
(Modifica dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile).
1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«ART. 709-ter. — (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza della responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
ART. 10
(Modifica dell’articolo 711 del codice di procedura civile).
1. L’articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«ART. 711. — (Separazione consensuale)
1.   Nel caso di separazione consensuale previsto dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto.
2.   I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, quinto comma del presente codice e dall'art. 337 ter del Codice Civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 706, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.
3.   La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo 710».

ART. 11
(Modifica all'art. 337 ter del codice civile)
L’articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
1.   “Articolo 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)
1.   Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione e istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvo i casi di impossibilità materiale.
2.   Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:
1)     Violenza
2)     Abuso sessuale
3)     Trascuratezza
4)     Indisponibilità di un genitore
5)     Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.
3.   Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.
4.   Il figlio minore ha anche il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’art. 105 del codice di procedura civile. Il giudice nei procedimenti di cui all'art. 337-bis adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
5.   Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
6.   Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:
1)      Luoghi abitualmente frequentati dai figli
2)      Scuola e percorso educativo del minore
3)      Eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative
4)      Frequentazioni parentali e amicali del minore
5)      Vacanze normalmente godute dal minore
Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7.   Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, applicando in ogni caso mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall'ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.
8.   Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
9.   All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane vengono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento.

ART. 12
(Modifica all'art. 337 quater del codice civile)
1.   L’articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)
1.   Il giudice, nei casi di cui all'art. 337-ter, comma 2, può disporre temporaneamente l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all'affidamento esclusivo.
2.   Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore, a meno che ciò sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
3.   Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l'affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d'ufficio, e per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore.  A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore alla bi-genitorialità disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all'interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile.

ART. 13
(Modifica all'art. 337 quinquies del codice civile)
1.   L’articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:

“Articolo 337-quinquies (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli - conflittualità genitoriale - mediatore e coordinatore genitoriale)
1.   I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
2.   Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l'aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.
3.   In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il mediatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti.
4.   Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra le parti.
5.   Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale il giudice decide della questione applicando i principi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 337 ter.
ART. 14
(Modifica all'art. 337 sexies del codice civile)
1.   L’articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-sexies. (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
1.     Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal comma 5. dell’art. 337 ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.
2.     Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
3.     In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
4.     In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione ad un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice.

ART. 15
(Modifica all'art. 337 septies del codice civile)
1.   L’articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-septies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
1.     I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui al comma 6 dell’art. 337 ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno, è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'art. 315-bis.
2.     Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
3.     Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento.

ART. 16
(Modifica all'art. 337 octies del codice civile)
1.   L’articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:
“Articolo 337-octies Poteri del giudice e ascolto del minore
1.   Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
2.   L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori."

ART. 17
(Modifica all'art. 342 bis del codice civile)
All’articolo 342-bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"Quando in fase di separazione dei genitori o dopo essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli artt. 342 ter e 342 quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati - nell'esclusivo interesse del minore - anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi."

ART. 18
(Introduzione dell'art. 342-quater del codice civile)
Dopo l’articolo 342-ter è inserito il seguente:
“Art. 342-quater
1.     Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti contenuti nell’art. 709 ter c.p.c.
2.     Il Giudice, nei casi di cui all’art. 342 bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata previa redazione da parte dei Servizi Sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli artt. 337-ter e 337-quater."

ART. 19
(Modifiche all’art. 151 del codice civile)
1.     L’articolo 151 comma 2 del codice civile è abrogato.

ART. 20
(Modifiche all'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)
1.     Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 162/2014 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli artt. 337- ter e seguenti del codice civile".

ART. 21
(Abrogazione dell’art. 570 bis CP)
1.     L’articolo 570 bis del codice penale è abrogato.

ART. 22
(Modifiche all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898)
1.     L’art. 4 della legge 1 dicembre 1979 n. 898 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4.
1.     I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori debbono redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall'art. 337 ter del Codice Civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito»;
2.     La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
3.     La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all’art. 337-ter del Codice Civile.
4.     Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
5.     Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6.     Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 
7.     I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8.     Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minorenni il presidente verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi ad un mediatore familiare. I genitori debbono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’art. 337 ter del Codice Civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
9.     Il presidente all’esito, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all’art. 337 octies del Codice Civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337 ter e seguenti del Codice Civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole.
10.  Con la medesima ordinanza il presidente, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
11.  Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
12.  Con l'ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
13.  All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
14.  Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
15.  Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
16.  Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
17.  L'appello è deciso in camera di consiglio.
18.  La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è proposta con ricorso al Presidente del Tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 337 ter del Codice Civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9."
ART. 23
(Disposizioni transitorie)
1.     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

ART. 24
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.     Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.     Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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+ commenti + 9 commenti

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