Nel caso in cui il figlio lavori con contratto a progetto la madre convivente non perde l'assegnazione della casa familiare.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5174 del 30 marzo 2012.
Al riguardo la prima sezione civile ha ribadito «in tema di assegnazione della casa familiare, il giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore della donna che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull’immobile e che sia affidataria della prole minorenne, o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri».
Respingendo il ricorso incidentale della ex moglie, nella seconda parte delle motivazioni, Piazza Cavour, ha ritenuto illegittimo la determinazione dell’assegno osservando che «in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione».
Fonte: www.cassazione.net
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