<Essere accanto ai figli è un esercizio di maturità sociale che la politica tutta ha il dovere di sostenere con estrema serietà e massima dedizione>:
PROPONI NEL TUO COMUNE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'
A questo punto sarebbe saggio che ognuno di noi si faccesse promotore presso il proprio Comune nel proporre ai Consiglieri di sua conoscenza questa iniziativa già coronata con successo in altre città.
(vedi link in fondo)
Nel nostro paese, alcune città da sempre, si sono assunte più volte la responsabilità di produrre cambiamenti istituzionali sul fronte del sociale con benevoli affetti verso la popolazione. In Emilia Romagna è stata per prima Parma, ma annotiamo anche le iniziative di Verona e Muggia, I singoli Consigli Comunali hanno assunto in autonomia la decisione di adottare il REGISTRO della BIGENITORIALITA'.
Un iniziativa questa dei Comuni che va incontro alle sentenze di Affido Condiviso e dispone che i genitori anche se separati, possano ufficialmente registrarsi per assumersi responsabilmente e in modo manifesto, la rispettiva singola responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e non solo. Un iniziativa questa che andrebbe diffusa in tutte le città italiane, con la collaborazione di tutte le forze politiche, perchè essere accanto ai figli è un esercizio di maturità sociale che la politica TUTTA ha il dovere di sostenere con estrema serietà e massima dedizione.
Sotto il documento del Comune di Parma col progetto relativo alla Bigenitorialità in forma testuale.
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PARMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ
Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità.
1. E’ istituito presso il Comune di Parma il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro
1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Parma. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l’iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli del DUC dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Parma da altro Comune, unitamente al figlio minore, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l’iscrizione al registro.
4. Contestualmente all’iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro
1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell’iscrizione al registro del figlio minore. 2. L’attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L’attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.
Articolo 4 - Cancellazione dal Registro
1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E’ compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.
Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune
Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, si provvederà all’organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.
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