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Affido minorile: -Un isola scandinava in Italia: Perugia- (Eng+Ita)

Written By Redazione on mercoledì 14 gennaio 2015 | 10:07



Short summary in English
AN SCANDINAVIAN ISLAND IN ITALY: PERUGIA

In Perugia has been definitely approved a new separation protocol The most interesting part is in the bottom of pag.3 where, more or less, the text says:

IN ORDER TO HELP THE PRESIDENT TO PROMULGE THE TEMPORARY SENTENCES… IS DESIRABLE THAT MINORS’S PARENTS… INDICATE A PARENTAL PLAN SPECIFYING:

 

A) The places normally frequented by children 


B) The frequented school and educative track detailing the monthly 
 expense


C) The sport and cultural and play activities specifying the monthly cost


D) Actual relatives and friends frequentation specifying the frequency


E) Actual and possible holidays places and activities:

   It’s appropriate that parents, claiming joint custody, foresee in their 
 plans equal or equivalent times to be spent by both the parents , suggested according needs both of children and parents

IS THE FIRST TIME IN TALY THAT IN A OFFICIAL DOCUMENT THE TEXT TALKS ABOUT EQUAL OR EQUIVALENT TIMES.
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UN ISOLA SCANDINAVA IN ITALIA: PERUGIA
 
Il protocollo più eclatante che fa da apripista nel nostro paese in ambito di affidi minorili presso le aule giudiziarie è stato stipulato a Perugia:

fra le seguenti parti
Tribunale di Perugia 
Ordine degli avvocati di Perugia 
Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori 
Forum delle associazioni familiari dell’Umbria 
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 
Camera civile di Perugia 
Avvocati matrimonialisti italiani 

Premettiamo che evidenziamo in colore i punti 7 e 8 che troverete più sotto perchè focali.

IL PROTOCOLLO
PREMESSO CHE
E’ intenzione dei firmatari offrire modalità trasparenti e uniformi di accesso alla giustizia nel delicato ambito del processo in materia di famiglia. E’ pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente
 
PROTOCOLLO DI INTESA
 
I.    E’ opportuno che i difensori delle parti, al fine di assicurare il contradditorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino in ogni fase del procedimento tutti gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati.

Gli atti introduttivi dei giudizi
E’ auspicabile che
 
1. il ricorso per la separazione personale dei coniugi ovvero ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la comparsa di costituzione e risposta contengano tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso e la comparsa dovrebbero, comunque, essere essenziali nel contenuto; sarà, naturalmente, opportuno indicare le cause della separazione o del divorzio, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
 
2. il ricorso e la comparsa contengano nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l’attività lavorativa dei coniugi;
 
3.    le parti alleghino le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l’attuale redditività;
 
4. le parti alleghino, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi;
 
5. le parti depositino rispettivamente entro 15 giorni dall’udienza per parte ricorrente e entro 5 giorni dall’udienza per parte resistente un modulo come da allegato A) dal quale siano desumibili le seguenti informazioni:
a) attività lavorativa dipendente o autonoma ed eventuali benefit aggiuntivi.
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti, percepiti negli ultimi tre anni;
c) eventuali partecipazioni societarie (indicare la ragione sociale della società) e la misura della partecipazione rispetto al capitale sociale;
d)    pensioni a qualsiasi titolo percepite; e)    depositi bancari e/o postali ed eventuali prodotti finanziari; f) elencazione dei beni immobili in proprietà o in comproprietà,
indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni agricoli, aree edificabili), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione. Indicare se sono rimasti nella disponibilità del nucleo familiare, se sono locati, ovvero concessi in comodato, nel primo caso indicare il canone di locazione percepito. Indicare le imposte e tasse che gravano sugli immobili e la misura annua;
g) elencazione dei beni mobili registrati: I) per le autovetture indicare il tipo, l’anno d’acquisto, il canone leasing o la rata del finanziamento e la durata, l’importo dell’assicurazione e del bollo, II) per le imbarcazioni, la tipologia (a vela o a motore), la lunghezza nonché il canone annuo del rimessaggio; III) eguali indicazioni per i velivoli.
h) numero dei collaboratori domestici, con la retribuzione, l’importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;
i) esistenza di mutui o finanziamenti, specificando la causale e la durata, nonché la rata mensile;
j) esistenza di contratti di locazione, anche per case – vacanza, specificando la località (in Italia o all’estero), il canone mensile corrisposto, gli oneri condominiali, l’anno della acquisizione e la durata del contratto;
k) l’iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali indicando l’esborso associativo annuo;
 
6. nel ricorso e nella comparsa sia rappresentata la pendenza di eventuali procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare (allegando i relativi atti)
 
7. Ai fini di aiutare il Presidente ad assumere le decisioni tenendo conto dei criteri di cui all’art. 337 ter C.C. è auspicabile che i genitori di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti indichino altresì nel ricorso o nella comparsa un piano genitoriale che illustri:
a) I luoghi normalmente frequentati dai figli 
b) La scuola frequentata e il percorso educativo proposto specificando la retta mensile e l’ammontare delle spese accessorie. 
c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative, attività di formazione
spirituale) e il costo mensile dell’attività; 
d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti 

8. E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole -
prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori.


Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi
E’ auspicabile che il Presidente
 
9.fissi l’udienza avanti a sè, che generalmente dovrà essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso; l’abbreviazioni dei termini sarà consentita solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi e dovrà essere avanzata mediante un’apposita istanza da depositare separatamente al ricorso;
 
10. assegni al ricorrente un termine di 15 giorni prima dell’udienza per depositare il modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A)
11. assegni al convenuto resistente termine fino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito di memoria difensive e documenti nonché del modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A). Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto l’obbligo di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, può essere retribuito a spese dello Stato

Comparizione del convenuto assistito da difensore

È auspicabile che

12. Il convenuto depositi la propria memoria difensiva con le forme sopra descritte e gli allegati come sopra indicati, compreso il modulo di cui all’allegato a) della presente convenzione nel termine di 5 giorni prima dell’udienza .
13. Quando il convenuto abbia intenzione di costituirsi all’udienza, il difensore dello stesso, appena ricevuto l’incarico, ne dia tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente. Nel caso di costituzione in udienza il Presidente – se richiesto dal ricorrente – procederà a rinviare l’udienza stessa per consentire a quest’ultimo di prendere adeguata cognizione del contenuto delle avverse allegazioni
14. Il Presidente dopo l’audizione dei coniugi e dopo aver esperito il prescritto tentativo di conciliazione: - emetta i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riservi tale adempimento.
- se richiesto dal ricorrente di un termine per replicare, il Presidente assegni termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori 7 giorni al resistente per replicare a sua volta.

Mancata comparizione del convenuto
E’ auspicabile che
15. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l’opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, possa disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.

Svolgimento dell’udienza presidenziale

E’ auspicabile che:
16. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e i coniugi siano d’accordo, si proceda a sentire i coniugi anche senza la presenza dei rispettivi difensori, sia separatamente sia congiuntamente tentandone la conciliazione.
17. Nel caso in cui il Presidente debba adottare provvedimenti riguardanti l’esercizio della genitorialità e ritenga di non escludere l’audizione del minore applichi il protocollo sull’ascolto dei minori.
18. Sempre al fine di emettere i provvedimenti più opportuni nell’interesse della prole il Presidente disponga accertamenti da parte dei Servizi Sociali o si serva dell’ausilio di una CTU, che potrà essere disposta con immediatezza se il caso lo esiga.
19. Nel caso in cui il Presidente differisca l’udienza per favorire intese conciliative, i difensori si comunichino reciprocamente eventuali assenze nelle udienze successive e le comunichino alla cancelleria che ne dia avviso al Presidente.

Ordine di esibizione e richiesta di informazioni
E’ auspicabile che
20. i difensori delle parti – qualora chiedano un ordine di esibizione o una richiesta di informazioni - forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l’esibizione e i maggiori dettagli possibili relativamente all’oggetto della richiesta di informazioni.

Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria
E’ auspicabile che
21. i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall’altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustifichino la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.
22. Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, possa richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni ( desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell’Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.
23. In ogni caso il Giudice possa richiedere alla polizia tributaria nell’ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73. 

Nel ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione o divorzio (ex artt. 337 ter cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)
E’ auspicabile che:
24. il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio e la relativa comparsa di costituzione espongano ove si tratti di figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente sufficienti ovvero affetti da disabilità – in primo luogo - le problematiche relative all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
25. le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente e dal resistente con il medesimo ordine (entrambi dovrebbero, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
26. il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso a sostegno delle proprie domande nel termine di 15 giorni dall’udienza e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo;

27. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Tribunale fissi con decreto l’udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.
28. Il Tribunale, con il medesimo decreto, assegni inoltre al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, il difensore può essere retribuito a spese dello Stato.

Comparizione del convenuto assistito da difensore
E’ auspicabile che
29. Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all’udienza di comparizione avanti il Tribunale, quest’ultimo possa procedere all’audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede. 

30. In seguito al deposito della replica il Tribunale disponga una nuova comparizione delle parti;
31. la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l’esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell’altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
32. il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande oltre all’allegato A) di cui al presente protocollo.

Udienza e procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio
E’ auspicabile che
33. All’udienza    avanti    il    Tribunale    l’audizione    dei    coniugi    avviene congiuntamente. In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l’audizione separata.
34. Il Tribunale esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
35. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori venga effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.
36. Il Tribunale, qualora ravvisi l’opportunità di procedere ad attività istruttoria, possa assegnare in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.
37. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti possano essere ammesse dal Tribunale e, se effettuate in udienza, il Tribunale possa assegnare un termine alle controparti per esaminarli e, se del caso, replicare.
38. Nell’eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l’audizione del minore, tale audizione non debba avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Tribunale di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo per l’audizione del minore (all. B del presente protocollo ).
39. L’audizione di eventuali sommari informatori debba generalmente essere disposta dal Tribunale per udienza successiva a quella di prima comparizione. E’ auspicabile che l’eventuale necessità di procedere all’audizione di sommari informatori, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.
40. All’esito dell’attività istruttoria ed a seguito dell’udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Tribunale, prima di adottare le proprie decisioni finali, possa assegnare alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all’udienza.
41. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Tribunale, a conclusione del procedimento, possa disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale medesimo.

Supporti informatici

42. Si raccomanda che nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio che vengano definiti a conclusioni congiunte, gli avvocati forniscano al Tribunale al momento della precisazione delle conclusioni, il file informatico delle conclusioni.

Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi.
Perugia, 25 novembre 2014

Tribunale di Perugia Ordine degli avvocati di Perugia Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori Forum delle associazioni familiari dell’Umbria Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Camera civile di Perugia Avvocati matrimonialisti italiani

Seguono allegati: Allegato A: Modulo di informazioni utili ai fini della decisione Allegato B: Protocollo in tema di ascolto del minore e di CTU in ambito familiare Allegato C: Esempi di quesito per CTU in ambito familiare
 

Articolo 9: -quando l'informazione può disinformare-

Written By Redazione on giovedì 27 novembre 2014 | 03:27

27 Novembre 2014
UNICEF: Errata Corrige?
E' compito istituzionale dell'UNICEF avere a cura i minori, tutelarli nutrirli accudirli e non ultimo informarli, cosa che accade in tutto il mondo ove l'Unicef riesce ad intervenire. Va riconosciuto l'apporto determinante che i volontari svolgono in tutto il mondo a favore dei bambini. La premessa è doverosa perchè ci vede al fianco di UNICEF nella tutela dei minori, anche se il nostro compito "si riduce" se così si può dire alla loro tutela dal punto di vista genitoriale.
Da qualche tempo sul sito dell'UNICEF compare un simpatico manualetto illustrato e scaricabile in versione .pdf, dedicato ai bambini che pare non venga aggiornato destando qualche perplessità da più parti per un dettaglio che dettaglio non è.

E' accaduto un fatto preoccupante segnalato da varie persone, che abbiamo segnalato pure noi nella giornata di ieri personalmente al Garante dell'Infanzia (ed ex presidente Unicef) Dott.Vincenzo Spadafora, ed all'attuale presidente UNICEF, Dott.Giacomo Guerrera.
L'oggetto della segnalazione è l'opuscolo che andrebbe diffuso nelle scuole, i diritti dei bambini in parole semplici, edito dall’UNICEF. http://www.unicef.it/Allegati/Diritti_dei_bambini_in_parole_semplici.pdf

Nell' opuscolo però avviene una mutazione sostanziale del testo di legge in merito all'Art.9 che sul documento dell'UNICEF, è evidentemente difforme da quello contenuto nel sito del Garante. http://www.garanteinfanzia.org/diritti

Nel terzo capoverso della rilettura in chiave infantile dell’articolo 9 si legge infatti: Inoltre, se i tuoi genitori decidono di vivere separati, dovrai vivere con uno solo di essi ma hai il diritto di poter contattare facilmente l’altro, dando così la certezza al minore che dovrà avere un genitore comunque primario e uno secondario.

Abbiamo dunque segnalato l'incongruenza di questa interpretazione o trascrizione non fedele che risulta di particolare gravità nel momento in cui ben 11 proposte di legge volte a minimizzare lo status di genitore prevalente giacciono in Parlamento. Oltretutto crediamo che il Garante dovrebbe essere a conoscenza della letteratura scientifica internazionale che ha evidenziato come i migliori tassi di salute psichica e fisica siano propri, tra i figli di coppie separate, di quei minori che vivono tempi equipollenti presso le due figure genitoriali e che i migliori parametri di salute psicofisica sono quelli dei minori che vivono con ambedue i genitori in modo equivalente. Ma non solo, Colibrì è un Coordinamento Interassociativo Europeo che riunisce oltre 30 associazioni fra italiane ed estere tutte a favore della Bigenitorialità, e questo "dettaglio disinformativo" non poteva certo lasciarci insensibili.

Oggi abbiamo saputo di non essere stati i primi a segnalare a Unicef questa svista e che altri avevano segnalato la stessa cosa. Bene, crediamo che qualcosa possa scappare a tutti, ma anche che sia doveroso aggiornare prontamente i documenti di carattere sociale e legale come questi e tenere monitorata l'esattezza e la fondatezza di ogni INFORMAZIONE destinata all'Infanzia o ad OPERATORI dell'Infanzia, anche perchè il file scaricabile è ancora lì come prima, nonostante le precedenti segnalazioni, quindi pronto ad essere ancora frainteso. Ci chiediamo quanto materiale cartaceo sia già stato diffuso e se UNICEF abbia provveduto a bloccarne la diffusione, ma anche in che modo vorrà dare comunicazione dell'errata informazione. Aspetto questo non certo secondario in un ottica di correttezza.

Siamo certi che provvederanno a breve nella sostituzione del dettaglio informativo inesatto sul web per sostituirlo con uno corretto. Dettaglio che, per essere prontamente risolutivi abbiamo integrato di tre possibili modifiche testuali debitamente inoltrate all'attenzione dei due Presidenti e che potrete leggere anche Voi:

A) Non devi venire separato dai tuoi genitori a meno che non sia per il tuo bene. Per esempio; i tuoi genitori potrebbero farti del male o non preoccuparsi di te. Inoltre, se i tuoi genitori decidono di vivere separati, forse dovrai vivere con uno solo di essi ma anche in questo caso hai il diritto di poter contattare facilmente l’altro.

B) Non devi venire separato dai tuoi genitori a meno che non sia per il tuo bene. Per esempio; i tuoi genitori potrebbero farti del male o non preoccuparsi di te. Inoltre, se i tuoi genitori decidono di vivere separati e se per ipotesi dovessi abitare con uno solo di essi anche in questo caso hai il diritto di poter contattare facilmente l’altro.

C
) Non devi venire separato dai tuoi genitori a meno che non sia per il tuo bene. Per esempio; i tuoi genitori potrebbero farti del male o non preoccuparsi di te. Inoltre, se i tuoi genitori decidono di vivere separati e se tu dovessi abitare con uno solo di essi anche in questo caso hai il diritto di poter contattare facilmente l’altro.

Noi ci abbiamo messo la nostra buona volontà, visto che abbiamo una mission comune nei confronti della tutela dell'infanzia. Vedremo i tempi di reazione dell'Unicef nell'aggiornare il file scaricabile e attualizzarlo, dopo questa nostra ulteriore segnalazione.

Un ringraziamento particolare va ai nostri lettori colleghi ed amici sempre attenti e accorti nel segnalarci le incongruenze, con la promessa che vi terremo informati.

Roberto Castelli
Responsabile Pubbliche Relazioni & Comunicazione, Vice-Presidente di "Colibrì",
Coordinamento Interassociativo Libere Iniziative per la Bigenitorialità e le Ragioni dell'Infanzia.
http://www.colibri-italia.it/p/chi-siamo.html -  Info@colibri-italia.it  -  r.castelli.posta@libero.it

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Il Registro della Bigenitorialità

Written By Redazione on giovedì 13 novembre 2014 | 15:00


<Essere accanto ai figli è un esercizio di maturità sociale che la politica tutta ha il dovere di sostenere con estrema serietà e massima dedizione>:

PROPONI NEL TUO COMUNE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'
A questo punto sarebbe saggio che ognuno di noi si faccesse promotore presso il proprio Comune nel proporre ai Consiglieri di sua conoscenza questa iniziativa già coronata con successo in altre città. 
(vedi link in fondo)

Nel nostro paese, alcune città da sempre, si sono assunte più volte la responsabilità di produrre cambiamenti istituzionali sul fronte del sociale con benevoli affetti verso la popolazione. In Emilia Romagna è stata per prima Parma, ma annotiamo anche le iniziative di Verona e Muggia, I singoli Consigli Comunali hanno assunto in autonomia la decisione di adottare il REGISTRO della BIGENITORIALITA'.

Un iniziativa questa dei Comuni che va incontro alle sentenze di Affido Condiviso e dispone che i genitori anche se separati, possano ufficialmente registrarsi per assumersi responsabilmente e in modo manifesto, la rispettiva singola responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e non solo. Un iniziativa questa che andrebbe diffusa in tutte le città italiane, con la collaborazione di tutte le forze politiche, perchè essere accanto ai figli è un esercizio di maturità sociale che la politica TUTTA ha il dovere di sostenere con estrema serietà e massima dedizione.
Sotto il documento del Comune di Parma col progetto relativo alla Bigenitorialità in forma testuale.
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PARMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ 

Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità. 
1. E’ istituito presso il Comune di Parma il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità. 
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa. 
3. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione. 

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro 
1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Parma. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l’iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro. 
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli del DUC dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione. 
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Parma da altro Comune, unitamente al figlio minore, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l’iscrizione al registro. 
4. Contestualmente all’iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro 
1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell’iscrizione al registro del figlio minore. 2. L’attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati. 
3. L’attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore. 

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro 
1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo stesso.  
2. E’ compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.  
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.  

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune 
Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza. 

Articolo 7 – Disposizioni finali 
Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, si provvederà all’organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

Il Diritto dei minori fra Scienza e Coscienza

Written By Redazione on sabato 10 maggio 2014 | 02:33

  

Il contesto è quello separativo e legale, il tema è l'affido dei figli.


Chi può realmente essere certo di decidere l'affido di un minore nel suo supremo e reale interesse, senza avere una completa visione del suo reale "benessere"?
La risposta è certa:- NESSUNO.
    
Eccoci intenti a proporre di analizzare  le ricerche e l'esperienza maturata dai paesi che hanno affrontato questi temi assai prima di noi ed integrarla da un punto di vista scientifico, consapevoli di offrire un nuovo e imprescindibile punto di osservazione al magistrato in vista di una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza, con uno sguardo ampio in un contesto aggiornato, attuale ed europeista.
     Un passo indispensabile di arricchimento della conoscenza, ma anche un passo che permette di implementare le nozioni  già acquisite: - Acquisire consapevolezza di cosa accade fisiologicamente, psicologicamente ad un bambino che viene separato dai suoi genitori, dal punto di vista scientifico, certi che per il benessere di tutti i bambini d'europa sia saggio porre attenzione ad un aspetto per nulla trascurabile come questo-   Saranno loro i cittadini ed i futuri genitori di domani, ecco perché questa interpellanza.

> Gettato per la prima volta in Europa un ponte tra due mondi solitamente non comunicanti: la Scienza e il Diritto

Con la storica interrogazione parlamentare E-005595-14 del 24 aprile 2014 (denominata “Affrontare la crisi della famiglia nel nome dei figli”) per la prima volta è stato chiesto all’Unione Europea di affrontare il problema della gestione dei figli di separati secondo criteri di natura innanzitutto scientifica e, in modo consequenziale, solo secondariamente giuridico-formale.
  
L’on. Sonia Alfano, sulla scorta degli studi presentati il 23 ottobre 2013 presso l’Europarlamento di Strasburgo (http://www.colibri-italia.it/2013/10/23-ottobre-strasburgo-reports-european.html)   dal pediatra Vittorio Vezzetti, referente scientifico di Colibri-Europe, ha evidenziato alla Commissione le disparità esistenti nei vari Stati dell’Unione riguardo l’affido dei minori e le gravi conseguenze di questa applicazione non omogenea del Diritto alla salute sulla popolazione infantile europea.
  
Ha quindi chiesto alla Commissione se essa  intenda, in un'ottica di eguale diritto alla salute, eseguire o valutare ricerche già svolte, al fine di definire delle best practices che possano essere di guida agli Stati membri nell'ottica di una maggiore armonizzazione delle procedure

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AVERTISSEMENT :  Question à la Commission du Parlement Européen avec réponse écrite
L'article 117 du règlement : Sonia Alfano (ALDE)

Lire le lien et soutenir vigoureusement !

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WARNING :
   Question to the Commission of the EUROPEAN PARLIAMENT with written answer
See Rule 117 of regulation : Sonia Alfano (ALDE)

Read the link and vigorously support!

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La redazione

Comunicato Stampa

Written By Redazione on venerdì 17 gennaio 2014 | 10:13




de Il decreto "Filiazione"

Entrerà in vigore il prossimo 7 febbraio 2014 e apporterà una serie di passaggi modificativi della disciplina sull’affidamento condiviso del tutto inattesi e, anzi, non dovuti sulla base della legge delega di riforma della filiazione (n. 219 del 2012). il D. Lgs. n. 154 del 28.12.2013 ("modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi")
Doveva essere, secondo quanto stabiliva l’art. 2 della stessa Legge, un intervento di rifinitura e di coordinamento delle varie norme, sparse nel codice civile e in altre leggi, che andavano adeguate alla revisione della normativa in materia di filiazione.

Con sorpresa dell’intero Parlamento, degli operatori del settore, delle associazioni familiari di categoria e dei cittadini, la Commissione incaricata (presieduta dal giurista Cesare Massimo Bianca), ha prodotto una vera e propria “controriforma” dell’affidamento condiviso, modificando una legge dello Stato senza seguire l’imprescindibile iter parlamentare.

Tali profonde modificazioni della normativa, pertanto, sono state apportate attraverso un chiarissimo eccesso di delega che ha sottratto la delicata materia al confronto democratico e che i firmatari di questo documento intendono denunciare apertamente alle Istituzioni e alla Società Civile.
Per tale via, infatti, sono stati “sanati” sette anni di prassi applicative illegittime emerse immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006, prassi del tutto contrastanti con la filosofia di fondo della riforma.

In particolare:
1) è stata sdoganata la figura del genitore cd. collocatario o prevalente, figura non prevista dalla disciplina sull’affidamento condiviso, ma introdotta in modo surretizio e illegittimo dai giudici di merito già all’indomani del 16 marzo 2006. Il Decreto, infatti, aggiunge la previsione della scelta della residenza abituale del minore, fornendo una sanatoria giuridica e giudiziaria ad una prassi che, fino ad oggi, ha rappresentato giusto motivo di lagnanza da parte dei cittadini che ne erano colpiti; eppure molti studi evidenziano che la miglior sistemazione tra tutte le tipologie di famiglie separate è quella senza residenza abituale.Tra essi ricordiamo il rapporto governativo svedese del 2009. A cosa si fa risalire dunque l'interesse del minore?

2) sempre sulla residenza, il Decreto Lgs. prevede che il genitore “collocatario” potrà decidere unilateralmente di trasferirsi altrove, indisturbato, portando con sé la prole, senza necessità del consenso dell’altro genitore, limitandosi a comunicarlo a cose fatte;

3) nel 2006 era stato sancito il carattere perequativo dell’assegno, ma oggi ricompare l’assegno ordinario periodico, con la vanificazione dell’intento stesso del Legislatore che era stato quello di evitare le disparità di trattamento a discapito di uno dei genitori;

4) relativamente all’ascolto del minore, secondo il decreto esso diventa non obbligatorio: il giudice, infatti, potrà considerarlo “superfluo”. In direzione totalmente opposta, la legge n. 219 del 2012 aveva elevato l’ascolto del minore a vero e proprio diritto di questi, delegando il Governo soltanto a regolare le modalità dell’ascolto;

5) la nuova norma prevede l’attribuzione al giudice del potere di disporre l’affidamento familiare del minore, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Peraltro, nella norma novellata non viene nemmeno presa in considerazione la possibilità che dei minori si occupino altri componenti della famiglia;

6) Infine, la perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore non affidatario (nelle situazioni in cui venga disposto l’affidamento esclusivo) consente di escludere dall’esercizio della responsabilità genitoriale uno dei genitori in un numero tutt’altro che residuale di situazioni, essendo sufficiente che ricorra conflittualità – come accade ancora in numerosi tribunali - per non concedere il condiviso.
L’emanazione di questo decreto, alla luce di quanto esposto, rappresenta niente altro che l’occasione per violare la legge delega n. 219 del 2102, espugnando il Parlamento della sua precipua funzione legislativa, e così modificare in peius nella forma e nella sostanza la l. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso. 

Nella “cornice” dettata dalla delega non v’è spazio alcuno per l’abrogazione dei principi che sorreggono e formano la l. 54/2006. Palese pertanto la illegittimità di tale normativa per eccesso di delega, che non potrà non risultare da un pronunciamento della Corte Costituzionale.

Nelle more, le associazioni firmatarie denunciano una operazione di basso profilo istituzionale e giuridico, della quale ai reali estensori (ad oggi celati dietro lo schermo della commissione Bianca) verrà chiesto conto nell’immediato futuro.

Firmano unitamente
Adiantum
Gesef 
Papà Separati Lombardia Onlus


 Ufficio Stampa Colibrì


"Separarsi Senza Spararsi", prima iniziativa editoriale Colibrì

Written By Redazione on martedì 10 dicembre 2013 | 04:09


"Sepaparsi senza Spararsi", è la prima iniziativa editoriale di Colibrì, si tratta di un manuale interattivo prodotto in collaborazione con l'Associazione Papà Separati Liguria,attrezzata alla vandita on line, rivolto a tutti i genitori, papà e mamme e Roberto Castelli.

Nel manuale si trovano le domande più frequenti che si fanno le coppie che si separano, o prossime alla separazione, riteniamo questo, un interessante modo per fare chiarezza ed accedere, leggendo, ad una consulenza legale indispensabile.

E' oramai troppo importante essere informati e consapevoli sulle conseguenze di una separazione o divorzio, troppo importante anche essere consapevoli che in presenza di figli, questo gesto si rifletterà su di loro e sui genitori protagonisti, al punto che riteniamo sia utile saperlo prima, possibilmente!

Si naviga fra le pagine senza perdersi, fra domande e risposte con estrema facilità e ci si può chiarire le idee, leggendo domande e risposte collegate fra loro da un click. Le separazioni fanno parte, nel bene e nel male, del tessuto sociale con incidenze sempre più rilevanti, e crediamo sia utile produrre strumenti di consapevolezza e pubblica utilità. Immaginare di separarsi in presenza di figli richiede un passo "evolutivo" ed Informativo indispensabili.

"Sepaparsi senza Spararsi", significa pagine da leggere e pagine interattive, insomma una lettura certamente non noiosa, anzi, pratica e certamente preziosa arricchita da immagini simboliche.

E' nell'ambito dell'aiuto e della divulgazione che nasce questa iniziativa editoriale, “Separarsi Senza Spararsi” è uno strumento di cultura per tutti e una iniziativa editoriale di “Colibrì”, Un progetto immaginato e voluto dall’Associazione Papà Separati Liguria, visualizzato e prodotto in collaborazione con Roberto Castelli per la consulenza grafica.

Chiunque volesse acquistare il manuale, è on line per la modica cifra di euro 3, e può cliccare qui

Ringraziamo sentitamente: la Dott. Montalbetti, la dott.sa Obinu, la Dott.ssa Rinaldi, la Dott.sa Moretti, la Dott.sa Morasso, la Dott.sa Biondo, il Dott. Robaldo, il Dott. Ventura, il Dott. Pallanca, l'Avv. Del Monte, l'Avv. Destefani, la Dott.sa Sorgini: Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Savona, per i loro interventi e il loro contributo.

Roberto Castelli





Rassegna stampa/video del Convegno: Il costo sociale della crisi familiare"

Written By Redazione on martedì 23 aprile 2013 | 00:07

23 Aprile 2013

Venerdì 19 Aprile, a Roma, hanno dato vita al convegno "Il costo sociale della crisi familiare" alcuni "specialisti", fra di loro profili istituzionali e professionali che hanno presentato e animato l'evento pubblico offrendo un Interessante visione frutto di molteplici sguardi, da più angolazioni, sul tema del costo della crisi". Un fenomeno fatto di numeri, di riflessioni, di statistiche, di conseguenti valutazioni, ma anche di emotività, di risvolti psichici e psicologici spesso sottaciuti o semplicemente sconosciuti ai più.
Nell' esposizione degli aspetti a tratti problematici, trovano spazio anche soluzioni, che nascono dal confronto fra le parti e non solo.

Colibrì si fa promotore di questi convegni, contando sulle singole eccelenze e promuovendo il dialogo, lo scambio, la collaborazione e la futura progettualità, allo scopo di rendere i temi trattati sempre meno drammatici.

Il Dott. Massimo Rosselli del Turco ha introdotto e mediato l'intera mattinata, alla quale sono intervenuti e si sono succeduti l'On. Ludovico Todini, l'Avv. Matteo Santini il Dr. Fabio Nestola, il Pediatra Dr. Vittorio Vezzetti, il neuropsichiatra e docente Prof. Matteo Villanova, L'Avv. Simone Pillon, il Portavoce del Garante dell'Infanzia il Dr. Marco De Santis, Antonio Matricardi e il giudice Dr. Francesco Morcavallo.

Grazie alla tecnologia, in questo preciso momento, offriamo a tutti un avvenimento che risulterà "indelebile", e, seppur connotato in un tempo preciso, sarà sempre fruibile in altri momenti e in altri luoghi grazie alla video registrazione di tutti gli interventi. Contiamo su una vasta condivisione che possa arricchire le singole persone che vorranno partecipare. 

E' anche possibile scaricare le relazioni proiettate con slides relative agli interventi di Fabio Nestola e del Dr.Vittorio Vezzetti. Avrete così modo di integrare ulteriormente gli interventi video.
Ci apriamo a tutti coloro che fossero interessati al tema con vero piacere, consapevoli che la cultura produce cambiamento nella certezza che cambiare si può e certamente si deve.

Roberto Castelli 
Resp. Pubbliche Relazioni del Coordinamento interassociativo Colibrì

I VIDEO DELLA GIORNATA

-Dr. Massimo Rosselli del Turco: http://youtu.be/pEKO-ENqzC8
Introduzione e presentazione progetti

- Dr. FABIO NESTOLA: http://youtu.be/AGU_mkQeo8o
Il Costo Sociale della crisi familiare, numeri.

- Dr. VITTORIO VEZZETTI: http://youtu.be/fgXJOkHzFqE
Presentazione del documento "Minori fuori famiglia" prima analisi statistica delle criticità

- Prof. MATTEO VILLANOVA: http://youtu.be/h7S-wR8qT8jY
Buone prassi educativo pedagogiche nel rischio evolutivo e genitoriale e riduzione della spesa pubblica.

- Dr. MARCO DE AMICIS : http://youtu.be/zHUPyp-OnJE
Il ruolo del Garante dell'Infanzia, e valutazioni sulle attività svolte.

- On. LUDOVICO TODINI: http://youtu.be/QjkSZ-SIjOU
Costi sociale e familiari per gli enti locali.

- Avv. SIMONE PILLON: http://youtu.be/n53SZbUGI9o
L'obbligo di mantenimento della prole a carico di genitori separati o divorziati, tra diritto e quotidianità.

- Avv.MATTEO SANTINI: http://youtu.be/6AMW_S2VDTs
I criteri di quantificazione dell'assegno di mantenimento

- Dr. FRANCESCO MORCAVALLO: http://youtu.be/XKjCxW-2RW0

Famiglie in crisi, evoluzione del concetto di famiglia e di crisi.

- ANTONIO MATRICARDI : http://youtu.be/ta3cfXY-lsU
Chi paga il prezzo della crisi familiare.


LE PRESENTAZIONI IN DIAPOSITIVA

La presentazione del Dr. Vittorio Vezzetti in diapositive è scaricabile al link:
http://www.rc-comunicazione.it/images/gs/MINORI%20FUORI%20FAMIGLIA.pdf

La Presentazione di Fabio Nestola è scaricabile al link:
http://www.rc-comunicazione.it/images/gs/F.Nestola.CostiDellaCrisiFamiliare.pdf


LA RASSEGNA STAMPA, parlano dell'evento:


http://www.dottorsalute.info/2013/04/19/%E2%80%9Cminori-fuori-famiglia%E2%80%9D-prima-analisi-statistica-di-sipps/

http://www.italia-news.it/salute-c13/minori-fuori-famiglia-la-prima-analisi-statistica-di-sipps-80366.html

http://247.libero.it/focus/25341161/90/minori-fuori-famiglia-la-prima-analisi-statistica-di-sipps/

http://www.ais-sanita.it/organizzazione-e-gestione-sanitaria/10114-pediatria-sipps-fa-analisi-statistica-su-minori-fuori-famiglia.html

http://salute.piazzagrande.info/salute/pediatri-sipps-rapporto-minori-fuori-famiglia/2013/04/21

http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/index.asp?content=AKS20130419175924

http://www.salutedomani.com/il_weblog_di_antonio/2013/04/pediatri-sipps-rapporto-minori-fuori-famiglia.html 

http://www.dottorsalute.info/2013/04/19/%E2%80%9Cminori-fuori-famiglia%E2%80%9D-prima-analisi-statistica-di-sipps/

http://www.gruppocrc.net/Il-costo-sociale-della-crisi

http://www.genitorisottratti.it/2013/04/il-costo-sociale-della-crisi-familiare.html

http://www.senzabarcode.it/2013/04/13/il-costo-sociale-della-crisi-familiare-convegno/

http://www.italia-news.it/salute-c13/minori-fuori-famiglia-la-prima-analisi-statistica-di-sipps-80366.html

http://www.youfeed.it/related/3051.3361000-il-costo-sociale-della-crisi-familiare-roma-19-aprile-2013

http://www.freeonline.org/cs/com/roma-importante-convegno-sul-costo-sociale-della-separazione.html

http://www.firenzepost.it/2013/04/21/la-crisi-affossa-i-divorzi-separarsi-un-lusso/

http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-7_4_1-Pieri%3A+%28Noi+con+Matteo+Renzi%29%3A+%93Separarsi+%E8+un+lusso,+la+crisi+dimezza+i+divorzi%94.html?cm_id_details=66840&id_padre=4473

http://www.liquidarea.com/2013/04/minori-fuori-famiglia-prima-analisi-statistica-di-sipps/

Fra amore e denuncia il video della Festa del Papà

Written By Redazione on lunedì 18 marzo 2013 | 04:23


UN VIDEO D'AMORE E DI DENUNCIA SOCIALE

al link:  http://youtu.be/S1PzXf4N49s


Un video d'amore verso i nostri padri in senso assoluto e verso il ruolo che la paternità riveste, ma anche una vera e propria  denuncia di sofferenza sociale imposta da istituzioni stanche e lontane dal sociale, quali i tribunali, nonchè i molti professionisti che campano sul disaccordo genitoriale ma anche i discussi servizi sociali, e ad un atteggiamento comune logoro e conveniente che intravvede in ogni separazione qualcuno che debba "pagare" aprendo uno scenario separativo ove una figura fra i due coniugi papà e mamma, può e deve essere sacrificata, indipendentemente dal fatto che vi sia un diritto dei minori di beneficiare di entrambi i genitori.
Viviamo un epoca caratterizzata da non adeguatezza, da non ascolto, un epoca che sta lasciando il segno sia nel mondo politico con le ultime elezioni, una sorta di auspicabile rivoluzione copernicana che speriamo davvero possa dare nuova vita alla scena socio politica del paese. Notiamo, nella casualità degli avvenimenti anche una evoluzione che si prospetta nel mondo cattolico, con l'elezione di un Papa che offre ad ogni occasione segnali di un atteggiamento semplice ed amichevole, vicino alla gente comune, è proprio questo senso di "VICINANZA" che la gente avverte come il grande assente da decenni in molteplici ambiti dello stato. Quando questo avverrà ad esempio nella magistratura, quando nei tribunali italiani?

Al contrario di Politica e Chiesa, questa percezione di sofferenza sociale imposta, non offre invece spiragli di cambiamento, e mentre osserviamo la rivoluzione in atto, qui non cogliamo ancora nulla che ci parli di un vaccino, una soluzione, una nuova visione, di una crescita agognata delle istituzioni, rimaniamo così stupiti ogni giorno nell'osservare prassi distruttive e format sociali imposti assai lontani dal modo di "sentire" della gente. Eppure noi lo abbiamo notato, il Il ruolo paterno è mutato, la figura femminile altrettanto, grazie ad una diversa propensione, da parte degli uomini, assai più sensibili di un tempo a condividere compiti di cura e accudimento della prole, e certi del loro ruolo genitoriale e familiare.

Il video evidenzia il legame figli-padri, costituito dall' evoluzione di una relazione  che a partire dai primi mesi di vita ha segnato un percorso di crescita e quindi una devozione non solo genetica ma affettiva verso la figura paterna, il video prosegue e ci riporta all'oggi, ove si prospetta un sorta di "complotto genetico istituzionalizzato" mirato invece all'eliminazione della figura paterna, in virtù di consuetudini logore che identificano in un solo genitore, la figura indispensabile per crescere i figli.

Possiamo parlare di IMMATURITA' ISTITUZIONALE che non rende affatto merito all'acuita sensibilità di uomini e donne, nè alla mutazione sociale, riproponendo solo una visione lontana dai bisogni della società. Ammettendo che solo una parte della responsabilità è propria dei cittadini ai quali manca una "cultura separativa", che potrebbe diventare un interessante spunto per tutti coloro che al governo decidono le politiche sociali, ma la domanda sorge spontanea: - E.... la giustizia e le istituzioni sociali, che anzichè cercare di aiutare, unire, salvare, sono troppo spesso orientate ad una vera e propria operazione chirurgica? Si dimenticano che questo ha ripercusioni dirette sulla pelle dei cittadini, e  sorpassando le loro volontà personali, anche quando i padri decidono consapevolmente che l'unica separazione da evitare:- E' SOLO QUELLA DAI SUOI FIGLI-

Permanga dunque il più possibile il senso di -festa- e si festeggi la relazione padri-figli almeno per chi un papà ce l'ha, poichè osserviamo tantissimi papà che in seguito a sentenze assurde sostano in un parcheggio di emarginazione ed i figli non li vedono da mesi o da anni, impediti nella frequentazione e quindi nella creazione di quell'importante legame primario con loro,  e avvenimenti pilotati da prassi noncuranti della posta in gioco, a totale discapito della loro relazione coi figli e del radicamento affettivo ma anche educativo, morale, etico, psicologico, cognitivo, e chi più ne ha più ne metta.
Mentre rivolgiamo a tutti i Papà i nostri auguri, salutiamo Francesco Toesca, al quale va il nostro ringraziamento per averci concesso l'utilizzo della sua intervista, che abbiamo riportato in parte, alla fine del video, come contributo audio ( 2':30") assolutamente in linea col senso della nostra protesta, a testimonianza della sorte di migliaia di bambini, privati per così tanto tempo del loro papà.

Colibrì - Coordinamento interassociativo libere iniziative per la bigenitorialità e le ragioni dell' infanzia

Convegno 5 Febbraio 2013: Il migliore affido dei minori

Written By Redazione on giovedì 7 febbraio 2013 | 00:47


Roma - 5 febbraio 2013 
Alla “Sala ex Hotel Bologna” del Senato della Repubblica sita in via di Santa Chiara a Roma, si è tenuto il Convegno e 2° Tavolo Tecnico “Affrontare la crisi della famiglia nel nome dei figli” organizzato da Colibrì: Coordinamento Interassociativo Libere Iniziative per la Bigenitorialita’ e le Ragioni dell’Infanzia .

Un incontro formativo importante con relatori di notevole spessore che hanno dato autorevolezza alla giornata sia per gli apporti che per l'incisività degli stessi. Il Dr Massimo Rosselli del Turco, rappresentante di Colibrì, ha mediato la giornata, introducendo anche i politici che gia’ in passato hanno dimostrato interesse nei confronti delle problematiche familiari ed hanno contribuito concretamente al miglioramento delle dinamiche derivanti dalle separazioni. Ha inoltre sostenuto che l'intero movimento associativo si è messo alla finestra da tempo ad osservare los cenario politico e sipremierà solamente i partiti che integreranno nei loro programmi le istanze dei genitori separati a tutela dei diritti dei loro figli. Un ponderato monito: -o la politica ci rappresenta o noi smetteremo di sostenere chi fa politica alle prossime elezioni.

La Senatrice Alessandra Gallone, attualmente Capogruppo Fratelli d’Italia, promotrice del DDL 957 e della Legge sull’equiparazione tra tutti i figli (senza distizione tra quelli leggittimi, naturali ed adottati) che ha illustrato quanto il tema bigenitoriale sia un punto cardine fra i suoi impegni e quanto sia stato discusso e bloccato, anche  in conseguenza del termine di questa legislatura, si è poi espressa sostanziando che se la prossima tornata elettorale darà al suo partito le forze ed i riconoscimenti dovuto, continuerà a perorare la causa dei minori e dei loro diritti ad avere due genitori.

il Vicepresidente della Camera dei Deputati Rocco Buttiglione,si è espresso così: Bigenitorialità, occorre creare una cultura che metta al centro i figli anche quando la famiglia si sfascia". Bisogna costruire una cultura della bigenitorialità intorno alle famiglie che si sfasciano. Anche se due genitori si dividono, non smettono di essere mamma e papà, e i figli hanno bisogno di un padre e di una madre. Bisogna aiutare le famiglie a non sfasciarsi, ma quando le famiglie si sfasciano bisogna aiutarle a tutelare l'interesse prioritario dei bambini. Servono leggi chiare, ma serve anche una cultura condivisa con i genitori, la magistratura, gli assistenti sociali, i legali, i parenti e con tutti quanti abbiano intenzione di mettere al centro l'interesse dei bambini. Quello delle famiglie separate con figli è diventata un'emergenza nazionale che a diverso titolo coinvolge milioni di persone. Si creano veri drammi di ogni
genere, fratture che lasciano segni pesanti, nuove forme gravi di povertà. Ci vuole l'impegno di tutti: potrebbe essere utile la costituzione di una commissione di studio che comprenda irappresentanti qualificati di tutte le parti coinvolte per orientare a soluzione il tema delle separazioni consensuali e la migliore e reale applicazione dell'affido condiviso. Resto anche convinto che occorra l'istituzione di un Tribunale per la famiglia, in cui agiscano giudici e personale specializzati in questa tematica che è la più delicata in assoluto"


E' intervenuto il Dr. Marco De Amicis in rappresentanza del Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza (Dr. Vincenzo Spadafora), che oltre ad evidenziare le modeste disponibilita’ dei mezzi del Garante ed illustrare il campo d’azione della sua agenzia, e precisando che la possibilità di intervento del garante non ha purtroppo carattere impositivo, ha poi parlato del lavoro svolto nei casi della P&G (Procter and Gamble) volto ad enfatizzare l'importanza della relazione coi figli e del caso del bambino di Cittadella.

Il Prof. Matteo Villanova docente di neuropsichiatria infantile nonche’ Presidente dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Eta’ Evolutiva (OLTREEE) ha voluto evidenziare, tra le altre cose, come un bambino privato di una figura genitoriale ha notevoli possibilita’ in futuro di divenire un adulto con problematiche psicologiche di diverso genere. Mentre per contro, non v'è alcuna relazione fra un adulto affetto da patologie e la sua capacità genitoriale, infatti le capacità genitoriali, non sono necessariamente legate alla presenza di patologie ma bensi ad un istinto e capacità concreta di svolgere un ruolo, spesso assai in discussione persino nelle famiglie unite.

Il Dott. Vittorio Vezzetti, noto pediatra e ricercatore di fama internazionale, ha presentato il primo articolo medico-scientifico italiano riguardante “L’interesse del minore nelle differenti strutture familiari”.
La relazione medico scentifica rappresentava il cuore del convegno:( http://www.colibri-italia.it/2012/10/affido-condiviso-linteresse-del-minore.html ) Un esposizione quella introdotta del pediatra, con l'ausilio di slides, che ha evidenzia quanto la storia del nostro paese sia sempre in ritardo e accolga a fatica quelle novità e quegli apporti medico scientifici che faciliterebbero e anticiperebbero la comprensione di alcune prassi rivolte al sociale. L'indicazione principale è quella che sarebbe saggio sfruttare a pieno l'esperienza dei paesi che da decenni prima di noi hanno maturato consapevolezza e cultura in ambito bigenitoriale con indagini mirate e sostanziali (assenti nel nostro paese), aspetti che si rivelano di enorme sostegno per paesi inesperti come il nostro in cui la cultura della separazione con figli è acerba se non addirittura "resistente alla crescita". Molto coinvolgente e’ stato anche un passaggio tratto dal suo libro “Nel nome dei figli”. Libro che ha venduto oltre diecimila copie e che spiega in modo romanzato, ma nel dettaglio, tutte le fasi drammatiche di chi si trova coinvolto in una separazione e le dinamiche, a volte “incomprensibili”, di quanto accade nei nostri Tribunali. (E' possibile seguire in video buona parte del suo intervento ai link Parte1: http://youtu.be/auN831vWVIE, Parte2: http://youtu.be/YCpgyDfSooA, Parte 3: http://youtu.be/9SiDSmI-khA )


Decise sono state anche le prese di posizione del Giudice Dr. Francesco Morcavallo del Tribunale dei Minorenni di Bologna che, avallando quanto fino a quel momento sostenuto, ha mostrato la sua indignazione nei confronti dei superficiali provvedimenti di molti giudici che nei fatti molto spesso smembrano le famiglie senza una reale motivazione bensì sulla base di un falso presupposto che rappresenta la vero idiosincrasia del sistema. Prassi che non sono rispettose del diritto della persona e con invenzioni o destinate a produrre effetti deleteri da qualsiasi parte li si guardi, sintomi di una alterazione radicata che arreca disagio imponendolo. E' possibile seguire in video l'esposizione del Dr. Morcavallo  in due parti ai link: http://youtu.be/jvYiqErUHp0  e   http://youtu.be/LIkQFli7TiE

"La colpa degli avvocati" ha evidenziato il Rappresentante istituzionale dell’Avvocatura Italiana Avv. Marcello Adriano Mazzola per indicare l’atteggiamento che molti professionisti, continuano a tenere nei confronti della moralita’ operativa della loro professione. Ma anche dell'ipocrisia delle varie istituzioni che con l'espressione -Diritto del minore- operano ammantandosi di una missione che troppo spesso con la reale tutela del minore ha poco a che fare, ha anche riscontrato come la legge sull'affido condivisio sia stata annullata vanificata nella fase di applicazione da parte dei giudici, sin dal 2006. Il video dell'Avv. marcello Adriano Mazzola è visibile qui: http://youtu.be/CmpZS5RRquI
 
A tale proposito, in linea con quanto perseguito negli ultimi anni, l’Avv. Carlo Ioppoli, Presidente dell’Associazione Avvocati Familiaristi Italiani (ANFI), ha voluto ancora una volta sottolineare il lavoro svolto dai professionisti dell’associazione che lui rappresenta, la quale propone a tutti gli operatori del settore “il raggiungimento di una nuova consapevolezza delle proprie responsabilita’, in materia di minori e famiglia, e quindi di una professionalita’ responsabile” ed ha evidenziato la necessita’ di un approccio interdisciplinare ai problemi della Famiglia con l'apporto della mediazione familiare.

Infine, sono intervenuti anche il Presidente dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali Dr.ssa Edda Samory ed il Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi Dr. Paolo Barcucci il quale precisa quanto mai sia importante rendere cosapevoli culturalmente le persone che il ruolo genitoriale non è da confondersi col ruolo coniugale, ovvero come coniugi si seguono certi percorsi volti alla separazione, mentre come genitori, se ci stanno a cuore i figli, non si termina affatto di svolgere un ruolo importantissimo che la separazione non può e non deve toccare in alcun modo, con buona pace di entrambi i genitori. Tutti i presenti hanno sottolineato le difficolta’ che in genere si incontrano nel regolamentare le specializzazioni delle varie categorie, dovendo i professionisti trattare argomentazioni tra le piu’ disparate, ed hanno concordato che sia auspicabile in futuro una creazione di campi di interesse specifici cosicche’ si possano formare dei professionisti specializzati nei vari settori, in particolare nel trattazione del diritto di famiglia.

Tra gli interventi pomeridiani la Sig.ra Maria Bisegna presidentessa dell'associazione nonne e nonni e la Dr.ssa Vincenza Palmieri hanno parlato dei temi legati ai nonni, questi protagonisti dimenticati troppo spesso, e dei continui abusi nei confronti dei diritti negati ai minori.

In conclusione, anche se non e’ ancora evidente nelle aule di molti Tribunali italiani che continuano a conformarsi alle passate prassi ormai obsolete e fuori norma, e nonostante i mezzi di informazione eclissino sulle reali dimensioni e la delicatezza di queste problematiche, nonostante ancora evidentemente molto c’e’ da fare, abbiamo avuto la sensazione che, anche grazie a questi eventi, finalmente qualcosa stia cambiando soprattutto nella presa di coscienza di molti professionisti che sempre piu’ cercano di fare della loro professione uno strumento sociale per aiutare il prossimo e non solo un modo per arricchirsi.

Un pubblico decisamente superiore alle aspettative, si sono registrati in mattinata oltre 110 accessi e  nonostante i lavori del mattino si siano chiusi alle ore 14, con un ora di ritardo, anche il pomeriggio ha registrato molta attenzione. Un pomeriggio animato che prometteva il dibattito conclusosi verso le ore 17.

Un pubblico attento, composto da giornalisti e cittadini, fra cui i rappresentanti del coordinamento Bigenitorialità  di Assotutela e di molte associazioni e rappresentanze istituzionali, dalle pari opportunità ad operatori sociali del territorio, psicologi, mediatori familiari,  hanno mostrato soddisfazione per il livello degli interventi e la qualità innovativa dei dati contenuti.

Ci auguriamo che lo spirito di condivisione che ha caratterizzato la giornata sia a beneficio della nostra missione di up-grade sociale e che la cultura bigenitoriale, possa divenire elemento di comunicazione nelle scuole ove si insegna educazione civica e si preparano le basi per i giovani cittadini di oggi e adulti di domani. Aprire le porte ad una cultura del rispetto è indispensabile per formare una società sana e consapevole, e questa è la nostra prossima missione. Sta alle istituzioni recepire questo messaggio che sorge spontaneo in milioni di cittadini che hanno capito quanto la cultura sociale, possa crescere se sollecitata e indirizzata verso valori di rispetto e amore dei propri figli. Una società che pensa ai figli è una società che pensa al futuro impegnandosi fin dal presente. Cambiare si può, cambiare si deve.

Roberto Castelli
Responsabile Pubbliche Relazioni e Comunicazione di Colibrì