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Affido Materialmente Condiviso in Europa: Reason why

Written By Redazione on mercoledì 4 marzo 2015 | 03:52




Affido Materialmente Condiviso
Prendiamo spunto da questa relazione del Dott.Vittorio Vezzetti su TG2 Insieme di ieri 3 Marzo 2015, per fare il punto e condividerlo con i lettori interessati all'argomento, la trasmissione è visibile cliccando qui:

L'esposizione del Dott. Vittorio Vezzetti, raccoglie ciò che viene indicata come la raccolta informativa di evidenze a livello mondiale sull'Affido materialmente Condiviso. Le valutazioni di tipo psicologico e medico che vengono evidenziate da alcuni scienziate e medici specializzati in età evolutiva e analisi comportamentale dell'infanzia rappresentano il cuore dell'analisi ed il punto di vista da cui si possono guardare alcuni eventi con occhio professionale ma soprattutto clinico.
   
Nello specifico
il problema dei figli di genitori separati rappresenta un'emergenza in costante crescita non solo, come si pensa, sotto il profilo sociale e giuridico ma anche – per quel che qui interessa – sotto il profilo medico-sanitario. La rottura del nucleo genitoriale porta in quasi tutto il mondo occidentale alla frequente perdita della figura e del ruolo di un genitore con conseguenti danni da “parental loss” e “childhood adversity”.
I danni sono chiari, sia da un punto di vista medico scientifico che appunto socio-sanitario.
Ricordiamo i danni bioumorali, ormonali e persino cromosomici derivanti dalla parental loss e dalla childhood adversity. Alcune ricerche su vasta scala hanno evidenziato seri danni alla salute di minori figli di coppie separate che dopo il divorzio si sono trovati a vivere una situazione di monogenitorialità, con riflessi legati all'uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul distress mentale. insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica.

Da Norimberga un autorevole contributo
E’ di recente pubblicazione il testo "Wechselmodell" nel quale la professoressa dell'università di Norimberga Hildegunde Sunderhauf ha selezionato gli unici 50 studi sulle modalità di affido dei minori, pubblicati tra il 1977 e il 2014, su riviste internazionali scientificamente riconosciute. Nella sua metanalisi l'autrice ha analizzato in modo rigoroso le conclusioni dei singoli studi e le loro interazioni, traendone una valutazione complessiva, le cui considerazioni finali appaiono inequivocabili: 2 studi (4 per cento) hanno dato risultati negativi rispetto all'affido materialmente condiviso; in 11 studi sono stati segnalati effetti negativi neutralizzati da altri effetti positivi; mentre 37 degli articoli presi in considerazione (74 per cento), hanno prodotto inequivocabili risultati positivi per l'affido materialmente condiviso;
sulla rivista dell'Associazione degli psicologi americani (APA) è stato inoltre pubblicato recentemente un articolo scientifico che contiene una revisione metanalitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema dell'affido condiviso di bambini sotto i 4 anni. L'articolo (che ha ricevuto l’endorsement di 110 studiosi internazionali) conclude testualmente: «In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli tra le due case in modo il più uguale possibile. Il pernottamento dei bambini nella casa del papà non crea problemi, ma favorisce nei bambini la consapevolezza che l'accudimento è compito di entrambi i genitori e non di uno solo di loro. (Warshak, 2014)».
 
Cosa succede altrove
Il vantaggio che parte dell' Europa e degli USA mostra nei confronti dell'Italia è riconducibile ad un sostanziale confronto anticipato verso leggi e fenomeni sociali manifestatisi prima rispetto a noi sia in ordine di tempo che di conseguente organizzazione. Mentre il nostro paese mostra una lentezza verso i temi che riguardano la società ed il costume certamente preoccupante. 
L'attenzionalità verso i fenomeni sociali legati a separazioni e divorzi è parte della storia dei paesi europei e americani che per primi si sono adoperati per creare premesse di benessere, attraverso leggi e modificazioni delle stesse, ma anche attraverso attente valutazioni centrate su di un parametro essenziale per definire il benessere della popolazione: la valutazione medico scientifica.
Aspetto quello dell'osservazione scientifica avulso da concetti ideologici ed inquadrabile nell'area del pragmatismo più assoluto. A problema oppongo soluzione.
Solamente l'osservazione scientifica, infatti, comprova sostanzialmente l'efficacia di leggi ed intuizioni comuni, in sostanza se la prevenzione ha da sempre mostrato quanto un fenomeno negativo possa essere letto, contenuto e limitato è altrettanto merito di una seria attività valutativa la misurazione della reale efficacia degli effetti prodotti degli accorgimenti istituzionali adottati da un paese.

Nella pratica
Non possiamo dunque prescindere dal compiere il passo numero uno, la valutazione medico scientifica dopodichè la prevenzione è seconda nell' analisi valutativa e a seguire si adottano gli strumenti frutto di queste riflessioni.

Alcune strategie preventive
Così ecco che l'uso delle cinture di sicurezza nelle auto ha ridotto drasticamente danni e decessi, lo stesso dicasi per l'uso del casco destinato ai motociclisti. Davanti ad un fenomeno drammatico diviene strategico adeguare strumenti e misure, apporre correttivi che impediscano l'allargarsi del fenomeno al fine di ridurlo o annullarlo. In questo senso si muove anche la medicina nella direzione dello sconfiggere la malattia e debellarne le cause scatenanti, anche il vaccino antivaioloso, inventato da Jenner, nacque dall’osservazione che chi faceva il vaiolo benigno delle mucche non conseguiva quello mortale degli uomini.

Questa è anche la premessa ed il taglio dell'interrogazione parlamentare che intendiamo sottoporre al Ministero della Salute affinchè ci si adegui a standard europei e non solo e ci si incammini verso soluzioni condivise e condivisibili, volte ad accelerare la corsa del nostro paese per fargli raggiungere quelli che prima di lui hanno spianato la strada, che distano ancora tanto ma non per questo sono irraggiungibili.
Pur consapevoli cheanche la velocità di reazione sarà il segnale di una volontà di adeguamento, non possiamo che sperare che l'uragano Renzi sappia cogliere questa opportunità.


Comunicato Stampa

Written By Redazione on venerdì 17 gennaio 2014 | 10:13




de Il decreto "Filiazione"

Entrerà in vigore il prossimo 7 febbraio 2014 e apporterà una serie di passaggi modificativi della disciplina sull’affidamento condiviso del tutto inattesi e, anzi, non dovuti sulla base della legge delega di riforma della filiazione (n. 219 del 2012). il D. Lgs. n. 154 del 28.12.2013 ("modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi")
Doveva essere, secondo quanto stabiliva l’art. 2 della stessa Legge, un intervento di rifinitura e di coordinamento delle varie norme, sparse nel codice civile e in altre leggi, che andavano adeguate alla revisione della normativa in materia di filiazione.

Con sorpresa dell’intero Parlamento, degli operatori del settore, delle associazioni familiari di categoria e dei cittadini, la Commissione incaricata (presieduta dal giurista Cesare Massimo Bianca), ha prodotto una vera e propria “controriforma” dell’affidamento condiviso, modificando una legge dello Stato senza seguire l’imprescindibile iter parlamentare.

Tali profonde modificazioni della normativa, pertanto, sono state apportate attraverso un chiarissimo eccesso di delega che ha sottratto la delicata materia al confronto democratico e che i firmatari di questo documento intendono denunciare apertamente alle Istituzioni e alla Società Civile.
Per tale via, infatti, sono stati “sanati” sette anni di prassi applicative illegittime emerse immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge n. 54/2006, prassi del tutto contrastanti con la filosofia di fondo della riforma.

In particolare:
1) è stata sdoganata la figura del genitore cd. collocatario o prevalente, figura non prevista dalla disciplina sull’affidamento condiviso, ma introdotta in modo surretizio e illegittimo dai giudici di merito già all’indomani del 16 marzo 2006. Il Decreto, infatti, aggiunge la previsione della scelta della residenza abituale del minore, fornendo una sanatoria giuridica e giudiziaria ad una prassi che, fino ad oggi, ha rappresentato giusto motivo di lagnanza da parte dei cittadini che ne erano colpiti; eppure molti studi evidenziano che la miglior sistemazione tra tutte le tipologie di famiglie separate è quella senza residenza abituale.Tra essi ricordiamo il rapporto governativo svedese del 2009. A cosa si fa risalire dunque l'interesse del minore?

2) sempre sulla residenza, il Decreto Lgs. prevede che il genitore “collocatario” potrà decidere unilateralmente di trasferirsi altrove, indisturbato, portando con sé la prole, senza necessità del consenso dell’altro genitore, limitandosi a comunicarlo a cose fatte;

3) nel 2006 era stato sancito il carattere perequativo dell’assegno, ma oggi ricompare l’assegno ordinario periodico, con la vanificazione dell’intento stesso del Legislatore che era stato quello di evitare le disparità di trattamento a discapito di uno dei genitori;

4) relativamente all’ascolto del minore, secondo il decreto esso diventa non obbligatorio: il giudice, infatti, potrà considerarlo “superfluo”. In direzione totalmente opposta, la legge n. 219 del 2012 aveva elevato l’ascolto del minore a vero e proprio diritto di questi, delegando il Governo soltanto a regolare le modalità dell’ascolto;

5) la nuova norma prevede l’attribuzione al giudice del potere di disporre l’affidamento familiare del minore, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Peraltro, nella norma novellata non viene nemmeno presa in considerazione la possibilità che dei minori si occupino altri componenti della famiglia;

6) Infine, la perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore non affidatario (nelle situazioni in cui venga disposto l’affidamento esclusivo) consente di escludere dall’esercizio della responsabilità genitoriale uno dei genitori in un numero tutt’altro che residuale di situazioni, essendo sufficiente che ricorra conflittualità – come accade ancora in numerosi tribunali - per non concedere il condiviso.
L’emanazione di questo decreto, alla luce di quanto esposto, rappresenta niente altro che l’occasione per violare la legge delega n. 219 del 2102, espugnando il Parlamento della sua precipua funzione legislativa, e così modificare in peius nella forma e nella sostanza la l. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso. 

Nella “cornice” dettata dalla delega non v’è spazio alcuno per l’abrogazione dei principi che sorreggono e formano la l. 54/2006. Palese pertanto la illegittimità di tale normativa per eccesso di delega, che non potrà non risultare da un pronunciamento della Corte Costituzionale.

Nelle more, le associazioni firmatarie denunciano una operazione di basso profilo istituzionale e giuridico, della quale ai reali estensori (ad oggi celati dietro lo schermo della commissione Bianca) verrà chiesto conto nell’immediato futuro.

Firmano unitamente
Adiantum
Gesef 
Papà Separati Lombardia Onlus


 Ufficio Stampa Colibrì