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Soluzioni per una Giustizia che non brilla, riflessioni post convegno

Written By Redazione on venerdì 4 novembre 2016 | 01:17

Riflessioni
28 Ottobre , Bologna - Convegno “Affido Condiviso: nuove acquisizioni”
Famiglia post separativa, il Consiglio di Europa ci chiede uno sforzo evolutivo.
Organizzato da Colibrì e dall'Osservatorio Nazionale su diritto di famiglia Sez. Bologna, col patrocinio dell'Ordine Assistenti Sociali


a fondo pagina: Video dell'evento e interviste. Presentazioni dei relatori e "protocolli" scaricabili

Riassunto sintetico:
E’ evidente che la Legge sull’Affido Condiviso, così gestita nelle aule dei tribunali italiani, ha le ore contate e dimostra tutte le criticità di un decennio di un’applicazione disomogenea e spesso fuorviante del dettato di legge, con conseguenze spesso tragiche su genitori, figli, nonni.
La società civile manifesta da lungo tempo un disagio crescente e insostenibile, senza riscontri significativi da parte delle istituzioni e dopo aver depositato numerosi disegni di legge per la riforma della legge 54/2006. 

I Fatti:
La società, consapevole che l’unica separazione da evitare è…dai figli, con una legge che di condiviso ha solo il nome raccoglie le proprie briciole dopo il terremoto della separazione e si lecca ferite che non possono rimarginarsi, cercando soluzioni a tutela della condizione di tutti i genitori  più rispettose, efficaci e paritarie con riflessi positivi sulla vita dei loro figli.
La società cercando un futuro sostenibile incrocia lo sguardo del CdE/CoE *, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, e trova consigli indicati punto per punto**
Riscontrabili anche le conseguenze sulla salute e la diffusione del problema rendono la disapplicazione dell'affido condiviso a tutti gli effetti una questione di salute pubblica, vedi questo recentissimo articolo: http://www.bbc.com/news/uk-wales-37787959?ocid=socialflow_twitter&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews&ns_source=twitter%3FSThisFB
Agire per produrre benessere diventa un ulteriore dovere da parte di chiunque abbia possibilità decisionale, lungimiranza e sensibilità .

 

Il Convegno:
Sono stati messi sul tavolo le criticità e i ravvedimenti da adottare per arrivare a soluzioni più in linea col benessere della famiglia separata, l’evento si è svolto all’insegna della comprensione di quei meccanismi che influenzano negativamente l’applicazione della legge sull’affido condiviso, partendo da consigli che provengono dai paesi oltre cortina, paesi che hanno visto franare l’affido legalmente condiviso anni prima di noi ed hanno saputo trovare soluzioni. Viviamo in un paese lento e dormiente che della salute sociale dei figli dei separati e dei loro genitori non ha cura né interesse. La modalità con cui l’affido condiviso viene applicato ha generato senza ombra di dubbio in tutta Italia un profondo disagio che nessuno cancellerà mai. Troppe sentenze non trovano riscontro nel dettato di legge e non rispettano la centralità del minore rispetto ai suoi genitori. Sentenze irrispettose dello spirito progressista di una legge che vede nell’equilibrio affettivo il naturale antidoto al disagio dei figli in seguito alle separazioni.
Ci basti pensare che “separazioni e divorzi” in Italia superano abbondantemente il 50% dei matrimoni celebrati (ISTAT 2015), 189 mila matrimoni e 90 mila separazioni (dati riscontrabili), calano le nascite del 6% in costanza di matrimonio, aumentano fra le coppie (dato non riscontrabile che incrementa la percentuale di separazioni) di fatto con il 20% di figli di immigrati. Offrendo uno specchio della società chiaro.
L’italia è fra i paesi che maggiormente rappresenta una volontà ostacolante a rivedere ed aggiornare la legge sull’affido condiviso così snaturata nei tribunali di stato. Giacciono inascoltati in parlamento poco meno di una decina di proposte di modifica di tale legge. S’impone uno sguardo più ampio sulle giurisdizioni europee per afferrare che in passato chi ha adottato l’affido condiviso ha fallito ed ha successivamente adottato forme riviste e corrette in vari step, mentre da noi tutto tace.


Suggerimenti migliorativi:
E’ una ventata di ossigeno e rappresenterebbe (condizionale d’obbligo) un passo arricchente accogliere i consigli del CoE ** indirizzati alla politica che guida il paese, agli operatori della giustizia e sociali, agli avvocati, ai mediatori familiari, e ai genitori stessi. Una ventata utile ad avviare un salubre processo di rinnovamento della società nel rispetto delle persone, questa la sintesi del messaggio
di Madame Hetto Gaasch, deputata presso il COE vera artefice della risoluzione 2079 del Consiglio d'Europa in favore dello Shared Parenting***, le cui motivazioni ha dettagliatamente illustrato: la volontà di eliminare le palesi discriminazioni di genere nel campo della genitorialità, il desiderio di armonizzare prassi ingiustificatamente diversissime tra loro privilegiando quelle dei Paesi più evoluti, l'ambizione di favorire l'esercizio della genitorialità secondo canoni che la ricerca moderna ci indica come i più idonei a un corretto e sano sviluppo dei minori nel loro rispetto psichico e fisico. Aggungiamo a tal proposito una lettura scientifica dala nuova frontiera della conoscenza dei dati acquisiti relativi alle conseguenze insospettabili sulla salute dei bambini e adolescenti, derivanti dalla separazione DAI propri genitori che li ritraggono come soggetti esposti maggiormente a malattie infiammatorie croniche, metaboliche, tumori, anche a distanza di decenni.

La Giustizia italiana:
L’interpretazione della Giustizia italiana dell’Affido Condiviso rappresenta una distorsione nei fatti. A puntare il dito c’è anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo con il Tribunale di Strasburgo che ad intervalli regolari, come indica la cronaca, ammonisce la nostra giustizia per perseveranza disapplicativa di questa legge, aspetto questo che fertilizza un terreno di cultura favorevole alla produzione di effetti tumorali come l’Alienazione genitoriale. Un parallelo plausibile lo ritroviamo nel devastante fenomeno della “Mucca pazza” derivante dalla nutrizione forzata e impropria di animali vegetariani con fibre animali.
L’Alienazione genitoriale ha effetti altrettanto devastanti sui figli e sul genitore alienato, frutto di un assist offerto da una disequilibrata applicazione nel tribunali italiani dell’affido condiviso che introduce un invenzione, la figura del genitore prevalente e crea spesso i presupposti per la perdita nei fatti dell’altro genitore, di solito il padre.

I genitori separati italiani:
Sognano buone prassi, si augurano un ravvedimento della Politica e della Giustizia ed una sensibilità maggiore di tutte le istituzioni e organismi di stato che si occupano di “famiglie separate”. Immaginano un sistema orientato a ridurre il disagio in generale e specialmente laddove i genitori stessi si assumono la responsabilità del futuro dei loro figli rendendosi autori di piani genitoriali .
Immaginano anche una Giustizia che non confonda più la separazione fra adulti con la separazione dai figli. E sognano una visione della famiglia separata, da parte della giustizia che preveda e faccia rispettare pari doveri e pari diritti fra padri e madri con un posizionamento più equilibrato dei figli fra i loro genitori, come primo punto di partenza per depotenziare i conflitti familiari.
Attendono anche i “Patti Prematrimoniali” utili a definire preventivamente accordi saggi e utili in un possibile incerto futuro. Si aspettano anche maggior rispetto dell’intero ex nucleo famiglia, dove sia concesso a genitori e figli una vita significativa anche dopo la separazione di mamma e papà. Immaginano una giustizia meno invasiva, più rispettosa degli affetti dei rami genitoriali materni e paterni, sognano tempi brevi e accordi utili come “il protocollo di Perugia” (vedi in fondo) che definiscano fra padri e madri dei  patti genitoriali sui quali prendersi impegni per l'accudimento educativo e la crescita dei propri figli.


*Il Consiglio d'Europa (CdE o CoE in inglese) è un'organizzazione internazionale (al pari di NATO, ONU, Unione Europea), il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri, ben di più dei soli Paesi Europei, alcuni dei quali provenienti dalla parcellizzazione della vecchia Russia.
La sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa. Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.
I principali organi del Consiglio d'Europa sono: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Congresso dei poteri locali e regionali.Il Consiglio d'Europa è estraneo all'Unione europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione europea o il Consiglio europeo.
Il 17 ottobre 1989 al CdE / CoE è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Gli stati membri sono 47, di cui 28 fanno parte dell'Unione europea: i paesi che diedero vita inizialmente al Consiglio d'Europa sono 10, mentre altri 37 stati hanno aderito successivamente. Gli stati geograficamente europei che non fanno parte del Consiglio d'Europa sono soltanto due: la Santa Sede (che, comunque, per volontà propria partecipa alle attività dell'Ente con lo status di osservatore e la Bielorussia (a cui è stato negato l'ingresso per mancanza di democrazia). Cinque Stati del Consiglio non fanno parte dell'Europa geografica: Georgia, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Turchia.

** Il Consiglio di Europa ha deliberato i seguenti punti e invita gli operatori sociali, legali, politici del nostro paese di adottarli quanto prima:
1 L'Assemblea Parlamentare ha costantemente promosso l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro e nella sfera privata. Importanti miglioramenti in questo campo, mentre ancora non è sufficiente, si possono osservare nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d' Europa. Nelle famiglie, l'uguaglianza tra i genitori deve essere garantita e promossa dal momento in cui nasce un bambino.
Il coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione dei loro figli è benefico e determinante per il suo sviluppo. Il ruolo dei padri nei confronti dei loro figli, tra cui bambini molto piccoli, deve essere meglio riconosciuto e adeguatamente valorizzato.
2 responsabilità genitoriale condivisa implica che i genitori hanno diritti certi, insieme a doveri e responsabilità nei confronti dei loro figli. Il fatto è, però, che i padri sono a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi che possono causare loro di essere privati ​​di relazioni durature con i loro figli. Nella risoluzione n.1921 (2013) "La parità di genere, la conciliazione tra vita personale e lavoro e di responsabilità condivisa", l'Assemblea ha invitato le autorità degli Stati membri di rispettare il diritto dei padri di godere di responsabilità condivisa, garantendo che il diritto di famiglia prevede, caso di separazione o divorzio, la possibilità di affidamento congiunto dei figli, nel loro interesse, sulla base di comune accordo tra i genitori.
3 L'Assemblea desidera sottolineare che il rispetto della vita familiare è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n ° 5) e di numerosi strumenti giuridici internazionali. Per un genitore e figlio, la capacità di stare insieme è una parte essenziale della vita familiare. La separazione genitore-figlio ha effetti irrimediabili sulla loro relazione. Tale separazione deve essere ordinata solo da un giudice e solo in circostanze eccezionali comportanti gravi rischi per l'interesse del bambino.
4 Inoltre, l'Assemblea crede fermamente che lo sviluppo di responsabilità genitoriale condivisa aiuta a superare gli stereotipi di genere sui ruoli delle donne e degli uomini all'interno della famiglia e non è che un riflesso dei cambiamenti sociologici che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi cinquant'anni, in termini di come la sfera privata e familiare è organizzata.
5 Alla luce di queste considerazioni, l'Assemblea invita gli Stati membri a:
5.1 Ratificare, (se non l'hanno ancora fatto), la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori (STE n ° 160) e la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (STE n ° 192);
5.2 Ratificare, (se non l'hanno ancora fatto), la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e per implementare correttamente, assicurando che le autorità responsabili di far rispettare e cooperare, rispondendo prontamente;
5.3 Garantire che i genitori abbiano gli stessi diritti nei confronti dei loro figli nelle legislazioni e prassi amministrative, garantendo ciascun genitore il diritto di essere informati e di avere voce in capitolo nelle decisioni importanti che riguardano la vita del loro bambino e lo sviluppo, nel migliore interesse del bambino;
5.4 togliere dalle leggi le differenza basate sullo stato coniugale tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino;
5.5 di introdurre negli ordinamenti il principio di residenza condivisa a seguito di una separazione, limitare eventuali deroghe per i casi di abusi sui minori o negligenza, o di violenza domestica, con la quantità di tempo in cui il bambino vive con ciascun genitore di essere regolata in base alle esigenze e gli interessi del bambino;
5.6 rispettare il diritto dei bambini a essere ascoltato in tutte le questioni che li riguardano quando si ritiene abbiano una conoscenza sufficiente delle materie in questione;
5.7 Prendere accordi di soggiorno in comune in considerazione dello svolgimento delle attività sociali;
5.8 Prendere tutte le misure necessarie per garantire che le decisioni in materia di residenza dei bambini e ai diritti di accesso sono pienamente applicate, anche in seguito alle denunce relative alla mancata consegna di un bambino all’altro genitore;
5.9 Incoraggiare e, se del caso, sviluppare la mediazione nell'ambito dei procedimenti giudiziari nei casi di familiari che coinvolgono i bambini, in particolare istituendo una sessione di informazioni obbligatorie, al fine di rendere i genitori consapevoli del fatto che la residenza condivisa potrebbe essere un'opzione appropriata nel miglior interesse del bambino, e di lavorare verso una tale soluzione assicurando che i mediatori ricevano una formazione appropriata, incoraggiando cooperazione multidisciplinare basata sul "modello Cochem";
5.10 Che i professionisti che vengono a contatto con i bambini nel corso dei procedimenti giudiziari nei casi di famiglia ricevano una formazione interdisciplinare necessaria sui diritti e sulle esigenze dei bambini di diverse fasce di età specifici, nonché sulle procedure che si adattano, in conformità con le linee guida sulla giustizia a misura di bambino del Consiglio d'Europa;
5.11 Incoraggiare i "piani genitoriali" che consentono ai genitori di determinare gli aspetti principali della vita dei loro figli con se stessi e introdurre la possibilità per i bambini di chiedere la revisione degli accordi che li riguardano direttamente, in particolare il loro luogo di residenza; (Al tribunale di Perugia sono una realtà, scaricabili dal sito del tribunale)
5.12 introdurre il congedo parentale retribuito a disposizione dei padri, la preferenza va al modello che non procastina i periodi di congedo.

*** Shared Parenting, in sintesi:
1- La shared parenting (traduz.: genitorialità condivisa) è riconosciuta dagli esperti come utile per i minori ed è necessaria la promulgazione di leggi che lo promuovano senza ulteriori ritardi. 2- L' ampliamento in sede legale della shared parenting include una diffusione della condivisione di autorità e responsabilità. 3- La shared parenting rappresenta la miglior forma di prevenzione di situazioni ad alto conflitto e di violenza tra genitori. 4- La shared parenting non deve essere applicata in caso di abusi o violenza domestica a patto che siano documentati. 5- La shared parenting previene l'alienazione di un genitore nelle famiglie separate. 6- C'è la necessità in questo settore della necessità di un network multidisciplinare costituito da operatori sociali, mediatori e psicologi. 7- ICSP richiede con forza che i singoli Stati aderenti al COE adottino la risoluzione 2079 in tema di affidamento condiviso. (n.b.: L'Italia è paese membro fondatore del COE.)


Video interviste ai relatori dell'evento:
visibili qui


Video dell'intero convegno:
visibile qui

Perugia i Protocolli :(scaricabili)
- Protocollo per il processo di famiglia

- Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento diretto e indiretto

Le Foto:
- Foto dell'Evento

 
 

Affido minorile: -Un isola scandinava in Italia: Perugia- (Eng+Ita)

Written By Redazione on mercoledì 14 gennaio 2015 | 10:07



Short summary in English
AN SCANDINAVIAN ISLAND IN ITALY: PERUGIA

In Perugia has been definitely approved a new separation protocol The most interesting part is in the bottom of pag.3 where, more or less, the text says:

IN ORDER TO HELP THE PRESIDENT TO PROMULGE THE TEMPORARY SENTENCES… IS DESIRABLE THAT MINORS’S PARENTS… INDICATE A PARENTAL PLAN SPECIFYING:

 

A) The places normally frequented by children 


B) The frequented school and educative track detailing the monthly 
 expense


C) The sport and cultural and play activities specifying the monthly cost


D) Actual relatives and friends frequentation specifying the frequency


E) Actual and possible holidays places and activities:

   It’s appropriate that parents, claiming joint custody, foresee in their 
 plans equal or equivalent times to be spent by both the parents , suggested according needs both of children and parents

IS THE FIRST TIME IN TALY THAT IN A OFFICIAL DOCUMENT THE TEXT TALKS ABOUT EQUAL OR EQUIVALENT TIMES.
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UN ISOLA SCANDINAVA IN ITALIA: PERUGIA
 
Il protocollo più eclatante che fa da apripista nel nostro paese in ambito di affidi minorili presso le aule giudiziarie è stato stipulato a Perugia:

fra le seguenti parti
Tribunale di Perugia 
Ordine degli avvocati di Perugia 
Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori 
Forum delle associazioni familiari dell’Umbria 
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia 
Camera civile di Perugia 
Avvocati matrimonialisti italiani 

Premettiamo che evidenziamo in colore i punti 7 e 8 che troverete più sotto perchè focali.

IL PROTOCOLLO
PREMESSO CHE
E’ intenzione dei firmatari offrire modalità trasparenti e uniformi di accesso alla giustizia nel delicato ambito del processo in materia di famiglia. E’ pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente
 
PROTOCOLLO DI INTESA
 
I.    E’ opportuno che i difensori delle parti, al fine di assicurare il contradditorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino in ogni fase del procedimento tutti gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati.

Gli atti introduttivi dei giudizi
E’ auspicabile che
 
1. il ricorso per la separazione personale dei coniugi ovvero ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la comparsa di costituzione e risposta contengano tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso e la comparsa dovrebbero, comunque, essere essenziali nel contenuto; sarà, naturalmente, opportuno indicare le cause della separazione o del divorzio, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
 
2. il ricorso e la comparsa contengano nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l’attività lavorativa dei coniugi;
 
3.    le parti alleghino le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l’attuale redditività;
 
4. le parti alleghino, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi;
 
5. le parti depositino rispettivamente entro 15 giorni dall’udienza per parte ricorrente e entro 5 giorni dall’udienza per parte resistente un modulo come da allegato A) dal quale siano desumibili le seguenti informazioni:
a) attività lavorativa dipendente o autonoma ed eventuali benefit aggiuntivi.
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti, percepiti negli ultimi tre anni;
c) eventuali partecipazioni societarie (indicare la ragione sociale della società) e la misura della partecipazione rispetto al capitale sociale;
d)    pensioni a qualsiasi titolo percepite; e)    depositi bancari e/o postali ed eventuali prodotti finanziari; f) elencazione dei beni immobili in proprietà o in comproprietà,
indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni agricoli, aree edificabili), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione. Indicare se sono rimasti nella disponibilità del nucleo familiare, se sono locati, ovvero concessi in comodato, nel primo caso indicare il canone di locazione percepito. Indicare le imposte e tasse che gravano sugli immobili e la misura annua;
g) elencazione dei beni mobili registrati: I) per le autovetture indicare il tipo, l’anno d’acquisto, il canone leasing o la rata del finanziamento e la durata, l’importo dell’assicurazione e del bollo, II) per le imbarcazioni, la tipologia (a vela o a motore), la lunghezza nonché il canone annuo del rimessaggio; III) eguali indicazioni per i velivoli.
h) numero dei collaboratori domestici, con la retribuzione, l’importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;
i) esistenza di mutui o finanziamenti, specificando la causale e la durata, nonché la rata mensile;
j) esistenza di contratti di locazione, anche per case – vacanza, specificando la località (in Italia o all’estero), il canone mensile corrisposto, gli oneri condominiali, l’anno della acquisizione e la durata del contratto;
k) l’iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali indicando l’esborso associativo annuo;
 
6. nel ricorso e nella comparsa sia rappresentata la pendenza di eventuali procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare (allegando i relativi atti)
 
7. Ai fini di aiutare il Presidente ad assumere le decisioni tenendo conto dei criteri di cui all’art. 337 ter C.C. è auspicabile che i genitori di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti indichino altresì nel ricorso o nella comparsa un piano genitoriale che illustri:
a) I luoghi normalmente frequentati dai figli 
b) La scuola frequentata e il percorso educativo proposto specificando la retta mensile e l’ammontare delle spese accessorie. 
c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative, attività di formazione
spirituale) e il costo mensile dell’attività; 
d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti 

8. E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole -
prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori.


Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi
E’ auspicabile che il Presidente
 
9.fissi l’udienza avanti a sè, che generalmente dovrà essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso; l’abbreviazioni dei termini sarà consentita solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi e dovrà essere avanzata mediante un’apposita istanza da depositare separatamente al ricorso;
 
10. assegni al ricorrente un termine di 15 giorni prima dell’udienza per depositare il modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A)
11. assegni al convenuto resistente termine fino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito di memoria difensive e documenti nonché del modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A). Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto l’obbligo di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, può essere retribuito a spese dello Stato

Comparizione del convenuto assistito da difensore

È auspicabile che

12. Il convenuto depositi la propria memoria difensiva con le forme sopra descritte e gli allegati come sopra indicati, compreso il modulo di cui all’allegato a) della presente convenzione nel termine di 5 giorni prima dell’udienza .
13. Quando il convenuto abbia intenzione di costituirsi all’udienza, il difensore dello stesso, appena ricevuto l’incarico, ne dia tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente. Nel caso di costituzione in udienza il Presidente – se richiesto dal ricorrente – procederà a rinviare l’udienza stessa per consentire a quest’ultimo di prendere adeguata cognizione del contenuto delle avverse allegazioni
14. Il Presidente dopo l’audizione dei coniugi e dopo aver esperito il prescritto tentativo di conciliazione: - emetta i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riservi tale adempimento.
- se richiesto dal ricorrente di un termine per replicare, il Presidente assegni termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori 7 giorni al resistente per replicare a sua volta.

Mancata comparizione del convenuto
E’ auspicabile che
15. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l’opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, possa disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.

Svolgimento dell’udienza presidenziale

E’ auspicabile che:
16. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e i coniugi siano d’accordo, si proceda a sentire i coniugi anche senza la presenza dei rispettivi difensori, sia separatamente sia congiuntamente tentandone la conciliazione.
17. Nel caso in cui il Presidente debba adottare provvedimenti riguardanti l’esercizio della genitorialità e ritenga di non escludere l’audizione del minore applichi il protocollo sull’ascolto dei minori.
18. Sempre al fine di emettere i provvedimenti più opportuni nell’interesse della prole il Presidente disponga accertamenti da parte dei Servizi Sociali o si serva dell’ausilio di una CTU, che potrà essere disposta con immediatezza se il caso lo esiga.
19. Nel caso in cui il Presidente differisca l’udienza per favorire intese conciliative, i difensori si comunichino reciprocamente eventuali assenze nelle udienze successive e le comunichino alla cancelleria che ne dia avviso al Presidente.

Ordine di esibizione e richiesta di informazioni
E’ auspicabile che
20. i difensori delle parti – qualora chiedano un ordine di esibizione o una richiesta di informazioni - forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l’esibizione e i maggiori dettagli possibili relativamente all’oggetto della richiesta di informazioni.

Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria
E’ auspicabile che
21. i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall’altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustifichino la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.
22. Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, possa richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni ( desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell’Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.
23. In ogni caso il Giudice possa richiedere alla polizia tributaria nell’ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73. 

Nel ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione o divorzio (ex artt. 337 ter cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)
E’ auspicabile che:
24. il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio e la relativa comparsa di costituzione espongano ove si tratti di figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente sufficienti ovvero affetti da disabilità – in primo luogo - le problematiche relative all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
25. le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente e dal resistente con il medesimo ordine (entrambi dovrebbero, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
26. il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso a sostegno delle proprie domande nel termine di 15 giorni dall’udienza e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo;

27. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Tribunale fissi con decreto l’udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.
28. Il Tribunale, con il medesimo decreto, assegni inoltre al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, il difensore può essere retribuito a spese dello Stato.

Comparizione del convenuto assistito da difensore
E’ auspicabile che
29. Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all’udienza di comparizione avanti il Tribunale, quest’ultimo possa procedere all’audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede. 

30. In seguito al deposito della replica il Tribunale disponga una nuova comparizione delle parti;
31. la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l’esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell’altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
32. il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande oltre all’allegato A) di cui al presente protocollo.

Udienza e procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio
E’ auspicabile che
33. All’udienza    avanti    il    Tribunale    l’audizione    dei    coniugi    avviene congiuntamente. In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l’audizione separata.
34. Il Tribunale esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
35. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori venga effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.
36. Il Tribunale, qualora ravvisi l’opportunità di procedere ad attività istruttoria, possa assegnare in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.
37. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti possano essere ammesse dal Tribunale e, se effettuate in udienza, il Tribunale possa assegnare un termine alle controparti per esaminarli e, se del caso, replicare.
38. Nell’eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l’audizione del minore, tale audizione non debba avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Tribunale di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo per l’audizione del minore (all. B del presente protocollo ).
39. L’audizione di eventuali sommari informatori debba generalmente essere disposta dal Tribunale per udienza successiva a quella di prima comparizione. E’ auspicabile che l’eventuale necessità di procedere all’audizione di sommari informatori, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.
40. All’esito dell’attività istruttoria ed a seguito dell’udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Tribunale, prima di adottare le proprie decisioni finali, possa assegnare alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all’udienza.
41. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Tribunale, a conclusione del procedimento, possa disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale medesimo.

Supporti informatici

42. Si raccomanda che nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio che vengano definiti a conclusioni congiunte, gli avvocati forniscano al Tribunale al momento della precisazione delle conclusioni, il file informatico delle conclusioni.

Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi.
Perugia, 25 novembre 2014

Tribunale di Perugia Ordine degli avvocati di Perugia Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori Forum delle associazioni familiari dell’Umbria Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Camera civile di Perugia Avvocati matrimonialisti italiani

Seguono allegati: Allegato A: Modulo di informazioni utili ai fini della decisione Allegato B: Protocollo in tema di ascolto del minore e di CTU in ambito familiare Allegato C: Esempi di quesito per CTU in ambito familiare