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Soluzioni per una Giustizia che non brilla, riflessioni post convegno

Written By Redazione on venerdì 4 novembre 2016 | 01:17

Riflessioni
28 Ottobre , Bologna - Convegno “Affido Condiviso: nuove acquisizioni”
Famiglia post separativa, il Consiglio di Europa ci chiede uno sforzo evolutivo.
Organizzato da Colibrì e dall'Osservatorio Nazionale su diritto di famiglia Sez. Bologna, col patrocinio dell'Ordine Assistenti Sociali


a fondo pagina: Video dell'evento e interviste. Presentazioni dei relatori e "protocolli" scaricabili

Riassunto sintetico:
E’ evidente che la Legge sull’Affido Condiviso, così gestita nelle aule dei tribunali italiani, ha le ore contate e dimostra tutte le criticità di un decennio di un’applicazione disomogenea e spesso fuorviante del dettato di legge, con conseguenze spesso tragiche su genitori, figli, nonni.
La società civile manifesta da lungo tempo un disagio crescente e insostenibile, senza riscontri significativi da parte delle istituzioni e dopo aver depositato numerosi disegni di legge per la riforma della legge 54/2006. 

I Fatti:
La società, consapevole che l’unica separazione da evitare è…dai figli, con una legge che di condiviso ha solo il nome raccoglie le proprie briciole dopo il terremoto della separazione e si lecca ferite che non possono rimarginarsi, cercando soluzioni a tutela della condizione di tutti i genitori  più rispettose, efficaci e paritarie con riflessi positivi sulla vita dei loro figli.
La società cercando un futuro sostenibile incrocia lo sguardo del CdE/CoE *, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa, e trova consigli indicati punto per punto**
Riscontrabili anche le conseguenze sulla salute e la diffusione del problema rendono la disapplicazione dell'affido condiviso a tutti gli effetti una questione di salute pubblica, vedi questo recentissimo articolo: http://www.bbc.com/news/uk-wales-37787959?ocid=socialflow_twitter&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews&ns_source=twitter%3FSThisFB
Agire per produrre benessere diventa un ulteriore dovere da parte di chiunque abbia possibilità decisionale, lungimiranza e sensibilità .

 

Il Convegno:
Sono stati messi sul tavolo le criticità e i ravvedimenti da adottare per arrivare a soluzioni più in linea col benessere della famiglia separata, l’evento si è svolto all’insegna della comprensione di quei meccanismi che influenzano negativamente l’applicazione della legge sull’affido condiviso, partendo da consigli che provengono dai paesi oltre cortina, paesi che hanno visto franare l’affido legalmente condiviso anni prima di noi ed hanno saputo trovare soluzioni. Viviamo in un paese lento e dormiente che della salute sociale dei figli dei separati e dei loro genitori non ha cura né interesse. La modalità con cui l’affido condiviso viene applicato ha generato senza ombra di dubbio in tutta Italia un profondo disagio che nessuno cancellerà mai. Troppe sentenze non trovano riscontro nel dettato di legge e non rispettano la centralità del minore rispetto ai suoi genitori. Sentenze irrispettose dello spirito progressista di una legge che vede nell’equilibrio affettivo il naturale antidoto al disagio dei figli in seguito alle separazioni.
Ci basti pensare che “separazioni e divorzi” in Italia superano abbondantemente il 50% dei matrimoni celebrati (ISTAT 2015), 189 mila matrimoni e 90 mila separazioni (dati riscontrabili), calano le nascite del 6% in costanza di matrimonio, aumentano fra le coppie (dato non riscontrabile che incrementa la percentuale di separazioni) di fatto con il 20% di figli di immigrati. Offrendo uno specchio della società chiaro.
L’italia è fra i paesi che maggiormente rappresenta una volontà ostacolante a rivedere ed aggiornare la legge sull’affido condiviso così snaturata nei tribunali di stato. Giacciono inascoltati in parlamento poco meno di una decina di proposte di modifica di tale legge. S’impone uno sguardo più ampio sulle giurisdizioni europee per afferrare che in passato chi ha adottato l’affido condiviso ha fallito ed ha successivamente adottato forme riviste e corrette in vari step, mentre da noi tutto tace.


Suggerimenti migliorativi:
E’ una ventata di ossigeno e rappresenterebbe (condizionale d’obbligo) un passo arricchente accogliere i consigli del CoE ** indirizzati alla politica che guida il paese, agli operatori della giustizia e sociali, agli avvocati, ai mediatori familiari, e ai genitori stessi. Una ventata utile ad avviare un salubre processo di rinnovamento della società nel rispetto delle persone, questa la sintesi del messaggio
di Madame Hetto Gaasch, deputata presso il COE vera artefice della risoluzione 2079 del Consiglio d'Europa in favore dello Shared Parenting***, le cui motivazioni ha dettagliatamente illustrato: la volontà di eliminare le palesi discriminazioni di genere nel campo della genitorialità, il desiderio di armonizzare prassi ingiustificatamente diversissime tra loro privilegiando quelle dei Paesi più evoluti, l'ambizione di favorire l'esercizio della genitorialità secondo canoni che la ricerca moderna ci indica come i più idonei a un corretto e sano sviluppo dei minori nel loro rispetto psichico e fisico. Aggungiamo a tal proposito una lettura scientifica dala nuova frontiera della conoscenza dei dati acquisiti relativi alle conseguenze insospettabili sulla salute dei bambini e adolescenti, derivanti dalla separazione DAI propri genitori che li ritraggono come soggetti esposti maggiormente a malattie infiammatorie croniche, metaboliche, tumori, anche a distanza di decenni.

La Giustizia italiana:
L’interpretazione della Giustizia italiana dell’Affido Condiviso rappresenta una distorsione nei fatti. A puntare il dito c’è anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo con il Tribunale di Strasburgo che ad intervalli regolari, come indica la cronaca, ammonisce la nostra giustizia per perseveranza disapplicativa di questa legge, aspetto questo che fertilizza un terreno di cultura favorevole alla produzione di effetti tumorali come l’Alienazione genitoriale. Un parallelo plausibile lo ritroviamo nel devastante fenomeno della “Mucca pazza” derivante dalla nutrizione forzata e impropria di animali vegetariani con fibre animali.
L’Alienazione genitoriale ha effetti altrettanto devastanti sui figli e sul genitore alienato, frutto di un assist offerto da una disequilibrata applicazione nel tribunali italiani dell’affido condiviso che introduce un invenzione, la figura del genitore prevalente e crea spesso i presupposti per la perdita nei fatti dell’altro genitore, di solito il padre.

I genitori separati italiani:
Sognano buone prassi, si augurano un ravvedimento della Politica e della Giustizia ed una sensibilità maggiore di tutte le istituzioni e organismi di stato che si occupano di “famiglie separate”. Immaginano un sistema orientato a ridurre il disagio in generale e specialmente laddove i genitori stessi si assumono la responsabilità del futuro dei loro figli rendendosi autori di piani genitoriali .
Immaginano anche una Giustizia che non confonda più la separazione fra adulti con la separazione dai figli. E sognano una visione della famiglia separata, da parte della giustizia che preveda e faccia rispettare pari doveri e pari diritti fra padri e madri con un posizionamento più equilibrato dei figli fra i loro genitori, come primo punto di partenza per depotenziare i conflitti familiari.
Attendono anche i “Patti Prematrimoniali” utili a definire preventivamente accordi saggi e utili in un possibile incerto futuro. Si aspettano anche maggior rispetto dell’intero ex nucleo famiglia, dove sia concesso a genitori e figli una vita significativa anche dopo la separazione di mamma e papà. Immaginano una giustizia meno invasiva, più rispettosa degli affetti dei rami genitoriali materni e paterni, sognano tempi brevi e accordi utili come “il protocollo di Perugia” (vedi in fondo) che definiscano fra padri e madri dei  patti genitoriali sui quali prendersi impegni per l'accudimento educativo e la crescita dei propri figli.


*Il Consiglio d'Europa (CdE o CoE in inglese) è un'organizzazione internazionale (al pari di NATO, ONU, Unione Europea), il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri, ben di più dei soli Paesi Europei, alcuni dei quali provenienti dalla parcellizzazione della vecchia Russia.
La sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa. Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri.
I principali organi del Consiglio d'Europa sono: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Congresso dei poteri locali e regionali.Il Consiglio d'Europa è estraneo all'Unione europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione europea o il Consiglio europeo.
Il 17 ottobre 1989 al CdE / CoE è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Gli stati membri sono 47, di cui 28 fanno parte dell'Unione europea: i paesi che diedero vita inizialmente al Consiglio d'Europa sono 10, mentre altri 37 stati hanno aderito successivamente. Gli stati geograficamente europei che non fanno parte del Consiglio d'Europa sono soltanto due: la Santa Sede (che, comunque, per volontà propria partecipa alle attività dell'Ente con lo status di osservatore e la Bielorussia (a cui è stato negato l'ingresso per mancanza di democrazia). Cinque Stati del Consiglio non fanno parte dell'Europa geografica: Georgia, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Turchia.

** Il Consiglio di Europa ha deliberato i seguenti punti e invita gli operatori sociali, legali, politici del nostro paese di adottarli quanto prima:
1 L'Assemblea Parlamentare ha costantemente promosso l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro e nella sfera privata. Importanti miglioramenti in questo campo, mentre ancora non è sufficiente, si possono osservare nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d' Europa. Nelle famiglie, l'uguaglianza tra i genitori deve essere garantita e promossa dal momento in cui nasce un bambino.
Il coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione dei loro figli è benefico e determinante per il suo sviluppo. Il ruolo dei padri nei confronti dei loro figli, tra cui bambini molto piccoli, deve essere meglio riconosciuto e adeguatamente valorizzato.
2 responsabilità genitoriale condivisa implica che i genitori hanno diritti certi, insieme a doveri e responsabilità nei confronti dei loro figli. Il fatto è, però, che i padri sono a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi che possono causare loro di essere privati ​​di relazioni durature con i loro figli. Nella risoluzione n.1921 (2013) "La parità di genere, la conciliazione tra vita personale e lavoro e di responsabilità condivisa", l'Assemblea ha invitato le autorità degli Stati membri di rispettare il diritto dei padri di godere di responsabilità condivisa, garantendo che il diritto di famiglia prevede, caso di separazione o divorzio, la possibilità di affidamento congiunto dei figli, nel loro interesse, sulla base di comune accordo tra i genitori.
3 L'Assemblea desidera sottolineare che il rispetto della vita familiare è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n ° 5) e di numerosi strumenti giuridici internazionali. Per un genitore e figlio, la capacità di stare insieme è una parte essenziale della vita familiare. La separazione genitore-figlio ha effetti irrimediabili sulla loro relazione. Tale separazione deve essere ordinata solo da un giudice e solo in circostanze eccezionali comportanti gravi rischi per l'interesse del bambino.
4 Inoltre, l'Assemblea crede fermamente che lo sviluppo di responsabilità genitoriale condivisa aiuta a superare gli stereotipi di genere sui ruoli delle donne e degli uomini all'interno della famiglia e non è che un riflesso dei cambiamenti sociologici che hanno avuto luogo nel corso degli ultimi cinquant'anni, in termini di come la sfera privata e familiare è organizzata.
5 Alla luce di queste considerazioni, l'Assemblea invita gli Stati membri a:
5.1 Ratificare, (se non l'hanno ancora fatto), la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori (STE n ° 160) e la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (STE n ° 192);
5.2 Ratificare, (se non l'hanno ancora fatto), la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e per implementare correttamente, assicurando che le autorità responsabili di far rispettare e cooperare, rispondendo prontamente;
5.3 Garantire che i genitori abbiano gli stessi diritti nei confronti dei loro figli nelle legislazioni e prassi amministrative, garantendo ciascun genitore il diritto di essere informati e di avere voce in capitolo nelle decisioni importanti che riguardano la vita del loro bambino e lo sviluppo, nel migliore interesse del bambino;
5.4 togliere dalle leggi le differenza basate sullo stato coniugale tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino;
5.5 di introdurre negli ordinamenti il principio di residenza condivisa a seguito di una separazione, limitare eventuali deroghe per i casi di abusi sui minori o negligenza, o di violenza domestica, con la quantità di tempo in cui il bambino vive con ciascun genitore di essere regolata in base alle esigenze e gli interessi del bambino;
5.6 rispettare il diritto dei bambini a essere ascoltato in tutte le questioni che li riguardano quando si ritiene abbiano una conoscenza sufficiente delle materie in questione;
5.7 Prendere accordi di soggiorno in comune in considerazione dello svolgimento delle attività sociali;
5.8 Prendere tutte le misure necessarie per garantire che le decisioni in materia di residenza dei bambini e ai diritti di accesso sono pienamente applicate, anche in seguito alle denunce relative alla mancata consegna di un bambino all’altro genitore;
5.9 Incoraggiare e, se del caso, sviluppare la mediazione nell'ambito dei procedimenti giudiziari nei casi di familiari che coinvolgono i bambini, in particolare istituendo una sessione di informazioni obbligatorie, al fine di rendere i genitori consapevoli del fatto che la residenza condivisa potrebbe essere un'opzione appropriata nel miglior interesse del bambino, e di lavorare verso una tale soluzione assicurando che i mediatori ricevano una formazione appropriata, incoraggiando cooperazione multidisciplinare basata sul "modello Cochem";
5.10 Che i professionisti che vengono a contatto con i bambini nel corso dei procedimenti giudiziari nei casi di famiglia ricevano una formazione interdisciplinare necessaria sui diritti e sulle esigenze dei bambini di diverse fasce di età specifici, nonché sulle procedure che si adattano, in conformità con le linee guida sulla giustizia a misura di bambino del Consiglio d'Europa;
5.11 Incoraggiare i "piani genitoriali" che consentono ai genitori di determinare gli aspetti principali della vita dei loro figli con se stessi e introdurre la possibilità per i bambini di chiedere la revisione degli accordi che li riguardano direttamente, in particolare il loro luogo di residenza; (Al tribunale di Perugia sono una realtà, scaricabili dal sito del tribunale)
5.12 introdurre il congedo parentale retribuito a disposizione dei padri, la preferenza va al modello che non procastina i periodi di congedo.

*** Shared Parenting, in sintesi:
1- La shared parenting (traduz.: genitorialità condivisa) è riconosciuta dagli esperti come utile per i minori ed è necessaria la promulgazione di leggi che lo promuovano senza ulteriori ritardi. 2- L' ampliamento in sede legale della shared parenting include una diffusione della condivisione di autorità e responsabilità. 3- La shared parenting rappresenta la miglior forma di prevenzione di situazioni ad alto conflitto e di violenza tra genitori. 4- La shared parenting non deve essere applicata in caso di abusi o violenza domestica a patto che siano documentati. 5- La shared parenting previene l'alienazione di un genitore nelle famiglie separate. 6- C'è la necessità in questo settore della necessità di un network multidisciplinare costituito da operatori sociali, mediatori e psicologi. 7- ICSP richiede con forza che i singoli Stati aderenti al COE adottino la risoluzione 2079 in tema di affidamento condiviso. (n.b.: L'Italia è paese membro fondatore del COE.)


Video interviste ai relatori dell'evento:
visibili qui


Video dell'intero convegno:
visibile qui

Perugia i Protocolli :(scaricabili)
- Protocollo per il processo di famiglia

- Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento diretto e indiretto

Le Foto:
- Foto dell'Evento

 
 

DECRETO FILIAZIONE, fa parlare di sè...non solo positivamente, anzi!

Written By Redazione on lunedì 10 febbraio 2014 | 06:50


DECRETO FILIAZIONE, fa parlare di sè e non sempre positivamente. Anzi... !

Parlare di minori, dei nostri figli, ci fa sempre pensare alla cautela necessaria che occorra ogni volta che trattiamo leggi relativi ai nostri affetti più cari.  La domanda che ci viene spontanea, è semplice e diretta: <Avrà fatto lo stesso la commissione Coordinata dal notro Proff. Cesare Bianca con questo Decreto 154/2013?> Sappiamo che da più parti molteplici realtà politiche,
associative e non solo, hanno cercato di evidenziare alcuni aspetto davvero incongruenti, se non del tutto incostituzionali su questo decreto.
Vediamo insieme attraverso una attenta valutazione, quella dell'Avv Simone Pillon come sono andate le cose.

 
Il decreto legislativo 154/2013 sull’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi. Alcune novità interessanti e altre palesemente viziate da eccesso di delega e comunque anticostituzionali

E’ notizia di qualche giorno fa l’entrata in vigore del decreto legislativo sulla modifica della legislazione in tema di filiazione. L’anno scorso entrò in vigore la legge-delega 219/2012 che tracciava le linee guida della equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con il regime di quelli legittimi e affidava al governo l’adeguamento delle norme alla nuova prospettiva.
In un anno di tempo la commissione governativa, nominata in gran segreto, ha ottemperato alla delega ricevuta, facendo sottoscrivere al Presidente Napolitano il 30 dicembre scorso il testo del decreto legislativo 154/2013 di cui siamo occupandoci.
La prima impressione è quella di un testo-omnibus in cui si è voluto far passare sia quanto previsto dal parlamento sia quanto auspicato da una parte della dottrina sia infine quanto voluto da alcuni burocrati fortemente contrassegnati dal punto di vista ideologico. Il tutto sottraendo al dibattito pubblico la legittimazione a scegliere priorità ed eventuali modifiche al sistema in vigore fino ad oggi. Vediamo nel prosieguo di individuare le più importanti novità.

La assistenza morale della prole diventa obbligatoria per i genitori


La normativa appena entrata in vigore modifica l’art. 147 del Codice Civile introducendo tra i doveri dei genitori anche quello della “assistenza morale” per la prole, analogamente a quella già prevista in favore dell’altro coniuge. Sembra una norma scontata e stupisce quasi che il legislatore abbia avvertito l’esigenza di annoverarla tra i doveri espliciti dei genitori ma evidentemente era il caso di farlo. Ora quindi i genitori che faranno mancare alla prole la loro assistenza morale, limitandosi magari a pagare l’assegno di mantenimento ma disinteressandosi della vita dei loro figli, potranno essere richiamati ai loro doveri e financo resi oggetto di richiesta di risarcimento del danno.

L’audizione del minore nel processo diviene facoltativa


Un’altra novità introdotta dal governo con questo decreto è la rimozione dell’obbligo di audizione del minore nel processo di separazione dei genitori. Oggi la norma ne prevedeva l’obbligatorietà e francamente in alcuni casi tale onere si traduceva in una insopportabile pressione in capo al minore, che veniva poi trascinato in una vicenda più grande di lui e non certo priva di conseguenze sotto il profilo emotivo e psicologico.
La nuova norma onestamente non è male. Prevede che il giudice di default debba sentire il minore ma stabilisce anche un meccanismo deflattivo dell’audizione qualora – con provvedimento motivato – l’audizione si dimostri superflua o contraria all’interesse del minore stesso. Quelle che andrebbero invece cambiate sono le modalità della
audizione: il minore dovrebbe essere sentito in un luogo diverso dal Tribunale e l’audizione dovrebbe essere sempre videoregistrata, senza far uso del previsto “verbale riassuntivo” foriero di sbrigative semplificazioni. E’ un diritto del minore essere sentito, ma in alcuni casi è un suo diritto anche non essere sentito e questa norma ha il pregio di riconoscere entrambi...

La “potestà genitoriale” viene sostituita dalla “responsabilità genitoriale”


Non è dato di capire per quale ragione il governo abbia ritenuto di eliminare la potestà genitoriale. L’ultimo riferimento alla autorità (auctor: colui che è il tuo autore...) che spetta per natura ai genitori sui loro figli è stato pudicamente allineato al politicamente corretto di matrice nordeuropea. Noi personalmente eravamo affezionati al concetto di potestà genitoriale e la sua dipartita ci desta qualche preoccupazione: resta infatti da capire come si riuscirà a riempire di significato il concetto di responsabilità genitoriale, che richiama più ad un dover rendere conto a terzi delle proprie decisioni in materia di genitorialità. Non vorremmo che dietro a questa apparentemente innocente modifica semantica si nascondesse l’ennesimo tentativo di espropriare i genitori del loro diritto- dovere di educare i figli. Chi deciderà se le scelte dei genitori saranno state responsabili oppure no? In fondo si è voluto ridurre al silenzio l’ultima delle potestà private, assegnate alla famiglia, per ricondurla al già fin troppo soffocante controllo da parte della pubblica autorità, ed in particolare, come vedremo, di quella giudiziaria. Il delegittimato potere pubblico vuole delegittimare il legittimo potere privato, e questo non è mai un buon segno.
Unico aspetto positivo la previsione contenuta nel novellato art. 317 codice civile secondo cui (bontà loro...) la responsabilità genitoriale continua anche dopo la separazione dei genitori. E’ un po’ triste che la divisione della coppia venga quasi data per scontata, ma tant’è...

Grava sui genitori l’onere di ricorrere al giudice per le decisioni riguardanti la prole

Ecco il corollario della soppressione della potestà genitoriale: se i genitori sono esautorati chi decide? Ovviamente il giudice... Tutte le decisioni per cui i genitori non troveranno un accordo sono demandate al giudice... Questa norma, introdotta con la modifica dell’art. 316 del Codice Civile ci vede assolutamente contrari. Non pare un gesto sensato introdurre tale possibilità, tra l’altro liberamente percorribile non solo dalle coppie separate ma anche da quelle ancora unite. In primo luogo si introduce il principio di attribuire a terzi le decisioni endofamiliari, con conseguente ed evidente rischio che via via si tolga ogni autonomia alla famiglia. In secondo luogo, dopo aver cianciato di responsabilità, si de-responsabilizza la coppia genitoriale attribuendo al giudice le funzioni più tipicamente familiari. In terzo luogo si sceglie la strada giudiziaria quando – al limite – si sarebbe ben potuto offrire alle coppie genitoriali in impasse una via di conciliazione mediante la mediazione familiare o il supporto alla genitorialità che avrebbe restituito ai due la libertà della decisione rimettendoli in grado di discernere il bene per la prole.

La residenza abituale del minore viene imposta dal giudice

 
Su questo concetto il governo comincia ad assestare pericolose picconate alla legge 54/2006 dell’affido condiviso della prole. Infatti non è un mistero - per chi si occupi di politiche legislative familiari - che molte associazioni e realtà sociali stiano da tempo chiedendo una piena applicazione della legge sull’affido condiviso. Non è un mistero neppure che tra le proposte in campo ci fosse – largamente condivisa - quella di giungere finalmente – in caso di separazione dei genitori - ad un doppio domicilio per la prole. Decidere con un decreto legislativo che spetta al giudice determinare la residenza abituale del minore qualora i genitori non trovino un accordo in tal senso è certamente un segnale molto forte nella direzione dell’affido esclusivo, o comunque del c.d. “genitore prevalente” che il governo preferisce evidentemente alla joint custody, affossando l’affido materialmente condiviso che invece viene chiesto da numerose associazioni e da alcuni progetti di legge all’esame del Parlamento.
Anche la questione della casa coniugale viene affrontata e risolta stravolgendo la normativa in vigore: infatti con la nuova formulazione dell’art.337 sexies del Codice Civile sembra di poter ritenere che il Giudice, in caso di separazione, possa assegnare la casa familiare a uno dei due separandi a prescindere dall’esistenza o meno della prole...
Un bel passo indietro rispetto alla legge 54 che subordinava esplicitamente tale compressione del diritto di proprietà all’esistenza di diritti dei minori non diversamente tutelabili.

l’autonoma azione giudiziaria riconosciuta ai nonni rischia di moltiplicare il contenzioso


Il governo ha deciso, con l’art. 317 bis introdotto nel codice civile, di consentire ai nonni l’intervento in giudizio, con propria autonoma azione, per chiedere di veder garantiti congrui tempi di frequentazione coi nipoti. Questa norma, che viene incontro ad un’esigenza molto sentita specie in caso di crisi familiare, è tuttavia formulata in modo assai pericoloso in quanto non introduce alcun filtro preventivo di tale azione e costringe le parti anche in questo caso a giurisdizionalizzare il conflitto, oltretutto allargandolo ai nonni. Così com’è, la norma abilita i nonni a chiedere l’intervento del giudice, sindacando ancora una volta nelle questioni familiari e moltiplicando il contenzioso. La commissione governativa sembra dimenticare che gran parte delle separazioni trova origine in un mancato affrancamento della nuova coppia genitoriale dalle rispettive famiglie di origine! Consentire ai nonni di “mettere l’avvocato” contro la nuora o il genero non pare dunque una soluzione adeguata ed anzi porterà certamente con sé la moltiplicazione dei conflitti.
Meglio sarebbe stato riconoscere con adeguata chiarezza il preciso diritto dei minori a ricevere cura ed educazione da parte dei nonni e prevedere idonei meccanismi extra- processuali per la sua tutela, magari mediante azioni di Alternative dispute resolution o di moral suasion, coinvolgendo in ogni caso anche i genitori nelle scelte dei nonni.
In compenso i nonni pagheranno molto caro tale diritto. Infatti il governo, evidentemente in cerca di un modo per alleggerire il carico dei Servizi Sociali, ha contemporaneamente deciso di introdurre l’art. 316 bis Codice Civile che introduce l’obbligo per i nonni di mantenere i nipoti e abilita gli adorati nipotini a promuovere immediata azione esecutiva! Ormai la mancetta mensile o settimanale sarà un ricordo e i malcapitati avi potranno
essere sottoposti a pignoramento dal nipote “bamboccione” e costretti a sborsare i quattrini per pagare i suoi interminabili studi. Al di là dell’evidente nemesi contenuta nei due provvedimenti, resta la preoccupazione per una tanto pregnante modifica alla normativa attuale, assunta dal governo senza una delega del parlamento in tal senso. Ma non è l’unico caso...

L’abrogazione della disciplina sull’affido condiviso e la perdita della potestà genitoriale in capo al genitore non affidatario sono un deciso passo indietro sulla bi-genitorialità


Il governo, senza ascoltare nessuno ma chiuso nelle quattro mura con la sua commissione di burocrati, ha colto l’occasione e ha abrogato integralmente gli articoli da 155 bis a 155 sexies del Codice Civile, radendo al suolo le modifiche introdotte con la legge del 2006 sull’affido condiviso. E’ vero che il contenuto di tali norme è stato parzialmente recuperato in altri articoli del Decreto Legislativo ma la questione è comunque grave per due ordini di ragioni. In primo luogo nessuno, né tantomeno il parlamento, aveva delegato il governo ad abrogare l’affido condiviso. Inoltre se davvero c’era la volontà politica di metter mano alla normativa sull’affidamento dei minori, perché agire d’autorità senza coinvolgere i numerosi stakeholder che da tempo si battono per un miglioramento della normativa?
Dopo anni di battaglie per una piena realizzazione dell’affido condiviso le associazioni per la difesa dei diritti dei minori si trovano ora di fronte ad un clamoroso passo indietro, senza neppur sapere chi ringraziare... Come se ciò non bastasse, la nuova formulazione dell’art. 337 quater priva completamente il genitore non affidatario della “responsabilità genitoriale” commettendo così un autentico sopruso. Fino ad oggi infatti entrambi i genitori, anche in caso di affido esclusivo, mantenevano la potestà genitoriale sul minore e potevano perderla solo in caso di condotte gravemente pregiudizievoli per la prole. Da ora in poi invece basterà un affido esclusivo, magari dettato da semplici ragioni di ritorsione, per lasciare uno dei due privo di qualsiasi voce in capitolo. Ciò è di inaudita gravità.
L’azione ha davvero le sembianze di un inaccettabile blitz, oltretutto portato con le sempre più frequenti modalità di delegittimazione del corpo sociale e delle rappresentanze politiche in favore di poteri burocratico-amministrativi privi di controllo democratico. L’affido condiviso risponde ad un preciso diritto dei minori di poter continuare a ricevere cura educazione e istruzione da papà e mamma anche dopo la separazione. Voler limitare la portata delle norme che faticosamente avevano cominciato a realizzare – se non altro nella previsione legislativa – il diritto alla bi-genitorialità (co-parenting) è stato un autentico eccesso di delega che si spera sia sanzionato quanto prima dalla Corte Costituzionale.

Conclusioni

Il resto della normativa è sostanzialmente corretto, e il governo si è limitato ad adeguare i testi vigenti adattandoli alla nuova definizione di “figli nati dentro e fuori il matrimonio”. Anche le modifiche in tema di diritto successorio sono sostanzialmente adeguate alla normativa vigente, ammettendo i figli nati fuori dal matrimonio a partecipare integralmente all’eredità dei genitori. Interessante è anche la previsione dei diritti dei
“nascituri”. Aspettiamo di vedere se qualcuno si accorgerà che tra i diritti dei nascituri vi è anche quello di venire al mondo...
Stupisce pertanto che la commissione, incaricata dal governo di scrivere il decreto legislativo, abbia saputo fare un buon lavoro nella parte tecnica e si sia invece lasciata prendere la mano con pesanti modifiche extra-delega sulla parte giuridica relativa all’affido dei minori, nella quale, più che adeguare i diritti dei minori nati fuori dal matrimonio a quelli - più ampi - dei minori nati nel matrimonio, si è operato al contrario, comprimendo in tal modo i diritti di tutti i figli per renderli omogenei.
Si conferma inoltre che la coppia genitoriale, sia essa famiglia o convivenza di fatto, è sempre e comunque lasciata sola davanti alla crisi della relazione. Il vero modo di salvaguardare i diritti dei minori, di tutti i minori, sarebbe quello di aiutare i loro genitori a restare insieme. Gli strumenti ci sarebbero, come dimostrano numerose esperienze di conciliazione familiare e di tutoring per le coppie in crisi, ma la verità è che – in questo come in molti altri ambiti - si preferisce anteporre la libertà degli adulti alla serenità dei minori.


Simone Pillon, avvocato cassazionista, mediatore familiare, consigliere nazionale del Forum delle Associazioni familiari 
Perugia, 10 febbraio 2014